Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4698 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4698 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1.CAMPIONE NOME, nato a Battipaglia il DATA_NASCITA;
2.COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA;
rappresentati ed assistiti dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME – di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, emessa in data 05/02/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che è non stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
vista la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
viste le conclusioni delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in data 13/11/2025 con le quali si chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 05/02/2025, la Corte di appello di Napoli – decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione con sentenza emessa in data 11/05/2022 (per omessa notifica dell’udienza di trattazione al difensore e imputati, d alcuni rinvii) – ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno emessa il 21/12/2015, condanna degli imputati per il reato di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso, commesso in Battipaglia a partire da epoca successiva e prossima al 08/05/2009.
Avverso la predetta sentenza, propone – con unico atto – ricorso per cassazione la difesa degli imputati, affidandolo a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazion sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 63, co 191, 192, commi 3 e 4, 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità degli imputati sulla base di prove dichiarative assunte in viola delle norme che regolamentano l’assunzione e l’utilizzazione delle dichiarazioni rese da sogget che avrebbero dovuto essere sentiti sin dall’inizio in qualità di persone sottoposte alle ind nonché in violazione delle norme che regolamentano la valutazione delle chiamate in correità o comunque in reità; omissione di motivazione. Nel dettaglio, la difesa censura l’utilizzabilità dichiarazioni rese dalle persone offese NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIOitetto NOME COGNOME quanto, al momento della assunzione delle sommarie informazioni, in fase di indagini, esistevano elementi per interrompere il loro esame e formulare nei loro confronti gli avvisi di legge: relazione alla sussistenza a loro carico di elementi indiziari di reati connessi o collegati oggetto del procedimento (estorsione tentata), secondo quanto si evincerebbe dalla denuncia sporta dall’AVV_NOTAIO. COGNOME alla Procura della Repubblica di Salerno in data 15 luglio 2010, ne quale si esponeva che NOME COGNOME aveva denunciato NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIOitetto COGNOME, in qualità di progettista e direttore dei lavori, per lavori di collegamento dei local dal COGNOME da ritenersi abusivi e per presentazione al Comune di una d.i.a. illegittima; segn inoltre la difesa che il locale gestito dai COGNOME era stato oggetto di controlli da parte d urbani e da personale dell’ufficio tecnico comunale per la verifica di abusi edilizi ed irreg amministrative, fino alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per violaz dell’art. 650 cod. pen. per mancato ottemperamento agli atti dell’amministrazione comunale, che imponevano la rimozione degli abusi; assume la difesa che gli elementi indiziari relativi illeciti edilizi ed amministrativi ed al reato di cui all’art. 650 cod. pen. determinerebbero, una connessione probatoria con il reato di tentata estorsione contestato ai ricorrenti, co conseguenza che sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese da COGNOME e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO per essere stati assunti a sommarie informazioni testimoniali ed esaminati al dibattimento, p
versando in una posizione di incompatibilità con l’ufficio di testimone, ai sensi dell’artic comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen. senza che si procedesse alla nomina di un difensore senza gli avvisi di legge. I due dichiaranti, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere se quali imputati in procedimento connesso ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. e, quindi, le dichiarazioni avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica della credibilità intrin dell’esistenza di riscontri oggettivi (trattandosi di soggetti denunciati dagli imputati e dag amministrativi che avevano fatto accertamenti sullo stato dell’immobile e sullo svolgimen dell’attività di ristorazione).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli a comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e artt. 110, 56-629 commi 1 e 2, 628 comma 3, n. 3 cod. pen. per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza degli elementi costitutivi della tent estorsione, con travisamento della prova e con motivazione mancante, contraddittoria ed illogica. In particolare, secondo la difesa la penale responsabilità degli imputati sarebbe affermata sulla base di dichiarazioni non attendibili delle persone offese (COGNOME NOME i figli NOME e NOME) in violazione del criterio di valutazione della prova di cui all’ comma 3, cod. proc. pen., tenuto anche conto che si tratta di soggetti costituiti parti civi conseguente necessità di un controllo di attendibilità più rigoroso rispetto a quello di qua testimone. Vengono riportati ampi stralci dell’atto di appello (pp. 15-17, 20-21 e 25-27 ricorso) relativi alla necessità di una compiuta valutazione dell’attendibilità intrinse dichiarazioni rese dalle persone offese, anche con riferimento ai tempi di cessione delle quo sociali tra i COGNOMECOGNOME alle violazioni edilizie ed amministrative relative all’immobile (og confisca a seguito della misura di prevenzione a carico del COGNOME) in cui si trova il ristor gestito dalle stesse, al rapporto con l’amministratore giudiziario del bene confiscato, COGNOMECOGNOME COGNOME alla consapevolezza di quest’ultimo e del legale della parti offese, avvocato P delle condotte estorsive in questione; vengono censurati anche i richiami operati dalla senten di secondo grado a quella di primo grado, che comporterebbero non già una motivazione “per relationem”, bensì l’elusione dell’obbligo di motivare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazion sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, 1, lett. e) cod. proc. pen. e art. 61 n. 2 cod. pen. per avere la sentenza impugnata affermat sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen. mediante motivazio mancante, contraddittoria ed illogica. Secondo la difesa, non è possibile – e comunque non risulta motiv – sostenere che il reato oggetto di contestazione sarebbe stato commesso per conseguire il profitto del reato di riciclaggio (nell’ambito del processo c.d. “California” e poi riquali reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per concorso esterno in associazione camorristica in cap a COGNOME, poi dichiarato prescritto, e del quale i locali siti in INDIRIZZO rappresentava provento).
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivaz ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. cod. pen., per avere la sentenza impugnata comminato una pena eccessiva, anche con riferimento all’aumento operato per l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen. e a continuazione, nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; secondo la difesa, la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva d motivazione sul punto.
Quanto al primo motivo di ricorso, essendo stata posta una questione di connessione probatoria, è d’uopo rammentare che, in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamen probatorio di cui all’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. – che determina l’incompat con l’ufficio di testimone di cui all’art. 197, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e la cons necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. – ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del fatto o di uno degli elemen
prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisi un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento (Sez. 2, n. 2457 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397-01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifi imputato in procedimento connesso con riferimento alla persona offesa di un’estorsione aggravata dall’art. 7, D.L. n. 152 del 1991, la quale era imputata in altro processo del re partecipazione ad associazione mafiosa contrapposta a quella di appartenenza del presunto autore dell’estorsione).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata (pp. 6-7), e prima ancora quella di primo grado, ha correttamente escluso che la persona offesa NOME COGNOME, oltre all’AVV_NOTAIO. COGNOME dovessero dismettere la qualità di testimoni, sul rilievo dell’assenza di un ness interdipendenza tra il procedimento oggetto per tentata estorsione in scrutinio e le denunce c la difesa assume essere state sporte nei confronti della persona offesa e dell’AVV_NOTAIO. COGNOME per lavori edilizi da ritenersi abusivi presso i locali del ristorante e per inosservanza delle prescrizioni (art. 650 cod. pen.), non essendo peraltro dimostrato che abbiano dato origine alcun procedimento penale e stante il contesto temporale differente. Ad ogni buon conto, l Corte territoriale ha chiaramente spiegato che, oltre a difettare la condizione che il dichi sia raggiunto da chiari indizi di reità, che nella specie non consta, occorre che detti attengano al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato a quello attribuito a terzo mentre nel caso in scrutinio, “atteso che la asserita violazione amministrativa preesist all’estorsione, in primo luogo non si ravvisa alcun rapporto di occasionalità tra i fatti ogge giudizio di gravame e le fattispecie di illecito astrattamente ipotizzabili a carico dei denu (NOME COGNOME e AVV_NOTAIO. COGNOME, ndr), né appare sostenibile che le violazi amministrative siano state commesse per conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profi il prezzo, il prodotto o l’impunità per la tentata estorsione, o che, viceversa, il ten estorsione abbia avuto il medesimo fine rispetto alle violazioni amministrative; il n teleologico è escluso all’evidenza in ragione della eterogeneità sotto il profilo oggettivo, due fattispecie oltre che della inconciliabilità tra le posizioni delle parti in causa” (p. 7 impugnata). Si sono dunque evidenziate, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, le rationes che hanno portato a ritenere corretta la veste di testimone in capo alla persona offes e all’AVV_NOTAIO. COGNOME, nell’ambito di un accertamento che rientra nella discrezionalità del giu del merito e si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 3 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282030-01). Peraltro, il motivo risulta anche generico in quant non specifica gli elementi fattuali e probatori la cui “proiezione” avrebbe dovuto interferi piano probatorio con l’accertamento oggetto del presente giudizio. Né, del resto, può confonders il piano della connessione o del collegamento che attiene alla veste che il dichiarante d assumere nel processo, tipicamente ancorato alle ipotesi di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) e 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., con la possibile interferenza dettata dalla reciproc denunzie tra le parti e, quindi, dal possibile risentimento che anima le dichiarazioni, tema Corte di Cassazione – copia non ufficiale
tutto differente che attiene alla valutazione della prova di chi è esaminato come testimone. qui la manifesta infondatezza del motivo.
3. Il secondo motivo di ricorso, in COGNOME all’attendibilità delle persone of all’insussistenza della penale responsabilità degli imputati, è parimenti manifestame infondato. Invero, la doglianza, che riporta ampi stralci degli esiti dibattimentali (pp ricorso), è volta a prefigurare una rivalutazione ovvero un’alternativa rilettura delle fonti d estranee al sindacato di legittimità e avulse da decisiva individuazione di specifici travisa di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. L’attendibilità delle persone offe stata vagliata dalla Corte di merito con riguardo al nucleo essenziale dell’accusa moss richiamando anche elementi di conferma di carattere esterno tanto dichiarativi che documentali aventi carattere significativo. Al riguardo va anzitutto precisato che il reato estorsivo in qu si nutre, secondo quanto indicato dal capo di imputazione e denunciato dalle persone offese, d diversi episodi, tutti uniti dal filo conduttore volto ad ottenere, da parte degli im pagamento dai conduttori di una somma a tiolo di canone di locazione per l’immobile, già di proprietà del COGNOME – destinato ad attività di ristorazione gestita dalle persone offese confiscato nell’ambito di un procedimento per un delitto di criminalità organizzata, al f continuare a godere del bene ablato, affidato in custodia giudiziaria all’amministratore d COGNOMECOGNOME canone che avrebbe dovuto aggiungersi, secondo la pretesa degli imputati, a quel corrisposto dai COGNOME all’amministratore stesso. Le sentenze di merito, sebbene abbiano accertato alcune imprecisioni o discrasie nelle dichiarazioni delle parti civili (circa la collo temporale da parte di NOME COGNOME della cessione dele quote da parte della sorella e del suo incontro con gli imputati nello studio dell’AVV_NOTAIO. COGNOME; circa la presenza del guardasp di COGNOME, riferita da NOME COGNOME soltanto in dibattimento, e non anche in sede indagini, in relazione ad un incontro con COGNOME in INDIRIZZO; circa le discordanze dichiarazioni dei COGNOME COGNOME quelle dei testi COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME la certa conoscen parte di questi ultimi delle condotte degli imputati), hanno spiegato in modo esaustivo, logi non apparente come debba escludersi che tali distonie ridondino sull’attendibilità complessi del narrato che, in ossequio al principio di scindibilità della prova testimoniale, risulta essere stato puntualmente scrutinato dal giudice del merito sia nella genesi che determin l’accusa mossa agli imputati sia riguardo agli altri episodi in cui si concretizzò l’estorsi come si ricava dai plurimi e convergenti elementi di prova al riguardo citati dalla sent impugnata anche con rinvio a quella di primo grado (v. pagg. 7-10 sentenza impugnata), con riguardo alle deposizioni dei testi COGNOME (guardaspalle di COGNOME), AVV_NOTAIO. COGNOME (sull’incontro presso lo studio dell’AVV_NOTAIOitetto di NOME COGNOME con gli imputati e iniziative degli imputati volte a porre ostacoli amministrativi all’attività dei COGNOME), COGNOME, della polizia municipale (a conferma dell’accanimento amministrativo, riscontrato anch Corte di Cassazione – copia non ufficiale
documentalmente, degli imputati nei confronti dei COGNOMECOGNOME in attuazione delle minacce in t senso formulate), AVV_NOTAIO, legale dei COGNOME per la pratica del rinnovo del contrat locazione del locale, e dottAVV_NOTAIO COGNOME, amministratore giudiziario (sulle condotte assunt imputati nei confronti di quest’ultimo); questi ultimi, pur asserendo di non essere in gra ricordare con precisione, non hanno negato di avere appreso dai COGNOME delle indebite pretese avanzate dagli imputati. Pertanto, le censure difensive, anche mediante il richiamo agli e probatori, finiscono per sollecitare una non consentita nuova valutazione delle risulta acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa le dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di ril ed attendibilità delle fonti di prova (tra le tante, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Franc 234099-01). Non va, infatti, trascurato che la valutazione della credibilità della persona o dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in se di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01), cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
4. Anche il terzo motivo con cui i ricorrenti affermano l’insussistenza dell’aggravante cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con per argomentativo coerente con le risultanze probatorie nonché esente da manifesta illogicità, rispondendo a identica censura avanzata nell’atto di appello, ha ampiamente evidenziato come le condotte estorsive poste in essere dagli imputati fossero finalizzate a continuare a god illegittimamente di un bene confiscato in altro procedimento penale, con conseguente configurabilità dell’aggravante del nesso teleologico (vedi pag. 12 della sentenza impugnata).
5. Anche l’ultimo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio, rispetto al qu si deduce il vizio di legge e di motivazione, è manifestamente infondato e aspecifico poiché mi ad una nuova valutazione circa la congruità della pena irrogata, la cui determinazione sfugge sindacato di legittimità qualora sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, 259142-01; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non mass.); vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. La Cor territoriale, sul punto, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa (“manca completamente motivazione, non indicando neppure formula di stile per giustificare il percorso decision seguito”; p. 38 ricorso), con ampia argomentazione coerente con le risultanze processuali ed immune da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena comminata dal primo giudice ai due imputati, in misura superiore al minimo edittale – oltre alla negata concessione delle circosta attenuanti generiche per COGNOME e il loro riconoscimento in regime di equivalenza per l
Coppola, nonché gli aumenti a titolo di continuazione – in ragione della particolare gravit fatti, della rilevanza sociale del reato, dell’assenza di un benché minimo moto di resipiscenz per COGNOME, pure dell’essere stato riconosciuto responsabile (sebbene con declaratoria di prescrizione) di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (pp. 13-14 sentenz impugnata); elementi, questi, con i quali il ricorso cumulativo ha totalmente omesso confrontarsi.
6. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguen condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento del spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. In applicazione del principio di diritto, costantemente enunciato in riferime tutte le forme di giudizio camerale non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. p la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della p non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo alla decisione, essendosi limitata richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, con vittoria d senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta le richieste liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Così deciso il 27/11/2025.