Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4954 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4954 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Salerno
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisionp impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, contrariamente alle censure difensive, i giudici di merito hanno rilevato come la condotta posta in essere dall’imputato, consistita nell’esigere dalla p.o. somme di denaro – anche mediante minacce e violenza verso terzi – al fine di garantire la sicurezza del suo locale dalle ingerenze degli “zingari” della zona, sia idonea a prospettare alla vittima un male ingiusto direttamente ascrivibile alla volontà del COGNOME, in considerazione della sua nota appartenenza a un clan di
etnia Rom che pertanto renderebbe assolutamente credibile questa, presunta, attività di mediazione (sul punto, si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato che la memoria del ricorrente depositata il 7 Dicembre 2025 con cui si chiede l’applicazione della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli ascritti all’imputato con sentenza passata in giudicato n. 21916/25 è manifestamente infondato in virtù dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale – con cui si è superata l’originaria interpretazione fornita dalla sentenza n. 49810/2012 addotta dalla difesa – secondo cui «è improponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora “sub judice”, ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva» (ex multis, Sez. 5, n. 5236 del 22/11/2013 (dep. 03/02/2014), COGNOME, Rv. 258880-01; Sez. 2, n. 31974 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 26418001; Sez. 6, n. 54638 del 20/09/2018, COGNOME, Rv. 274708-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026