Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41440 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41440 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Gli AVV_NOTAIO e COGNOME AVV_NOTAIO, per il ricorrente, riportandosi anche alle memorie depositate, concludevano per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità di NOME COGNOME per i reati di tentata estorsione aggravata dall’uso di un’arma e di porto in pubblico di una pistola Walther e di un coltello a serramanico; la pena determinata in primo grado dal Tribunale veniva ridotta.
A NOME COGNOME , che esercitava l’attività di ristoratore, si contestava di avere minacciato il suo fornitore di frutta e verdura NOME COGNOME, sia con minacce verbali che mostrando una pistola, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a non richiedere il pagamento delle forniture ricevute ed a continuare a ricevere merce a credito.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa: tra le dichiarazioni del COGNOME e quelle del suo dipendente COGNOME vi sarebbero delle significative discordanze; nel dettaglio, si deduceva: (a) che le dichiarazioni del COGNOME – circa il fatto che il ricorrente avesse riferito ‘ io appartengo a gente di mezzo alla strada ‘ – non avrebbero trovato alcuna conferma; (b) che tale frase sarebbe frutto di una ‘ smargiassata ‘ e non avrebbe avuto alcun reale effetto intimidatorio; (c) che il 18 ottobre 2023, il COGNOME si sarebbe limitato a chiedere all’offeso di tornare l’indomani; (d) che il 19 ottobre 2023, il COGNOME avrebbe mandato dal COGNOME il suo dipendente COGNOME che, tuttavia, non avrebbe confermato che il ricorrente aveva profferito le frasi minatorie riferite dal suo titolare; (e) che, con riguardo all’episodio del 20 ottobre 2023, vi sarebbe una divergenza decisiva tra le dichiarazioni del COGNOME NOME e quelle del COGNOME sia con riguardo al luogo dove si trovava l’arma mostrata che alle ragioni della sua ostensione;
2.2. violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: dalla messaggistica whatsapp prodotta dalla difesa emergerebbe la volontà del ricorrente di saldare il debito (come sarebbe confermato dal fatto che con uno dei messaggi era stato chiesto anche l’Iban del conto corrente cui far confluire il bonifico); la difesa produceva, altresì, le prove del pagamento di diverse forniture ed allegava che la fornitura di settembre del valore di milletrecento euro avrebbe dovuto essere pagata entro il 3 novembre, mentre i fatti contestati sarebbero precedenti e non riferibili a tale segmento del rapporto commerciale; si deduceva, inoltre, che la cifra di euro quattromilaottocento euro della quale il COGNOME sarebbe stato debitore sarebbe stata quantificata senza alcun conforto di natura documentale; si allegava, infine, che il rapporto commerciale con il COGNOME era stato interrotto perché il COGNOME aveva ritenuto troppo esosi i prezzi delle forniture di frutta e verdura;
2.3. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen. e art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dato che il ricorrente aveva agito nella ragionevole convinzione di difendere un proprio diritto. Si deduceva, inoltre, che, se il fatto fosse stato inquadrato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avrebbe potuto essere valutata l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’ art. 131bis cod. pen.;
2.4. violazione di legge (art. 62, n. 6 cod. pen.) e vizio di motivazione in
ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno: la Corte territoriale l ‘ aveva denegata ritenendo che la somma corrisposta -di quattromilaottocento euro -non avesse compreso il ‘ danno morale ‘; invero il ricorrente, tenuto conto dei pagamenti già effettuati ed accertati, avrebbe versato una somma superiore al credito ‘residuo’ vantato da COGNOME, sicché la somma corrisposta avrebbe coperto anche il danno morale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto propone una non consentita richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Il Collegio ribadisce, sul punto, che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di ‘merito’ in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
Nel caso in esame, la Corte d’appello con motivazione che non si presta a censure, in quanto logica ed aderente alle emergenze processuali, riteneva le dichiarazioni del COGNOME e del COGNOME fossero intrinsecamente attendibili e credibili, nonostante alcune parziali e non decisive incongruenze.
Tali dichiarazioni erano, infatti, convergenti in ordine alla descrizione del nucleo centrale della condotta contestata: la Corte di appello riteneva infatti che la versione offerta dal COGNOME, secondo il quale il ricorrente, alzando la maglia, mostrava la pistola che portava nella cintola ed esclamava le parole ‘v i uccido ‘ , non era in contraddizione con quanto dichiarato dal COGNOME, che ha riferito che il COGNOME aveva aperto la cerniera del marsupio ed aveva esposto la pistola.
Il contenuto essenziale della minaccia derivante dalla capacità intimidatoria dell’arma mostrata risultava dunque confermata da entrambi i dichiaranti. Invece, la ricostruzione alternativa fornita dal COGNOME – secondo il quale la pistola sarebbe stata mostrata non con intento intimidatorio, ma solo per consentire allo stesso di riporre le chiavi nel marsupio – veniva ritenuta poco verosimile ed in contrasto sia con le dichiarazioni del l’ offeso che con quelle del COGNOME (pag. 7 della sentenza impugnata).
1.2. Il secondo ed il collegato terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta (a) l’omessa considerazione della documentazione allegata circa i rapporti commerciali tra il COGNOME ed il COGNOME, (b) l’illegittimità dell’inquadramento della condotta nel reato di estorsione invece che in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sono entrambi manifestamente infondati e, dunque, inammissibili.
1.2.1. Con il secondo motivo si reiterano le doglianze e si ripropongono le allegazioni già oggetto della prima impugnazione e ritenute dalla Corte di appello inidonee a superare il fatto, provato oltre ogni dubbio ragionevole, che il ricorrente abbia minacciato violentemente il COGNOME per indurlo a non insistere nel pagamento delle forniture residue, nulla rilevando il fatto che alcune fatture risultassero pagate (pag. 8 della sentenza impugnata).
1.2.2. Contrariamente a quanto dedotto, tale comportamento non può essere inquadrato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto diretto ad evitare di pagare forniture di frutta e verdura già ricevute e, dunque, ad ottenere un profitto ingiusto.
Il Collegio riafferma, infatti, che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiede (a) un diritto azionabile in giudizio, (b) un’azione violen ta diretta nei confronti della persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c) il relativo elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni unite il discrimine tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).
Nel caso in esame, la pretesa di non pagare le residue forniture non avrebbe avuto nessuna possibilità di essere proposta in sede giudiziale; manca pertanto il presupposto per poter effettuare la diagnosi differenziale tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base dell’elemento soggettivo.
1.3. L’ultimo motivo è inammissibile perché propone una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali poste a sostegno della ritenuta ‘ non congruità ‘ della somma offerta, con specifico riguardo alla mancata copertura del danno morale.
E’ vero , come dedotto, che la Corte ha rilevato che il COGNOME aveva pagato pagate delle fatture relative ad alcune delle forniture di cui aveva fruito; ciononostante, resta insindacabile il giudizio merito in ordine alla inidoneità della somma versata a ristorare il danno morale, giudizio che non risulta scalfito dai rilievi effettuati con il ricorso, attinenti alla quantificazione del danno materiale, ma non a quello morale.
All’inammissibilità de l ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME