Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8357 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8357 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Bari, dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 56 e 629 cod. pen., non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità, perchØ costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che la Corte di appello di Bari ha ritenuto integrato il tentativo di estorsione, in quanto, come testimoniato dalla persona offesa, NOME COGNOME, l’imputato, appropriandosi impropriamente dell’automobile di questa, in cambio della restituzione ha richiesto una somma di denaro pari ad euro 300 (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata);
che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Ord. n. sez. 2577/2026
CC – 17/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME