Tentata Estorsione vs Truffa: La Cassazione Traccia il Confine
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 25365/2024) offre un’importante occasione per approfondire la sottile ma cruciale linea di demarcazione tra due reati contro il patrimonio: la tentata estorsione e la cosiddetta truffa “vessatoria”. Comprendere questa distinzione è fondamentale, poiché la qualificazione giuridica di un fatto determina conseguenze molto diverse per l’imputato. Il caso in esame ha visto un ricorso dichiarato inammissibile proprio perché basato su una errata interpretazione di tale confine.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di tentata estorsione, ai sensi degli articoli 56 e 629 del codice penale. La difesa dell’imputato sosteneva che i fatti andassero riqualificati come truffa aggravata, proponendo una diversa ricostruzione della dinamica degli eventi. L’argomento difensivo si concentrava sulla natura della pressione esercitata sulla persona offesa, ritenendola più un inganno che una vera e propria minaccia coercitiva.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Tentata Estorsione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nella natura del giudizio di legittimità: la Cassazione non può riesaminare i fatti del caso o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale e che, nel merito, le doglianze mirassero a una non consentita rivalutazione della ricostruzione fattuale. Secondo la Corte, i giudici di primo e secondo grado avevano correttamente inquadrato la vicenda nella fattispecie della tentata estorsione.
Le Motivazioni: La Differenza Cruciale tra Estorsione e Truffa Vessatoria
Il cuore della decisione risiede nella chiara spiegazione del criterio distintivo tra i due reati. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha ribadito che la differenza sta nel diverso modo in cui viene prospettato il pericolo alla vittima.
1. Truffa Aggravata (o “Vessatoria”): In questo caso, il danno viene prospettato come possibile ed eventuale, e soprattutto non proveniente direttamente o indirettamente dall’agente. La vittima non è coartata nella sua volontà, ma si determina ad agire perché indotta in errore. La sua decisione, sebbene viziata dall’inganno, è formalmente libera.
2. Estorsione: Qui, invece, viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale e di un danno il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente stesso. Questa minaccia non induce la vittima in errore, ma la pone di fronte a un’alternativa ineluttabile e forzata: subire il danno minacciato oppure cedere alla richiesta ingiusta dell’agente. La volontà della vittima è, quindi, coartata.
In sintesi, nella truffa la vittima “sceglie” sulla base di un inganno; nell’estorsione, la vittima è costretta a “scegliere” per evitare un male maggiore.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza, pur essendo una decisione di inammissibilità, ha un grande valore pratico. Sottolinea come, nell’analisi di un fatto criminoso, sia essenziale concentrarsi sulla natura della pressione psicologica esercitata sulla persona offesa. La qualificazione giuridica non dipende da una mera valutazione formale, ma dall’impatto concreto che la condotta dell’agente ha sulla libertà di autodeterminazione della vittima. Per avvocati e operatori del diritto, ciò significa che la strategia processuale deve fondarsi su una meticolosa analisi dello stato psicologico della vittima e della percepita provenienza del male minacciato. Per i cittadini, questa pronuncia chiarisce che una minaccia concreta, che limita la propria libertà di scelta, costituisce il reato più grave di estorsione, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano.
Quando una condotta si qualifica come tentata estorsione e non come truffa?
Si ha tentata estorsione quando il danno minacciato è prospettato come un pericolo reale e il suo verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente. Questo pone la vittima di fronte a una scelta obbligata tra subire il danno o cedere alla richiesta, coartandone la volontà.
Qual è la differenza nello stato d’animo della vittima tra estorsione e truffa?
Nell’estorsione, la vittima agisce perché la sua volontà è coartata dalla minaccia; non è libera di scegliere. Nella truffa, invece, la vittima è indotta in errore da un inganno e compie un atto di disposizione patrimoniale che crede, a torto, vantaggioso o necessario, ma la sua volontà non è direttamente costretta.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti di specificità previsti dalla legge e, soprattutto, perché chiedeva alla Corte di rivalutare i fatti del processo. Questo compito spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), mentre la Cassazione si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25365 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTAGNANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 proc. pen. e non consentito in questa sede in quanto le doglianze difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. ampiamente vagliando e disattendendo, con argomenti logici e giuridici del tutto lineari, le doglianze difensive dell’appello, tenuto conto del criterio discretivo tr delitto in esame e la figura della truffa cd. “vessatoria” che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 – , n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
01; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265362 – 01; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, GLYPH Lanza, GLYPH Rv. 262574 GLYPH 01; Sez. 2, n. 35346 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248402 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.