Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32468 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOMENOME nata a Carini DATA_NASCITA
NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 22/06/2023 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile di RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni e la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore degli imputati, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato estint per prescrizione il reato di concorso in favoreggiamento reale aggravato contestato a
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME al capo H) e, riqualificato nella fattispecie tentata il fatto di estorsione contestato al capo B) a COGNOME NOME, confermato il giudizio di responsabilità.
Quanto al capo b) agli imputati si contesta il delitto di estorsione aggravata e continuata per avere con violenza e minaccia “ottenuto il rilascio della quota parte del 50% di un terreno, con annesso capannone a adibito a stalla animali, in danno di COGNOME NOME, già appartenente per l’altro 50% alla società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a COGNOME NOME“.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 20965 del 22.12.2020, quanto al capo B), aveva ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso con il quale si era dedotta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; secondo gli imputati, la Corte di appello aveva condannato per fatti diversi da quelli contestati, “relativamente al diverso oggetto della pretesa estorsiva descritta nella imputazione rispetto a quanto conseguito” (così la Corte di cassazione).
Con il motivo di ricorso erano state dedotte ulteriori violazioni sul piano dell qualificazione dei fatti, che, si assumeva, avrebbero dovuto essere ricondotti al reato di violenza privata in assenza di un profitto patrimoniale.
La Corte di cassazione, nell’annullare, aveva ritenuto:
“La motivazione della sentenza impugnata, attraverso la ricostruzione fattuale condotta con riguardo alle vicende successive al verificarsi dell’incendio e del danneggiamento del bestiame, non ha individuato e valutato gli elementi necessari per accertare la correlazione diretta tra l’ipotizzato effetto costrittivo (conseguen all’incendio dell’immobile rurale) e il dato, non esattamente chiarito nella sua dimensione fattuale, dell’abbandono dei terreni e dell’immobile o del loro mancato utilizzo; in altri termini, dalla motivazione della sentenza non si colgono elementi specifici e precisi per affermare se vi sia stato un abbandono degli immobili posseduti dalla persona offesa, se la decisione di abbandonare gli immobili sia stata conseguenza dell’effetto di intimidazione o dalla condizione di inutilizzabilità dell’immob danneggiato dall’incendio, come emerge da alcun passi della motivazione, se l’abbandono sia stato temporaneo o definitivo (alla stregua delle contrapposte fonti di prova indicate nella stessa motivazione, specie considerando le dichiarazioni delle persona offesa e del teste COGNOME NOME). Tali accertamenti assumono carattere necessario, sia per apprezzare l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale della vittima (in difetto di alcun atto di disposizione e risultando al più un’interruzione nel possesso dei beni immobili), quale conseguenza di condotte violente ascrivibili agli imputati (che diviene il discrimine tra il contestato delitto di estorsione e la meno grave ipotesi del violenza privata), sia la forma di manifestazione della condotta di reato (se, cioè, ricorre l’ipotesi del tentativo ovvero del reato consumato). La sentenza va pertanto annullata in relazione a tale capo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE che
dovrà procedere all’esame 5 del materiale probatorio per compiere gli accertamenti necessari all’esatta qualificazione giuridica dei fatti storici contestati”.
La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha proceduto all’ascolto della persona offesa, NOME COGNOME, e del testimone NOME COGNOME e ha ricondotto i fatti alla fattispecie tentata.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il fatto contestato al capo B).
Ricostruito lo sviluppo del processo, si evidenzia come la Corte non avrebbe tenuto in esame le dichiarazioni della persona offesa, che aveva affermato di non avere mai abbandonato il fondo dopo l’incendio, e neppure le affermazioni del teste NOME COGNOME, che pure aveva affermato che dal 2012- cioè dal momento dell’incendio – non fosse cambiato nulla, in quanto COGNOME aveva avuto il possesso interrottamente di quel terreno dal 2008.
Si sostiene che la Corte, dopo aver riportato il contenuto delle sommarie informazioni rese da NOME e quello di alcune conversazioni, si sarebbe limitata a richiamare le nuove dichiarazioni della persona offesa affermando che questa aveva riferito di aver utilizzato la fattoria solo per un determinato periodo di tempo dopo l’incendio; proprio detta circostanza avrebbe poi fondato il giudizio di responsabilità per la fattispecie tentata e a tal fine si sarebbe fatto erroneamente riferimento alla motivazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione in fase cautelare nei riguardi di NOME COGNOME.
Quanto alle dichiarazioni di NOME COGNOME la sentenza sarebbe viziata per un travisamento per omissione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena e alla sospensione condizionale della pena per NOME e NOME COGNOME, con particolare riguardo al comportamento tenuto da NOME COGNOME dopo il reato e in ambito processuale.
Si tratta di un motivo devoluto sin dall’origine alla Corte di appello, la quale, in sed di rinvio, non li avrebbe tuttavia valutati, essendosi limitata solo a scorporare il quantum di pena in precedenza inflitto per il capo H), dichiarato prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo, relativo al capo B) e proposto solo nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, è inammissibile.
Il motivo è strutturato sul presupposto che la Corte di appello, da una parte, non avrebbe tenuto conto del perimetro dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione e, dall’altra, avrebbe errato nella valutazione delle prove assunte in sede di giudizio di rinvio.
In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte, a fronte di un annullamento che imponeva di verificare se vi fosse stata una correlazione tra le condotte di violenza e minaccia (incendio e danneggiamento del bestiame) e il prospettato abbandono dei terreni, non avrebbe considerato le risultanze probatorie che escludevano detto effetto costrittivo (dichiarazioni COGNOME e COGNOME); non sarebbe stata considerata, in particolare, la prova che la persona offesa, COGNOME, non avrebbe mai sostanzialmente abbandonato quel fondo.
3. Si tratta di un assunto che non può essere condiviso.
La Corte di appello, ricostruito lo sviluppo del processo e ripercorso le evidenze probatorie, ha spiegato come gli imputati, con condotte gravissime manifestate attraverso l’incendio e l’uccisione di animali, volessero acquisire un profitto ingiusto cioè costringere COGNOME ad abbandonare il fondo e acquisire la disponibilità dell’intero cespite.
Sulla base di tale quadro probatorio, la Corte ha escluso correttamente la riconducibilità dei fatti al reato di violenza privata, e, proprio in ragione d dichiarazioni della persona offesa – che ha riferito di non avere mai abbandonato completamente il fondo, se non per un brevissimo periodo di tempo – ha ritenuto il fatto estorsivo meramente tentato e non consumato (cfr., testualmente pagg. 18-19-20 sentenza impugnata).
Dunque, non è obiettivamente chiaro perché la sentenza sarebbe viziata, avendo la Corte di appello sostanzialmente accolto il motivo di impugnazione.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Quanto a NOME COGNOME, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha confermato la pena fissata dai Giudici di merito per il capo 3) sostanzialmente recependo le considerazioni (” in linea con quanto statuito” così la Corte) che avevano condotto il Tribunale e la stessa Corte di appello a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in ragione della inesistenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine.
Non diversamente, quanto a COGNOME NOME, la Corte ha rideterminato la pena per i gravi fatti per cui si procede recependo implicitamente la motivazione fornita dalal stessa Corte con la sentenza poi annullata.
Si tratta di una motivazione congrua non essendo obiettivamente chiaro perché secondo l’imputato, avrebbero dovuto essere a lui riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
COGNOME NOME e COGNOME NOME devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano per ciascuna in complessivi euro 3.686,00 otre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Condanna, inoltre, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, che liquida per ciascuna in complessivi euro 3.686,00 otre accessori di legge.