Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A. ) NOME COGNOME, nato a Latina il DATA_NASCITA
2)COGNOME NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore r.)–NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, e con la quale lo stesso Avvocato ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/05/2025, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del 03/07/2024 del Tribunale di Latina, emessa in esito a giudizio ordinario, con la quale i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed C 800,00 di multa ciascuno per il reato di tentata estorsione pluriaggravata (dall’avere commesso la minaccia in più persone riunite e dal cosiddetto nesso teleologico) in concorso ai
danni di NOME di cui al capo D) dell’imputazione, in particolare, per avere, mediante minacce, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l’NOME a pagare loro gli interessi usurari di cui al capo C) dell’imputazione (in ordine al quale il Tribunale di Latina aveva assolto NOME COGNOME per non avere commesso il fatto e aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per essere il reato di usura estinto per prescrizione).
Avverso l’indicata sentenza del 14/05/2025 della Corte d’appello di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento «agli artt. 110, 192 co. 2 e 530 co. 2 c.p.p.», la nullità della sentenza impugnata «per erronea e mancata applicazione della norma e per difetto di motivazione illogica, apparente, contraddittoria e volta al travisamento della prova», con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione in concorso.
Il COGNOME contesta la motivazione della sentenza impugnata, anzitutto, là dove la Corte d’appello di Roma, nell’argomentare l’ingiustizia del profitto, ha affermato che «gli imputati , del resto, non hanno fornito alcuna spiegazione alternativa che giustificasse le insistenti richieste di 15.000,00 euro alla persona offesa e chiarisse la liceità della loro richiesta» (quinto capoverso della pag. 2 della sentenza impugnata), deducendo in proposito che «l’onere probatorio incombe sull’accusa e la facoltà di non rispondere e rimanere in silenzio non può comportare l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato», con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe «viziata da una motivazione erronea ed apparente che la vulnera di nullità».
Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, in secondo luogo, là dove la Corte d’appello di Roma, nel sesto capoverso della pag. 2 della sentenza impugnata, ha indicato le minacce che l’NOME avrebbe riferito essere state commesse dagli imputati, deducendo in proposito che non sarebbe «dato comprendere quale riscontro vi sia di tali affermazioni che sono volte ad una valutazione parcellizzata della prova, operazione non consentita in quanto le prove vanno valutate globalmente e non in maniera atomistica». Secondo il COGNOME, non vi sarebbe «alcun riscontro a tali affermazioni del teste con conseguente violazione dell’art. 192 c.p.p. L.] né sono stati sentiti i familia dell’NOME in violazione dell’art. 195 c.p.p.».
La sentenza impugnata sarebbe censurabile, in terzo luogo, perché la Corte d’appello di Roma non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni testimoniali
che erano state rese dall’COGNOME nel corso dell’udienza del 10/05/2023 nella loro integralità e non le avrebbe «confrontat con i risultati delle intercettazioni telefoniche, ciò che avrebbe consentito di ritenere che non sussisteva né l’illiceità del profitto, «difettando la prova del reato di usura» – dal quale egli era stato per di più assolto per non avere commesso il fatto -, né la commissione di alcuna violenza o minaccia da parte sua. Dopo avere trascritto uno stralcio delle suddette dichiarazioni dell’COGNOME nel corso dell’udienza del 10/05/2023 – sottolineando in particolare che, alla domanda del pubblico ministero: «L’hanno minacciata?», il testimone aveva risposto: «No minacce no, non mi hanno minacciato solo che mi hanno detto: “ci devi portare i soldi”» -, il ricorrente afferma che le stess dichiarazioni «al si conciliano con quanto affermato in sentenza circa la responsabilità dell’imputato» e sottolinea nuovamente come egli fosse stato assolto in primo grado dal reato di usura di cui al capo C) dell’imputazione.
In quarto luogo, il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Roma non avrebbe motivato sul primo motivo del suo atto di appello, «in particolare circa la prova del patto usurario né soprattutto dell’ammontare della provvista iniziale su cui sarebbe dovuto calcolare il tasso illecito della operazione».
.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 20-bis cod. pen. e agli artt. 53, 56 e 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la nullità della sentenza impugnata «per erronea e mancata motivazione comunque manifestamente illogica, contraddittoria ed apparente», con riguardo al rigetto della sua richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o con la detenzione domiciliare.
Il COGNOME contesta la motivazione della sentenza impugnata, anzitutto, là dove la Corte d’appello di Roma, nel negare l’applicazione delle menzionate pene sostitutive, ha valorizzato il fatto che egli era «gravato da una precedente condanna per associazione a delinquere e danneggiamento seguito da incendio» (nono capoverso della pag. 3 della sentenza impugnata), deducendo che tale motivazione sarebbe «apparente, manifestamente illogica per erronea e mancata applicazione della norma», in quanto, «come ormai chiarito dalla univoca giurisprudenza sul punto, non possono essere di ostacolo all’applicazione delle sanzioni sostitutive previste i precedenti». Il ricorrente sottolinea come egli fosse peraltro in realtà gravato da un unico precedente «risalente a fatti commessi nel 2010 pertanto a distanza di 15 anni dalla sentenza».
In secondo luogo, il COGNOME, trascritto il comma 1 dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981, e citate due sentenze della Corte di cessazione (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449-01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558-01), lamenta che la Corte d’appello di Roma, «richiamando i
precedenti penali», avrebbe non solo «omesso di considerare, in modo approfondito, tutti gli elementi disponibili, ivi incluse le modalità della condotta» costituita da un mero tentativo di estorsione compiuta senza l’uso né di violenza né di armi -, «ma anche di riferire circa le ragioni per le quali le finalità rieducati sarebbero certamente vanificate, nella specie, laddove si accogliesse l’istanza di pena sostitutiva».
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a due motivi.
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 598-bis dello stesso codice.
La sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità assoluta e insanabile in ragione del mancato avviso dell’udienza fissata per il giudizio di appello al codifensore AVV_NOTAIO, il quale era stato nominato dall’imputata suo difensore di fiducia nel processo di primo grado, anteriormente all’emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Attesa l’obbligatorietà della «partecipazione del difensore al giudizio d’appello, sia essa fisica o cartolare», la lamentata omissione dell’avviso all’AVV_NOTAIO dell’udienza fissata per il giudizio di appello integrerebbe una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (sono citate: Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263598-01, nonché: Sez. 1, n. 37079 del 07/10/2024, COGNOME, non massimata, Sez. 5, n. 40377 del 14/09/2022, COGNOME, non massimata).
Il principio affermato dalla Corte di cassazione con tali sentenze non subirebbe deroghe neppure in sede di rito “cartolare” a norma dell’art. 598-bis cod. proc. pen. (è citata: Sez. 6, n. 27679 del 09/06/2021, Concone, non massimata). Anzi, proprio nel contesto di tale rito, l’avviso al difensore dell’udienza fissata per giudizio di appello costituirebbe adempimento propedeutico all’esercizio di fondamentali facoltà processuali, quali il diritto di chiedere, nel termine di quindic giorni dalla notifica del decreto di citazione, di partecipare all’udienza, e il diri di presentare motivi nuovi, memorie e memorie di replica (è nuovamente richiamata la menzionata sentenza “COGNOME“).
NOME COGNOME afferma che non si potrebbe sostenere che la dedotta nullità «sia sanata o degradata a regime intermedio». Osserva in proposito che «la giurisprudenza che qualifica come intermedia la nullità per omesso avviso ad un “codifensore”» (sono citate Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 24965101, e la già menzionata sentenza “Concone”) non sarebbe «applicabile al caso di specie, in cui l’omissione ha riguardato il difensore che l’imputata aveva scelto di rappresentarla anche nel giudizio di appello, privandola “in toto” dell’assistenza
tecnica designata». Secondo la COGNOME, l’assenza del difensore nei casi in cui, come quello di specie, ne è obbligatoria la presenza integra una «nullità che non ammette sanatorie» (sono nuovamente citate le menzionate sentenze “COGNOME” e “COGNOME“).
Il giudizio di appello si sarebbe pertanto svolto in violazione del diritto d difesa, con la conseguente nullità della sentenza che ne costituisce l’esito.
4 .2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 56 e 629 cod. pen., l’erronea applicazione di tali norme di legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione, con anche il «travisamento della prova dichiarativa».
La Corte d’appello di Roma si sarebbe «basa acriticamente sulle valutazioni del primo giudice, senza tuttavia sciogliere i nodi problematici evidenziati con l’atto di gravame e senza fornire una motivazione autonoma e scevra da vizi logici».
La COGNOME lamenta che la deposizione del testimone persona offesa NOME COGNOME, resa nel corso dell’udienza del 10/05/2023 e costituente «l’architrave del costrutto accusatorio», rivelerebbe «profonde contraddizioni, incertezze e un’intrinseca debolezza probatoria», le quali non sarebbero state «adeguatamente valutate dai giudici di merito».
Tale deposizione, in particolare: a) sarebbe connotata da «onfusione sulla natura e l’entità del rapporto economico», atteso che l’COGNOME avrebbe «mostrato una memoria palesemente lacunosa e ondivaga riguardo ai termini essenziali dell’accordo», con riguardo sia alla somma ricevuta in prestito sia alla somma da restituire, circostanze rispetto alle quali egli avrebbe mostrato un’«incertezza mina alla base la possibilità di definire con chiarezza la natura “ingiusta” del profitto»; b) quanto alla «atura dell’accordo», l’COGNOME avrebbe «chiari che non si trattava di un mero prestito, ma di una sorta di finanziamento per la sua attività commerciale, con una partecipazione agli utili», il che «sposta il contesto da un illecito rapporto usurario a una potenziale controversia di natura civilistica sulla ripartizione dei profitti»; c) quanto alla «condotta minacciosa» l’COGNOME, alla domanda del pubblico ministero: «L’hanno minacciata?», aveva risposto «No minacce no, non mi hanno minacciato solo che mi hanno detto: “Ci devi portare dei soldi”», e, solo a seguito di contestazione da parte del pubblico ministero, aveva prima riferito l’uso della «frase ambigua» (così il ricorso) «Dammi sti’ soldi sennò andiamo a finì male» e, poi, confermato «passivamente la versione più grave» (così il ricorso), resa in sede di sommarie informazioni, «Me l’avrebbero fatta pagare sia a me che alla famiglia», sequenza dalla quale la genuinità del
ricordo del testimone apparirebbe «compromessa» e la sua testimonianza «più il frutto di una “ratifica” acritica di dichiarazioni passate che di una rievocazione autonoma e attendibile»; d) quanto al ruolo del coimputato NOME COGNOME, anche l’intervento di questi, successivo all’accordo che era stato concluso solo dalla moglie NOME COGNOME, sarebbe stato descritto dall’COGNOME «in modo contraddittorio», attesa la contestazione, da parte della difesa, che egli, in sede di sommarie informazioni, aveva dichiarato che il COGNOME «mi sollecitava di restituire i soldi alla moglie» (e non i soldi dello stesso COGNOME) – versione, questa, che sarebbe «significativamente meno aggressiva e più compatibile con un intervento in una disputa debitoria altrui» -, dovendosi, altresì, sottolineare, che «l’incontro avviene “per caso” sul lungomare, un contesto che oggettivamente depotenzia la carica intimidatoria dell’evento».
A fonte di ciò, la Corte d’appello di Roma avrebbe «operato una valutazione della prova palesemente illogica e in violazione dei principi che governano l’accertamento penale, omettendo di rilevare le macroscopiche incongruenze e l’intrinseca inattendibilità del narrato» dell’COGNOME, fondando la propria motivazione «su un’acritica adesione a frammenti decontestualizzati della deposizione , ignorandone le smentite e le contraddizioni più evidenti».
La COGNOME passa quindi ad analizzare gli elementi della minaccia, dell’ingiustizia del profitto e dell’idoneità degli atti.
4.2.1. Quanto a quello della minaccia, contesta che la prova di tale elemento «si rivela fragile e contraddittoria». La ricordata risposta, data dall’COGNOME al pubblico ministero nel corso del dibattimento, «No minacce no», avrebbe dovuto costituire «il punto di partenza invalicabile per l’analisi del giudice». La Corte d’appello di Roma avrebbe invece «illogicamente svalutato tale negazione, per attribuire valore probatorio decisivo alle successive “conferme” del teste, sollecitate dalla lettura delle sue dichiarazioni rese anni prima alla polizia giudiziaria», «in attrito con i principi del giusto processo e della formazione della prova in dibattimento». Secondo la COGNOME, «a passiva adesione del teste a un verbale lontano nel tempo (“Sì confermo”), a fronte di una memoria palesemente vacillante su ogni altro aspetto cruciale della vicenda, non può assurgere a prova certa della minaccia» e la Corte d’appello di Roma non avrebbe compiuto il vaglio particolarmente penetrante e rigoroso che è richiesto in sede di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.
Anche la frase, autonomamente ricordata dall’COGNOME, «Dammi sti’ soldi sennò andiamo a finì male» sarebbe «connotata da un’intrinseca ambiguità», atteso che la stessa frase «può essere interpretata non solo come una minaccia di un male fisico, ma anche come la previsione di conseguenze negative di natura
legale o economica derivanti da un contenzioso», con la conseguenza che, «n un contesto di rapporti economici non chiari e di un incontro definito “casuale” dallo stesso teste , attribuire a tale espressione l’unica e univoca valenza di minaccia estorsiva costituisce un’operazione illogica e una forzatura del dato probatorio».
La Corte d’appello di Roma avrebbe anche «avallato senza un’adeguata analisi critica del contesto e della reale portata intimidatoria delle frasi l’interpretazione come minaccia delle frasi intercettate «Portaci sti’ soldi sennò qua non va bene. Non andrà mai bene ci devi dare sti’ soldi … Se no andiamo a finire male». La motivazione sarebbe manifestamente illogica là dove la Corte d’appello di Roma non avrebbe considerato che «tali espressioni, per quanto colorite e insistenti, si inseriscono in un rapporto contrattuale preesistente, avente ad oggetto la restituzione di un debito che la stessa persona offesa, il Sig. NOME, non negava di avere, sebbene ne contestasse l’ammontare».
La ricorrente rammenta che la minaccia rilevante ai fini della sussistenza del delitto di estorsione è solo quella che «sia idonea, in concreto, a coartare la volontà della vittima. La Corte d’appello di Roma avrebbe «ome dì spiegare per quale ragione le frasi pronunciate, nel contesto di una lite tra vicini di casa per una questione di denaro, trascendono la mera e veemente richiesta di adempimento per assurgere al rango di una minaccia seria e concretamente intimidatoria», «senza confrontarsi con la tesi difensiva che prospettava una lettura alternativa e non penalmente rilevante delle conversazioni».
4.2.2. Quanto agli elementi dell’ingiustizia del profitto e dell’idoneità degli att la ricorrente deduce, con riguardo al primo di essi, che l’NOME avrebbe «descri un rapporto economico assimilabile a un’associazione in partecipazione o a un finanziamento finalizzato a un’attività commerciale, i cui proventi avrebbero dovuto essere divisi». In tale quadro, la richiesta di denaro da parte degli imputati «si inserisce in una cornice di pretesa creditoria, la cui “ingiustizia” non è stata provata con la necessaria certezza». Dalle dichiarazioni dell’COGNOME secondo cui egli aveva restituito una somma e la pretesa successiva era per «più soldi», risulterebbe che la «controversia, quindi, verteva sull’ammontare del “guadagno” spettante ai finanziatori, un tema che attiene più alla sfera del diritto civile che a quella penale».
Inoltre, gli atti compiuti mancherebbero dei requisiti dell’idoneità e dell’inequivocità, atteso che «n incontro casuale per strada, una richiesta verbale di “restituire i soldi alla moglie” (secondo la versione resa nelle S.I.T., pi attendibile perché più vicina ai fatti e contestata in dibattimento) e una fras ambigua non costituiscono, in assenza di altri elementi, un complesso di atti idonei
e diretti in modo non equivoco a coartare la volontà altrui per conseguire un ingiusto profitto».
Pertanto, la motivazione sarebbe manifestamente illogica in quanto la Corte d’appello di Roma «non si confronta con la negazione iniziale della minaccia da parte del teste, con l’ambiguità oggettiva delle frasi proferite e con il contesto di una disputa di natura prettamente economica, peraltro caratterizzata da contorni mai chiariti a causa della palese inattendibilità della persona offesa» e la condanna si fonderebbe «su un travisamento della prova dichiarativa, elevando a certezza processuale le incertezze e le contraddizioni di un unico teste».
La Corte d’appello di Roma non avrebbe poi considerato che «la stessa persona offesa ammetteva l’esistenza di un debito residuo». Le parole del testimone NOME, riportate nella sentenza di primo grado, dimostrerebbero «che la controversia verteva non tanto sull’esistenza del debito (an), quanto sul suo ammontare (quantum)». La Corte d’appello avrebbe «illogicamente omesso di valutare se la condotta degli imputati fosse diretta a ottenere un profitto “totalmente” ingiusto o se, invece, si inserisse in una disputa sulla quantificazione di una pretesa creditoria parzialmente fondata». Tale distinzione sarebbe «cruciale, poiché la minaccia di esercitare un proprio diritto (es. agire in giudizio), seppur con toni accesi, non integra di per sé il reato di estorsione, a meno che non sia diretta a conseguire un profitto che vada oltre quanto legittimamente dovuto». La motivazione sarebbe, sul punto, «del tutto assente, limitandosi a qualificare come estorsiva l’intera pretesa senza un’analisi differenziata».
La motivazione sarebbe viziata in quanto la Corte d’appello di Roma non avrebbe spiegato in modo coerente (anche rispetto alle censure difensive) e logico perché le dichiarazioni della persona offesa e il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate dovessero «essere interpretati univocamente nel senso della sussistenza di una condotta di tentata estorsione, anziché di un mero, seppur illecito civilmente, tentativo di recupero crediti».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per ragioni di ordine sia logico sia espositivo, deve essere anzitutto esaminato il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Esso non è fondato.
Dall’esame degli atti risulta che l’avviso della data fissata per il giudizio d appello è stato notificato solo all’AVV_NOTAIO ma non all’AVV_NOTAIO, ancorché questi fosse stato anch’egli nominato difensore di fiducia dell’imputata con atto del 14/06/2016 e avesse difeso la sig.ra COGNOME nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò posto, si deve osservare che, secondo l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data del giudizio di appello deve essere dato a entrambi e l’omesso avviso a uno di essi determina una nullità a regime intermedio (Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285545-01, Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, Castellana, Rv. 261529-01, le quali si sono richiamate ai principi che sono stati affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 39060 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244188-01, n. 33540 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219229-01, e n. 6 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208163-01. Con quest’ultima sentenza le Sezioni unite hanno spiegato che, allorché l’avviso sia stato dato a uno dei difensori, questi, anche se non comparso, è da ritenere formalmente presente, onde non si potrebbe parlare di “assenza” della difesa che, sola, potrebbe dare luogo a nullità insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 179 cod. proc. pen.).
Posto che, pertanto, la nullità che è stata dedotta dalla ricorrente, diversamente da quanto è da essa sostenuto, non è assoluta ma è a regime intermedio, le menzionate sentenze “COGNOME” e “COGNOME” hanno altresì precisato che, attesa tale natura a regime intermedio della nullità, essa deve essere conseguentemente eccepita, dall’altro difensore, che sia presente, o, in caso di assenza di questi, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all’art. 182, comma 2, dello stesso codice. Se l’eccezione non viene formulata entro tale termine, la nullità si deve ritenere sanata.
Facendo applicazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui: «uando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181, commi 2, 3 e 4»), al procedimento in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti che è disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen. e che costituisce ormai il rito “ordinario” “cartolarizzato” per la trattazione dei giudizi di appello, si d ritenere che, nel caso di omessa notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello a uno dei due difensori, il primo atto immediatamente successivo al verificarsi di tale nullità, entro il quale l’altro difensore, che ha ricevuto l’avv deve eccepirla, è costituito dalla memoria che può essere presentata da quest’ultimo difensore fino a quindici giorni prima dell’udienza.
Il Collegio reputa che il fatto che l’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., preveda di operare quando la parte «assiste» alla nullità non sia di ostacolo all’applicazione di tale disposizione nel caso di specie.
Essa è stata evidentemente concepita dal legislatore del Codice di procedura penale per le nullità che colpiscano l’atto compiuto nel corso di una fase o di un momento procedimentale partecipato, al chiaro scopo di impedire che la nullità si possa poi ripercuotere sugli atti consecutivi, rendendo anch’essi invalidi.
L’applicazione della disposizione deve, però, essere adeguata alle particolarità del rito a partecipazione “cartolare” che è stato successivamente previsto dal legislatore quale rito “ordinario” per la trattazione dei giudizi di appello (art. 34 comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha inserito l’art. 598-bis cod. proc. pen.), in base al quale le parti partecipano a tali giudizi esclusivamente nelle forme che sono disciplinate dal menzionato art. 598-bis cod. proc. pen.
Ne consegue che il difensore “avvisato” che rilevi che l’avviso della data fissata per il giudizio di appello non è stato notificato all’altro difensore, proprio per evitar che la nullità che da ciò deriva si possa estendere agli atti consecutivi e, in particolare, alla sentenza del giudice di appello, ha l’onere di eccepire la stessa nullità nel primo atto successivo di partecipazione al procedimento che è costituito dalla presentazione della propria memoria. Regola, questa, che trova applicazione prioritaria rispetto a quella di cui all’art. 180 cod. proc. pen., che stabilisce dei p ampi termini di decadenza (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, De Stefano, Rv. 249005 .04).
Nel caso in esame, non risulta che l’AVV_NOTAIO abbia eccepito, con una tempestiva memoria, l’omesso avviso all’AVV_NOTAIO della data fissata per il giudizio di appello, con la conseguenza che l’eccezione, in quanto proposta solo con il ricorso per cassazione, si deve ritenere tardiva.
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME e il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME – i quali motivi possono essere trattati congiuntamente, atteso che, con entrambi, i ricorrenti contestano la sussistenza del reato di tentata estorsione e che i due motivi non sono fondati su ragioni personali – sono manifestamente infondati.
La sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha rispettato il principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, COGNOME, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del
24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261730-01).
Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).
Quest’ultima circostanza risulta del tutto assente nel caso di specie, nel quale le dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME hanno anche trovato conferma nel contenuto delle conversazioni telefoniche che sono state intercettate sull’utenza di NOME COGNOME.
Senza incorrere in travisamenti né delle dichiarazioni dell’NOME né del contenuto delle conversazioni intercettate, cioè senza distorcerle in quanto “significante” ma limitandosi a valutarne il significato probatorio, i giudici de merito, con le loro conformi sentenze, hanno ricostruito: a) i termini del prestito, in particolare, del secondo prestito, che era stato concesso all’NOME da NOME COGNOME nella misura di C 4.000,00 e a fronte del quale gli imputati avevano richiesto all’NOME di restituire loro la somma di C 15.000,00, concludendo nel senso della natura usuraria degli interessi così pretesi dal COGNOME e dalla COGNOME; b) le modalità minacciose con le quali gli imputati avevano tentato di costringere l’COGNOME a soddisfare tale loro ingiusta pretesa (minaccia ai familiari della persona offesa di fare loro togliere la casa popolare dove abitavano, frasi quali «portaci sti soldi sennò qua non va bene. Non andrà mai bene ci devi dare sti soldi», altrimenti «andiamo a finire male». Minacce che, se non avesse dato loro la somma di C 15.000,00 o se li avesse denunciati, l’avrebbero fatta pagare sia a lui sia alla sua famiglia); c) lo stato di timore e, quindi, di coazione psichica che tali minacce avevano provocato nell’NOME, come era comprovato dal rifiuto della persona offesa di recarsi a casa degli imputati perché «io già lo so come va a finì» e dal fatto che lo stesso NOME, per non avere problemi con il COGNOME, aveva deciso di lasciare Latina. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale motivazione della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione appare, oltre che, come si è detto, scevra da travisamenti, altresì priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae a censure in queste sede di legittimità e, in particolare, a quelle che sono state avanzate dai ricorrenti.
A proposito di tali censure, si deve comunque in generale osservare che: a) la ricostruzione dei termini del prestito che era stato concesso all’NOME da NOME COGNOME costituisce una questione di fatto che, là dove, come nel caso in esame,
sia stata motivata in modo non contraddittorio né manifestamente illogico, sfugge a censure in sede di legittimità; b) la valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni dell’COGNOME e del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza di NOME COGNOME e, quindi, della loro natura minacciosa e della loro idoneità a coartare la persona offesa, estorcendogli l’atto di disposizione patrimoniale, compete ai giudici del merito e, là dove, come nel caso di specie, essa sia scevra da travisamenti delle suddette prove, si sottrae anch’essa a censure in sede di legittimità.
Con riguardo alle ulteriori doglianze che sono state avanzate dai due ricorrenti, si deve osservare ancora quanto segue.
Quanto a quelle che sono state avanzate dal COGNOME: a) il fatto che la Corte d’appello di Roma, dopo avere ricostruito i termini del prestito che era stato concesso all’NOME da NOME COGNOME concludendo nel senso che «ussiste, pertanto, l’ingiustizia del profitto perseguito dagli imputati», abbia evidenziato come gli stessi imputati non avessero «fornito alcuna spiegazione alternativa che giustificasse le insistenti richieste di 15.000 euro alla persona offesa e chiarisse la liceità della loro richiesta», non integra alcuna inversione dell’onere probatorio (che, come si è detto, la Corte d’appello di Roma aveva già accertato essere stato assolto dall’accusa), né alcuna violazione del diritto dell’imputato a rimanere in silenzio (essendosi la Corte d’appello limitata ad affermare che, come è del tutto ovvio, rimanendo in silenzio gli imputati avevano rinunciato a fornire una propria versione dei fatti, eventualmente alternativa a quella che era sostenuta e provata dall’accusa); b) quanto al mancato esame dei familiari dell’NOME, i quali, secondo le dichiarazioni che questi aveva reso, erano stati anch’essi minacciati, un tale vizio doveva essere tempestivamente eccepito, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni dopo la dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale, ciò che il ricorrente non ha in alcun modo dedotto di avere fatto, con la conseguente rinuncia tacita al suddetto adempimento, la quale rende utilizzabili le dichiarazioni de relato anche al di fuori delle ipotesi che sono tassativamente previste dall’art. 195, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8434 del 21/01/2020, Catania, Rv. 278390-01); c) il fatto che il Tribunale di Latina aveva assolto il COGNOME dal reato di usura ai danni dell’NOME per non avere commesso il fatto non esclude che la minaccia, commessa dallo stesso COGNOME, per costringere l’NOME a corrispondere gli interessi usurari integri il reato di tentato estorsione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alle ulteriori doglianze avanzate dalla COGNOME, relative, in particolare, alle asserite esistenza di un’associazione in partecipazione e controversia in ordine all’entità dei relativi utili che sarebbero spettati agli imputati, né dalle dichiarazio dell’COGNOME né dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate – come
riportate nelle sentenze dei giudici del merito – risulta che gli imputati, nel richiedere gli C 15.000,00 alla persona offesa, abbiano fatto riferimento, piuttosto che a un prestito di cui l’NOME necessitava per i propri affari, a un apporto agli stessi affari, agli utili che ne sarebbero derivati e alla misura della partecipazione agli stessi utili che sarebbe stata pattuita.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME non è consentito.
È vero che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato la legge n. 689 del 1981 con l’evidente obiettivo di estendere l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in vere e proprie pene sostitutive; art. 20-bis cod. pen.).
È peraltro altresì vero che, anche nel testo attualmente vigente, l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale». I novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati.
Nel motivare sull’applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, ma non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva.
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Roma ha ritenuto di non applicare all’imputato le pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità sostitutivo o dell detenzione domiciliare perché ha reputato che il precedente penale per associazione per delinquere e per danneggiamento seguito da incendio da cui il COGNOME risultava gravato, il fatto che egli fosse in quel momento detenuto nell’ambito di un altro procedimento e la conferma di una capacità delinquenziale «notevole» che risultava dalla commissione del delitto di tentata estorsione sub iudice, manifestassero come le suddette pene sostitutive non si potessero considerare più idonee alla rieducazione del COGNOME e come non si potesse formulare una prognosi positiva in ordine al rispetto, da parte sua, delle prescrizioni relative alle stesse pene sostitutive.
Poiché tale valutazione – che, per quanto si è detto, ha legittimamente tenuto conto del precedente penale del COGNOME e ha altresì considerato le modalità della sua condotta – attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, quale è, per previsione espressa, quello a esso attribuito dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (articolo che è rubricato: «Potere discrezionale del giudice
nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive»), e poiché la stessa valutazione appare motivata in modo non contraddittorio né manifestamente illogico, essa non è sindacabile in questa sede di legittimità.
Pertanto: 1) il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; 2) il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/10/2025.