Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1787 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1787 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29 settembre 2021, confermava la c pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 8 marzo 2018, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 56, 629 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un motivazione nell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, con particolare all’attendibilità della persona offesa, contiene censure in punto di fatto, non sindac in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disatt argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impug evidenziato le ragioni di piena attendibilità del racconto della vittima, enunciand riscontri;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen., è manifestamente infondato, alla dell’orientamento consolidato della giurisprudenza, peraltro correttamente richiamato d di Appello, secondo cui tale esimente non si applica al delitto di tentata estorsione commissione dello stesso, come nel caso di specie, vi sia stato impiego di violenza a (ex plurímis, Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presiderte