Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40742 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato ad Agropoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 12 giugno 2025, che aveva a sua volta rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al suddetto indagato in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 629, secondo comma, e 416bis .1 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, ribadita sulla base di affermazioni apodittiche, trascurando l’assenza di un ruolo attivo del ricorrente nella vicenda e nell’impossibilità di fare ulteriori pressioni all’ente locale, dato che NOME COGNOME non era piø sindaco e che il provvedimento amministrativo sarebbe già stato eseguito. Le valutazioni del Tribunale si risolverebbero, di fatto, in un mero giudizio astratto di pericolosità sociale.
2.2. Violazione degli artt. 629 e 610 cod. pen., in relazione alla qualificazione della condotta come tentata estorsione, laddove, in assenza di ingiusto profitto e danno patrimoniale, i fatti potrebbero, al piø, configurare un’ipotesi di violenza privata.
Inoltre, sarebbe stata irritualmente ritenuta rilevante una condotta di mera connivenza,
priva di effettivo apporto causale.
2.3. Violazione dell’art. 629 cod. pen., poichØ la condotta estorsiva sarebbe stata desunta da meri sospetti investigativi, omettendo di considerare, per quanto attiene a COGNOME, la mancata contestazione di espressioni minacciose e, in AVV_NOTAIO, l’assenza di ingiusto profitto di concreta offensività (oggetto delle ipotizzate pressioni sarebbe un atto amministrativo, già deliberato, irrevocabile e parzialmente eseguito, di modo che si tratterebbe di un reato impossibile).
2.4. Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, sesto comma, Cost. e 6 CEDU, nonchØ carenza assoluta di motivazione, riguardo alla assoluta omissione di confronto con gli argomenti difensivi, alla incongrua valorizzazione della mera presenza silenziosa dell’indagato e alla inversione dell’onere della prova in tema di partecipazione attiva al delitto.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo, in tema di esigenze cautelari, Ł oltremodo generico, poichØ, ponendosi in un’ottica meramente confutativa, trascura completamente il nucleo del discorso giustificativo sul punto che rimarca l’insussistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (già in parte derogata, applicando una misura autocustodiale), peraltro confortata da elementi di chiaro valore prognostico in ordine alla attualità e concretezza del rischio di recidivanza (gli stabili rapporti con pregiudicati locali, dalla notoria caratura mafiosa; l’integrazione dell’esiguo stipendio ricorrendo a metodi intimidatori; l’intenzione di aprire a proprio nome un’agenzia di servizi funerari).
Le doglianze, espresse nel secondo e nel terzo motivo, inerenti alla (provvisoria) sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen. e all’assenza di un ingiusto profitto sono manifestamente infondate.
I fatti, come descritti nella provvisoria imputazione e come ricostruiti dai giudici del merito cautelare, hanno per oggetto l’ipotizzata condotta intimidatoria diretta a costringere l’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti da cui sarebbe derivato un cospicuo risparmio per il privato con addebito dei costi sulle casse dell’ente locale.
Correttamente, pertanto, Ł stata esclusa dai giudici del merito cautelare la derubricazione nella fattispecie di violenza privata, poichØ le intimidazioni nei confronti dell’ente locale risultavano – secondo lo standard della gravità indiziaria – connotate da un evidente fine di profitto, con altrettanto chiaro danno per le casse comunali (da individuarsi, quantomeno, nella mancata azione di recupero delle spese sostenute per i lavori di demolizione effettuati dal Comune).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, anche la condotta – rivolta a procurare a sØ o ad altri, con violenza o minaccia, un ingiusto profitto con altrui danno economico – di coartazione a fare od omettere specifiche attività, in spregio alla propria autonomia negoziale e in assenza di qualsiasi vantaggio economico (Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, COGNOME, Rv. 288558-01; Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266079-01). Quand’anche, peraltro, si volesse porre piuttosto in evidenza il fatto che la coercizione fosse diretta ‘semplicemente’ a comprimere la libertà d’azione dei pubblici ufficiali,per costringerli a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell’ufficio, resterebbe, comunque, configurabile il delitto di
cui all’art. 336 cod. proc. pen., ugualmente idoneo come titolo cautelare (cfr. Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Ghouila, Rv. 287598-02; Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Polimeni, Rv. 282434-01).
Gli ulteriori profili di censura articolati nel secondo e nel terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, insieme a quelli contenuti nel quarto motivo, concernendo tutti la ipotizzata responsabilità concorsuale del ricorrente.
3.1. Resta estraneo, innanzitutto, a quanto conferente in questa sede ogni discorso meramente confutativo sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa: gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Sono, pertanto, inammissibili le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori).
3.2. Il Tribunale del riesame, confermando le argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza genetica, chiarisce, sulla scorta dell’articolato compendio indiziario agli atti, come al momento della condotta minatoria il Comune fosse ancora titolare di poteri di intervento in ordine allo stato dei luoghi nell’area dello stabilimento marittimo Lido Kennedy (anche al fine della messa in sicurezza dell’area). La posizione dell’odierno ricorrente deve essere valutata senza poter prescindere dalla natura concorsuale della contestazione provvisoria: nella pienezza della giurisdizione di merito, la sua presenza accanto a COGNOME – nel momento in cui quest’ultimo materialmente prospettò a COGNOME, perchØ riferisse ad COGNOME, futuri atti violenti in caso di mancato allineamento ai desiderata di COGNOME – Ł stata argomentatamente ritenuta di concreto rafforzamento dell’opera criminale del còrreo (e come tale fu inequivocamente percepita dalla destinataria delle minacce). Il dato intercettivo conferma, per quanto attiene all’elemento soggettivo, l’assoluta consapevolezza in capo a COGNOME della contiguità di COGNOME al clan Marandino e della finalità estorsiva dell’azione intimidatoria nei confronti dei vertici comunali.
In tal modo, risulta posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare coscientemente un contributo apprezzabile alla commissione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990-01), senza che possa rilevarsi la minima inversione dell’usuale riparto dell’onere probatorio.
L’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento cautelare Ł pertanto adeguata ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nonchØ congrua, in riferimento all’apporto concorsuale, sicuramente rilevante e sorretto dal dolo di legge, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie. L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrente in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
3.3. Le doglianze risultano, dunque, non consentite e, in ogni caso, manifestamente infondate.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME