Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50647 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50647 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilita del ricorso e dei motivi aggiunti depositati.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO del foro di TRAPANI, in difesa di COGNOME NOME, si è riportato alle conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto dei ricors depositato conclusioni scritte con nota spese.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di TRAPANI, in difesa di, COGNOME, si è riportato ai motivi di ricorso ed motivi aggiunti depositati chiedendone l’accoglimen L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di PALERMO, in difesa di COGNOME, si è riportato ai motivi chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, ha proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Paler che in data 3/5/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suo confronti dal Tribunale di Trapani il 10/12/2020 in relazione al delitto di tentata estorsi danni di COGNOME NOME, titolare di uno stabilimento balneare confinante con quello ricorrente, contestatogli come commesso al fine di indurla a rinunciare alla sua attiv ritenuta concorrenziale rispetto a quella del COGNOME.
1.1. A sostegno del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO sono state prospettate la violazione legge ed il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il tenta estorsione con riferimento alla minaccia, nonché il vizio di motivazione ed il travisamento de prove per omissione, con riferimento alle dichiarazioni dei testi COGNOME NOME, COGNOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il ricorrente, in particolare, contesta l’affermazione della Corte territoriale (alle pagg della sent.) secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sarebbero di per sé attendib non essendo la stessa mossa da motivi di astio. Si contesta essere emersa dal giudizio alcuna minaccia ai danni della persona offesa, COGNOME interessata perché costituitasi parte civile concorrente del COGNOME nell’attività di gestione di stabilimenti balneari. Le dichiarazioni persona offesa sono state ritenute riscontrate dalla teste COGNOMECOGNOME COGNOME legata da u rapporto di unione di fatto con la persona offesa, ora in unione civile, mentre altro tes riscontro, solo de relato, è il padre della persona offesa, ed altro ancora, il COGNOME, av sollecitato controlli delle autorità competenti non solo presso il lido della COGNOME, ma a presso quello del ricorrente.
1.2. Con ricorso proposto a mezzo dell’AVV_NOTAIO, invece, il AVV_NOTAIO ha dedotto quattro motivi di impugnazione:
1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riscontro dell’attendibilit persona offesa.
1.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussunzione del fatto n fattispecie di estorsione continuata anziché in quello di minaccia.
1.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussunzione del fatto n fattispecie di estorsione continuata anziché in quello di esercizio arbitrario delle proprie mediante violenza alle persone.
1.2.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all’aumento di pena determinato per la continuazione.
Successivamente, in data 18/7/2023, il ricorrente ha presentato motivi nuovi a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1. che le censure rivolte nel giudizio di appello al giudizio di attendibilità della offesa sarebbero state disattese con mere formule di stile;
2.2. che, invece, con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso, andav riconosciuta la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, che si assum inidonee a supportare un’accusa di estorsione;
2.3. che, con riferimento al quarto motivo di ricorso, l’annullamento del trattamen sanzionatorio si impone anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n 120/20233, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 terzo comma Cost., e 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve ent per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la partic tenuità del danno o del pericolo
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, h presentato requisitoria scritta con la COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE sono infondati.
La sentenza impugnata, confermando la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di tentata estorsione continuat avere, nella sua qualità di proprietario dello stabilimento balneare “Lido COGNOME“, ubicato n spiaggia di Scopello, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringe COGNOME NOME NOME rinunciare alla sua attività dibestione dello stabilimento balneare ” Loca”, confinante con quello del ricorrente.
Il percorso argomentativo della sentenza rende adeguatamente conto della ricostruzione dei fatti oggetto del capo di imputazione, effettuata, senza incorrere in illogicità evi determinanti, nel pieno rispetto dei criteri di valutazione della prova posti dall’art. 1 proc. pen., ed in particolare nel rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di Corte di Cassazione con specifico riferimento al tema della valutazione della testimonianza della persona offesa, secondo cui a queste non si applicano regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ben potendo le dichiarazioni della persona offesa essere legittimament poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiaran dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penet e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. ( U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 che, in motivazione, ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno proceder riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279 Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, Rv. 282558).
La Corte territoriale, peraltro, ha mostrato di tener conto del “contesto di conflittuali caratterizza le vicende in esame” (pag. 3 della sentenza), ed ha anche evidenziato che “l’esistenza di contrasti tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE” è stata “ammessa da tutti i testi se
dibattimento” (pag. 13), poi ancorando, però, il giudizio di piena attendibilità della pe offesa al contenuto della sua testimonianza, “apparsa ancorata al crudo accadimento dei fatti, senza dispensare giudizi e senza lasciarsi andare ad enfatizzazioni di sorta”. Se è vero ch l’assenza di “motivi di astio, di rancore o di risentimento personale tali da indurla al mendac riconosciuti dalla sentenza alla persona offesa, mal si concilia con la prospettazione di contesto di forte concorrenza e contrasti tra i titolari dei due lidi balneari emerso sentenze di merito, è anche vero che la sentenza non sembra escludere del tutto i predetti sentimenti della persona offesa, quanto piuttosto escludere che questi possano averla indotta al mendacio, alla luce dei toni, del contenuto e delle modalità della testimonianza, e nonostante la COGNOME si sia costituita parte civile.
Nessuna illogicità evidente può, pertanto, riconoscersi nel giudizio di attendibilità d dichiarazioni della teste COGNOME COGNOME COGNOME i giudici di merito hanno fondato il riconoscim della penale responsabilità del COGNOME in ordine al tentativo di estorsione ascrittogli, a alla luce dei riscontri che la narrazione della persona offesa ha ricevuto da altre testimonianz
Per quel che più rileva, però, è che, nonostante il rigoroso vaglio di attendibilità intri della testimonianza della COGNOMECOGNOME la Corte territoriale ha, COGNOME, prudenzialment proceduto al riscontro delle dichiarazioni della persona offesa con altri elementi, sugge come solo eventuale dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, così evidenziando che, contrariamente all’assunto difensivo, la testimonianza del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castellammare de Golfo non era idonea né a supportare, né a smentire la narrazione della persona offesa, che invece è risultata riscontrata dalle deposizioni del pa della COGNOME, della teste NOME COGNOME e di COGNOME NOME. La sentenza impugnata ha anche dato conto del fatto che il padre della persona offesa ha riferito solo circostanze appre de relato e che, successivamente ai fatti, la teste COGNOME ha contratto unione civile c stessa COGNOME, ma ha correttamente evidenziato che tali circostanze non sono idonee ad escludere le testimonianze del COGNOME e della COGNOME da ogni valenza probatoria, ed h anche evidenziato, però, l’ulteriore riscontro costituito dalle dichiarazioni del teste Di indifferente alle parti, che la sentenza di primo grado -che per sua natura si integra con qu di appello, trattandosi di cd. doppia conforme, costituendo con questa un tutt’uno ricordato aver riferito di aver sollecitato controlli nel lido della COGNOME su rich ricorrente, giacché “il più attivo nell’attività anticoncorrenziale svolta contro la Buccell proprio l’odierno imputato, istigato dal padre”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Sono manifestamente infondati, invece, il secondo ed il terzo motivo del ricors proposto a mezzo dell’AVV_NOTAIO, con i quali sono state prospettate diverse qualificazion giuridiche della condotta ascritta al ricorrente, peraltro senza adeguatamente confrontarsi c la sentenza impugnata, laddove questa ha evidenziato le finalità del ricorrente di costringe COGNOME NOME NOME rinunciare alla gestione dello stabilimento balneare confinante con quel gestito dal COGNOME, al COGNOME, sulla base del compendio probatorio dinanzi ricordato, sono stat attribuite minacce all’incolumità della famiglia della persona offesa, aggressioni fisic
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ripetute denunce volte ad indurla ad abbandonare la sua attività, anche con frasi come "devi lasciare il tuo lido, altrimenti succedono delle cose brutte a te e alla tua famiglia … .. non ti è bastato … da qui ti devi levare..": premesso che il reato di esercizio arbitrari proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano t loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probator (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), sicché la violenza o la minaccia integrano la fattispecie estorsiva soltanto qualora mirino all'attuazione di una pretesa non tutelabile dava all'autorità giudiziaria, emerge inequivocabilmente dalla sentenza impugnata, pertanto, che la COGNOME non è stata fatta oggetto di minacce fini a sé stesse, tali da poter configur l'ipotesi di cui all'art. 612 cod. pen., bensì di minacce finalizzate a liberare il Cassar concorrenza dello stabilimento balneare vicino al proprio, pretesa in alcun modo tutelabil dinanzi all'autorità giudiziaria, né il ricorrente ha dedotto le ragioni in virtù delle qua essersi ritenuto titolare di un diritto tutelabile in giudizio.
Quanto al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che, con i motivi aggiunti, la dife del COGNOME non ha specificato le ragioni per le quali la natura, la specie, i mezzi, le modali circostanze dell'azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo possano indurre qualificare il fatto di lieve entità, tanto da ipotizzare l'applicabilità al caso di specie de posti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/20233.
Pur vertendosi in ipotesi di continuazione interna, con riferimento ad un unico reato per COGNOME è stata irrogata una pena vicina ai minimi edittali, però, non può ritene manifestamente infondato il quarto motivo del ricorso proposto dall'AVV_NOTAIO, con il qual il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia indicato l'aumento per la continuazione, invocando, peraltro, la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte deve in tema di più reati unificati dalla continuazione, secondo la COGNOME il giudice, determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pe base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269).
Successivamente alla pronuncia della Corte territoriale, in data 8/7/2022 il reat contestato all'imputato, meramente tentato, si è però estinto per intervenuta prescrizione considerando i periodi di sospensione di questa e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali, mentre all'infondatezza dei motivi di ricorso in ordin responsabilità del ricorrente consegue la conferma delle statuizioni civili e la condanna d COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanz
e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi eur tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge.
Così deciso il 14 settembre 2023 Il Consigliere estensore
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Il Presidente