Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1798 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1798 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 novembre 2021, in parzial della sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, gennaio 2020, ha ordinato la trasmissione degli atti al PM presso il giudice com relazione al reato di cui all’art. 612 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confe la condanna nei confronti di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 56, 629 e
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per viola legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato di tentata estorsione, è finalizzato a prefigurare un’alternativa rilettura delle estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagl con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 ha puntualmente i fatti, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, evidenziando la condo posta in essere dal prevenuto accompagnata dalla richiesta di denaro, così da l’invocata derubricazione nei più lievi delitti di minaccia aggravata o violenza priva
Considerato, inoltre, che in ordine tale censura la Corte di appello -evidenzian richiesta di soldi è stata effettuata nello stesso contesto in cui l’imputato ha profe così risultando anche se avanzata in un momento nel quale l’iniziale violenza andava ha adeguatamente anche se implicitamente risposto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli e estensore
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Il Presidénte