Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51320 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari confermava la condanna di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME per i reati di estorsione tentata e consumata, nonché di detenzione e porto di arma comune da sparo.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di GLYPH NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al conferma della responsabilità per il reato dì tentata estorsione: la motivazione sarebbe carente in quanto fondata esclusivamente sul contenuto di alcune conversazioni telefoniche, che non sarebbero dimostrative della partecipazione del ricorrente ai reati contestati; anche la deposizione della persona offesa non fornirebbe elementi decisivi per l’accertamento di responsabilità, tenuto conto che dalla stessa non sarebbe emersa alcuna azione intimidatoria riconducibile al ricorrente, che si sarebbe limitato a contatta la persona offesa per fissare un incontro con il padre;
2.2. violazione di legge (artt. 2, 4, 7 I. n. 895 del 1967) e vizio di motivazion relazione alla conferma di responsabilità per il porto in luogo pubblico di arma: il ricorre non avrebbe partecipato alle fasi di organizzazione ed esecuzione delle azioni criminose e, pertanto, non vi sarebbero elementi che proverebbero la sua responsabilità; le doglianze proposte con l’atto di appello non sarebbero state considerate;
2.3 GLYPH violazione di legge (art. 114 cod. pen.) e GLYPH vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista all’art. 114 cod. pen., tenuto conto della minima efficienza causale della condotta posta in essere;
2.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine a definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stata effettuata senza tenere in considerazione i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen..
Nell’interesse di NOME COGNOME ricorreva per cassazione anche l’AVV_NOTAIO che deduceva:
3.1. violazione di legge (art. 56, 629 cod.pen.) e vizio di motivazione in ordine al conferma della responsabilità per il reato di tentata estorsione: dalle prove raccolte no emergerebbe il concorso di NOME COGNOME nell’azione intimidatoria, dato che non sarebbe emersa alcuna prova di contatti ed incontri con l’offeso;
3.2. violazione di legge (artt. 2, 4, 7 I. n. 895 del 1967) e vizio di motivazion ordine alla condotta di porto in luogo pubblico di arma: dalla sentenza impugnata non emergerebbe alcun elemento per ritenere che NOME COGNOME avesse un collegamento con la detenzione dell’arma, o ne avesse la disponibilità;
3.3. violazione di legge (art. 114 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista articolo 114 cod. pen. che avrebbe dovuto essere riconosciuta, tenuto conto della condotta marginale del ricorrente.
4.Ricorreva per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
4.1. violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen.; artt. 2, 4, 7 I. n. 895 del 196 vizio di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per il reato di tent estorsione e di detenzione e porto di arma comune da sparo: si deduceva che il ricorrente aveva ammesso di avere avuto un colloquio telefonico con la vittima, precisando tuttavia che ciò era accaduto poiché COGNOME gli aveva promesso del denaro; il contenuto dell’intercettazione del 13 ottobre 2013 non avrebbe, pertanto, alcuna efficacia dimostrativa; per quanto riguarda la detenzione di arma si deduceva che 1’11 ottobre 2013 NOME avrebbe ricevuto una telefonata da NOME COGNOME che l’avrebbe invitato a recarsi presso la propria masseria e che, durante il percorso, egli si sarebb imbattuto in una persona travisata che aveva iniziato a esplodere colpi da fuoco; tale episodio sarebbe stato collegato all’estorsione senza considerare che potevano esserci anche altre persone interessate ad intimidire la vittima; peraltro, anche qualora la azion fosse stata ricondotta alla iniziativa del correo, non vi sarebbero elementi per ritener concorso di COGNOMECOGNOME
4.2. violazione di legge (artt. 69 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine a definizione del trattamento sanzionatorio ed al bilanciamento tra circostanze: la collaborazione del ricorrente avrebbe dovuto indurre a quantificare la sanzione assegnando prevalenza alle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
Ricorreva per cassazione anche l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che deduceva:
5.1. con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità generici accusatori della persona offesa: la valutazi sarebbe sommaria e non confermata da elementi esterni;
5.2. con il secondo motivo si deduceva violazioni di legge (artt. 2, 4, 7 I. n. 895 d 1967) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la detenzione e porto di armi, che sarebbe frutto di una ricostruzione della vicenda processuale non coerente con gli elementi di prova raccolti;
5.3. con il terzo ed il quarto motivo si deduceva violazione di legge (art. 629 cod pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per l partecipazione alla condotta descritta al capo c), che sarebbe fondata su una motivazione carente, che non terrebbe in considerazione la tesi alternativa proposta dalla difesa, i
che implicherebbe la violazione della regola di valutazione dell'”al di là di ogni ragionevol dubbio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME.
1.1. Il primo motivo proposto dall’AVV_NOTAIO ed il primo motivo proposto dall’AVV_NOTAIO non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal competenza assegnata alla Corte di legittimità
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettua alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percor argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospetta un’interpretazione del significato di un’intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudic di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformit risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 – dep. 12/02/2018, COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 – dep. 17/02/2014, COGNOME e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.
1.2. Nel caso in esame, con motivazione priva di vizi logici, la Corte di appello, confermava la valutazione del Tribunale e riteneva che le conversazioni intercettate poste a sostegno della conferma di responsabilità fossero univocamente indicative del contributo di NOME COGNOME all’azione estorsiva a lui imputata; la Corte riteneva che fatto che COGNOME non avesse direttamente formulato minacce nei confronti della persona offesa non escludeva la sua responsabilità, tenuto conto che le emergenza raccolte indicavano come lo stesso avesse dato un significativo contributo alla azione estorsiva (pag. 8 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che valorizza il contenuto delle conversazioni telefoniche, le quali – valutate unitamente alle altre emergenze probatorie – risultavano univocamente indicative del concorso del ricorrente nell’azione estorsiva; il percorso argomentativo tracciato non presenta alcuna frattura logica e si sottrae ad ogni censura in questa sede.
1.3. Il secondo dei motivi dedotti – in entrambi i ricorsi proposti nell’interesse di NOME – censurava la legittimità della conferma della responsabilità per il porto e detenzione dell’arma.
Si tratta di motivi infondati.
Dalla ricostruzione della vicenda estorsiva effettuata dai giudici dei due gradi di merit emerge che la minaccia effettuata attraverso l’esplosione di colpi di armi da fuoco deve descritta al capo b) di imputazione è parte integrante dell’azione estorsiva descritta al capo a), alla quale NOME COGNOME, come già rilevato, aveva sicuramente partecipato condividendone la progettazione e l’esecuzione.
Pertanto non poteva che ritenersi che lo stesso fosse responsabile, in concorso, anche dell’azione minatoria posta in essere attraverso l’esplosione di colpi di arma da fuoco.
1.3. Non superano la soglia di ammissibilità i motivi allegati in entrambi i ricor nell’interesse di NOME COGNOME diretti a contestare il mancato riconosciment dell’attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen..
Con motivazione che non si presta ad alcuna censura la Corte di merito rilevava che per il riconoscimento dell’attenuante invocata non è sufficiente la minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella degli altri, ma è necessario che stesso abbia avuto un ruolo di rilevanza del tutto marginale e che la sua zione abbia avuto una efficacia così lieve da risultare trascurabile nell’economia del disegno criminoso (tra l altre: Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771).
Nel caso di specie tali condizioni non risultavano essersi verificate, tenuto conto del fatto che NOME COGNOME aveva ripetutamente contattato la persona offesa, soprattutto nelle ultime fasi dell’azione, al fine di convincerla a corrispondere il denaro richiesto trattava di un contributo che legittimamente la Corte di merito riteneva non potesse essere qualificato “di rilevanza marginale”.
Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura.
1.4. L’ultimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME dall’avvocat NOME AVV_NOTAIO è infondato.
Con tale motivo si contesta la motivazione posta a sostegno della definizione del trattamento sanzionatorio
Sul punto il collegio riafferma che in punto di quantificazione della pena i giudici merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel ca
esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia con dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congru “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 – dep. 26/03/2008, COGNOME e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazi da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutt gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con motivi d’appello.
Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata non si presta alcuna censura. La Corte d’appello rilevava, infatti, che, in seguito all’esclusione d riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite, doveva infliggersi la sanzione, rideterminata, di un anno, mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa
La sanzione veniva determinata all’esito di un percorso argomentativo che aveva efficacemente rilevato la efficacia non marginale del contributo del ricorrente e, il ch rende evidente che la quantificazione della pena è correlata alla pregresse, esplicite valutazioni sulla consistenza del contributo del ricorrente all’azione estorsiva.
2. E’ infondato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Richiamata la giurisprudenza indicata nel § 1.1., il collegio rileva che nel caso di speci la Corte di merito ha confermato la valutazione del primo giudice con motivazione esente da vizi.
La partecipazione del ricorrente all’azione delittuosa, come ritenuto con motivazione ineccepibile dalla Corte d’appello emergeva con chiarezza dai contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e, segnatamente, da quelle registrata ai progressivi nn. 33 e 94 del 12 ottobre 2013. Segnatamente, in questa ultima telefonata COGNOME precisava di avere contattato la persona offesa la sera precedente e di avere provato a chiamarla anche
nelle prime ore della stessa giornata senza avere risposta; NOME COGNOME raccomandava comunque ad COGNOME di insistere con le telefonate. Il giorno seguente veniva captata un’ulteriore conversazione registrata al progressivo n. 162, sempre tra COGNOME NOME ed COGNOME, nel corso della quale il primo informava il ricorrente che si sarebbe fatto vivo con la vittima.
Si tratta di emergenze che davano conto della piena partecipazione di COGNOME all’azione estorsiva che, come già rilevato ha il suo epifenomeno più significativo nell’esplosione di colpi di arma da fuoco. La centralità della minaccia, agita esplodendo colpi di pistola implicava anche la conferma per il reato contestato al capo b) (pag. 8 dell sentenza impugnata).
2.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la definizione del trattament sanzionatorio ed il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è manifestamente infondato.
Il collegio riafferma che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenua costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). E che per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli alt dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (tra le alt Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415).
Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava che la pena inflitta al ricorrente è stata determinata tenendo in considerazione la gravità della condotta, la congruità della sanzione veniva giustificata rilevando che Tribunale era partito, nel calcolo, da una pena base prossima al minimo edittale e che gli aumenti per la continuazione erano stati minimi (pag. 10 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che soddisfa gli standard probatori richiesti dalla Corte di legittimità nell’area della definizione della sanzione e non si presta ad alcuna censura.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è infondato.
3.1. Il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che contestano la motivazion posta a sostegno della conferma di responsabilità, censurando la valutazione dei contenuti accusatori provenienti dalle dichiarazioni della persona offesa, non superano la soglia di ammissibilità.
3.1.1. In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese il collegi ribadisce che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, Rv. 253214).
Pertanto il fatto che l’offeso non sia un dichiarante non neutro ma portatore di un interesse processuale alla condanna e, patrimoniale nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell’interesse vantato.
La Cassazione, infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso individuazione di precisi “riscontri”, si esprime in termini di “opportunità” e non “necessità”, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, COGNOME, Rv. 229755). A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
Con riguardo, poi, al rispetto della regola di valutazione de “l’al di là di o ragionevole dubbio” il collegio ribadisce che il suo mancato rispetto (come anche di quella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen.) non può essere tradotto nella invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attività di valutazione del merito del responsabilità esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità. La violazione di tal
regola può invece essere invocata solo ove precipiti in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna.
Non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce infatti in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che sia rilevato un vizi logico che incrini, in modo severo, la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo “manifesta”, ma anche “decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativo della condanna. Il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbio ragionevole” opera, cioè, in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente in sede di legittimità tale regola rileva solo nella misura in la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità de tessuto motivazionale (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso, Rv. 270108).
Deve essere, tuttavia, rilevato che tra gli oneri motivazionali rilevabili in cassazione rinviene quello di considerare le tesi alternative plausibili, sicché, ove ciò non avvenga può ritenersi che il canone valutativo non sia stato rispettato.
Si riafferma, GLYPH in conclusione, GLYPH quindi che la regola di giudizio che richiede l’accertamento della sussistenza del reato “al là di ogni ragionevole dubbio” implica che, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli eleme di conferma dell’ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275290 – 01, COGNOME).
3.1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello confermava la responsabilità del ricorrente per la consumazione dei reati contestati valorizzando i contenuti delle dichiarazioni della persona offesa, che venivano sottoposti ad un accurato vaglio di attendibilità e che risultavano confermati dagli altri element raccolti e, segnatamente, dai contenuti delle intercettazioni telefoniche, oltre ch dall’esame dei tabulati.
Venivano, inoltre, espressamente considerate tutte le allegazioni difensive mirate e minare l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e, segnatamente (a) quelle relative all’incertezza manifestata dalla persona offesa in merito alle ragioni sottese all richiesta da parte di NOME COGNOME della consegna dell’importo di cinquemila euro, (b) quella che valorizzava il fatto che moglie dell’offeso avesse fatto riferimento a prest usurai ricevuti dal marito, (c) quella che rappresentava che l’offeso era stato titubant nel riferire le estorsioni patite nel 2011 (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), (d) quell relative alla riconducibilità della telefonate minatorie del 10 ottobre 2013 al COGNOME (pa 6 della sentenza impugnata). Dunque la motivazione contestata non solo valuta, in modo accurato, tutti gli elementi di prova raccolti, confermando l’apprezzamento effettuato
dal Tribunale, ma prende anche in esame le allegazioni difensive, ritenendole, tuttavia, inidonee ad incrinare la efficacia dimostrativa del compendio probatorio raccolto.
3.2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la legittimità della conferma della responsabilità per il porto e la detenzione dell’arma, è infondato.
Anche in questo caso (come si è rilevato in relazione alle posizioni degli altri ricorrenti la responsabilità per il porto la detenzione dell’arma si ricava dal fatto che l’esplosio TARGA_VEICOLO dei colpi di arma da fuoco si configura come un elemento decisivo dell’azione estorsiva posta in essere dal ricorrente, il che implica la sua responsabilità per il reato contestato.
4.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricors le parti private che lo hanno proposto devono essere condannatCal pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023
L’estensore GLYPH
Il Presidente