Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39749 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39749 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Parma I’l aprile 2021 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile COGNOME NOME in ordine al reato di tentata estorsione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte di appello avrebbe basato la sua decisione sulle sole dichiarazioni della persona offesa, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE contraddizioni, dell’assenza di riscontri esterni e RAGIONE_SOCIALE censure contenute nell’atto di appello.
La vittima e l’imputato si sarebbero incontrati ma il filmato di tale incontro, privo di audio, non avrebbe potuto essere utilizzato quale riscontro della avvenuta richiesta estorsiva, così come il tenore RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, posto che la persona offesa era al corrente del controllo;
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
La Corte non avrebbe valutato adeguatamente la circostanza che l’imputato vantava un credito nei confronti di un terzo soggetto (tale COGNOME) a sua volta creditore della vittima come la difesa aveva documentato, sicché avrebbe agito surrogandosi nella posizione del terzo.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Quanto al primo motivo, le censure del ricorrente ineriscono al merito del giudizio, avendo la Corte valutato attendibili le dichiarazioni della persona offesa anche attraverso argomenti logici tratti da dati oggettivi (conversazioni e prova dei contatti tra la vittima e l’imputato) dimostrativi della avvenuta esistenza di una richiesta estorsiva rispetto alla quale la vittima aveva manifestato timore parlando con terzi soggetti nei dialoghi sottoposti a controllo.
Deve ricordarsi che le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand’anche non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro, presenti – possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale, le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
In ordine al secondo.motivo, che inerisce atla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha sottolineato la decisiva circostanza, che il ricorso non è riuscita a smentire in punto di fatto nei precedenti gradi, che non si era raggiunta agli atti alcuna prova della circostanza che l’imputato vantasse un credito nei confronti della persona offesa.
Egli aveva agito, peraltro, nei confronti non del suo debitore diretto ma di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, verso il quale, per questa ragione, non avrebbe giammai potuto vantare una pretesa giuridicamente tutelabile davanti ad un giudice (in proposito, tra le tante, Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017).
Ciò basta, in punto di diritto e al di là di ogni altra notazione, ad impedire che il fatto possa essere qualificato come esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni, con superamento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.09.2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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