Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39433 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39433 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Nicotera il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a San Calogero il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Taurianova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha discusso i motivi esposti nei ricorsi e ha concluso chiedendo che vengano dichiarati inammissibili con le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen.;
udito, per la parte civile NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi come in comparsa, che ha depositato unitamente alla nota delle spese;
udito, per le parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito, per l’imputato NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, che , riportandosi anche alla memoria scritta in atti, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito, per l’imputato NOME COGNOME, l ‘AVV_NOTAIO, in sostituzione, per delega scritta, dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro, in sede di rinvio esitato dalla sentenza n. 21729 del 2019 di questa Corte, ha ritenuto -per quel che rileva in questa sede –NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del delitto ascritto al capo 19) dell’imputazione per come riqualificato già dalla sentenza di primo grado quale tentata estorsione, ed ha assolto NOME COGNOME, in riforma della pronuncia del Tribunale, dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1) della rubrica, confermandone la condanna per il capo 2) e rideterminando di conseguenza il trattamento sanzioNOMErio.
Le vicende che riguardano i ricorrenti si innestano nell’ambito di un più ampio procedimento relativo alla « ‘COGNOME » operante in Limbadi, Nicotera e nella provincia di Vibo Valentia dal 2003 sino al 31 ottobre 2013 e dei reati-fine contestati all’interno dello stesso.
Con peculiare riguardo alla posizione di ciascuno dei ricorrenti, occorre considerare che la richiamata sentenza rescindente di questa Corte ha accolto in parte il ricorso del COGNOME rispetto al delitto di cui al capo 19) per non essere stata vagliata sotto alcuni cruciali aspetti la questione della riqualificazione dello stesso in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’effetto estensivo dell’accoglimento ha giovato rispetto a tale capo anche al COGNOME, membro di spicco della cosca, il cui motivo di ricorso per lo stesso era stato invece dichiarato inammissibile per genericità delle censure.
Quanto, invece, al COGNOME la stessa sentenza di cassazione con rinvio ne aveva annullato la condanna per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1), confermando espressamente quella per il capo 2) – pur escludendo il reato di cui all’art. 14 della legge n. 497 del 1974 perché assorbit o in quello ex art. 23 della legge n. 110 del 1975 -anche in punto di aggravante della c.d. agevolazione mafiosa del sodalizio di cui al capo 1).
Avverso la sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte d’Appello di Cata nzaro ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, a mezzo del suo difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 533 cod. proc. pen. e 416bis cod. pen. rispetto al capo 2) per essere stata ritenuta, peraltro senza una specifica motivazione, la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, che avrebbe dovuto considerarsi logicamente assorbita dalla pronuncia della Corte di cassazione, non po tendosi configurare l’agevolazione di un’associazione insussistente.
Contro la stessa sentenza ha proposto inoltre ricorso per cassazione, con il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta, con riguardo al capo 19) della rubrica, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento costitutivo del delitto di estorsione ovvero alla mancata riqualificazione del delitto in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Sotto il primo aspetto, assume che dal compendio probatorio non emerge una sua azione intimidatoria rivolta alla vittima né che questa l’abbia in concreto percepita, al punto da aver dettato ella medesima le condizioni di rientro dall’esposizione debitoria ed invitato esso ricorrente e il COGNOME a bere qualcosa insieme.
Quanto all’omessa riqualificazione, pone in rilievo che , nelle stesse intercettazioni poste a fondamento dell’affermazione della loro responsabilità penale, emerge che , nell’interloquire con lo COGNOME, quando gli chiedono la restituzione delle somme di denaro si lamentano del fatto che da tre anni non ha adempiuto al proprio debito.
Deduce, inoltre, l’apoditticità della motivazione con la quale è stat o ritenuto inattendibile il teste COGNOME, proprietario di un negozio di vendita di gomme usate, che aveva riferito di aver sostituito alcuni pneumatici della vettura dello COGNOME e che era stato il COGNOME a provvedere al pagamento. La motivazione in questione sarebbe solo congetturale in quanto correlata alla circostanza che nelle intercettazioni non si fa alcun riferimento a tale prestito del COGNOME per la sostituzione degli pneumatici ed in considerazione della caratura criminale di esso ricorrente e del medesimo COGNOME.
Propone infine ricorso per cassazione contro la medesima sentenza l’imputato NOME COGNOME che, con il proprio difensore di fiducia, deduce tre motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
5.1. Con il primo, denuncia vizio di motivazione per essere argomentata la pronuncia, con riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale per il delitto di cui al capo 19), per relationem alla sentenza di primo grado senza considerare le specifiche doglianze formulate in appello.
5.2. Mediante il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 del medesimo codice e agli artt. 56 e 629 cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto.
Si duole, in particolare, dell’assenza di violenza o minaccia ritraibile dal compendio intercettativo esamiNOME dai giudici di merito esternata nei confronti dello COGNOME e della madre.
Inoltre, assume che erroneamente l’azione non è stata comunque riqualificata in quella meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonostante dalle stesse intercettazioni emergesse con chiarezza che la somma pretesa dallo COGNOME era esattamente di 260 euro perché era quella che aveva in precedenza egli stesso pagata per la merce che gli aveva consegNOME.
Deduce, altresì, che dalle dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive era emerso che lo COGNOME aveva contratto con lui un debito per l’acquisto di prodotti agricoli da suoi parenti, nonché acquistato a credito, suo tramite, pneumatici dal sig. COGNOME NOME che aveva confermato detta circostanza.
5.3. Mediante il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzioNOMErio, determiNOME nella pena di anni due e mesi dieci di reclusione e di euro 200,00 di multa, significativamente superiore al minimo edittale, senza alcuna motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del COGNOME è inammissibile.
Vi è, infatti, che la sentenza di questa Corte n. 21729 del 2019, pur annullando la condanna dell’imputato per il delitto associativo di cui al capo 1), ha ritenuto espressamente sussistente per il reato di cui al capo 2) la circostanza aggravante dell’age volazione mafiosa.
Invero, nel punto 6.5. del considerato in diritto della sentenza di annullamento con rinvio si legge, al riguardo, che: « Al contrario non trova rispondenza nel percorso motivazionale di entrambe le sentenze la deduzione difensiva che assume non adeguatamente giustificata la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui al capo 2 di rubrica.
I giudici di merito hanno ritenuto probatoriamente escluso che il fucile e le munizioni fossero detenuti dal COGNOME per scopi personali e hanno ben illustrato i profili fattuali dell’episodio criminoso in riferimento alla posizione individuale del ricorrente e all’integrazione dell’elemento soggettivo dell’aggravante in parola, concorrendo l’imputato nella condotta contestata con il COGNOME che della consorteria era elemento di spicco » . E, ancora, ha concluso, a riguardo, la richiamata sentenza rescindente di questa Corte che: « In definitiva i giudici del merito, con motivazione esente da profili di manifesta illogicità oltre che effettiva, valorizzando il contenuto delle intercettazioni, l’uso del plurale (“lo teniamo il riferimento ad altre armi, a un terzo soggetto esperto nel tagliare le canne, alle
prove di sparo, hanno concluso che il fucile caduto in sequestro, detenuto unitamente al COGNOME, era destiNOME ad uso del sodalizio di cui il secondo era autorevole esponente, dando adeguato conto delle ragioni della ravvisata aggravante ».
La questione, dunque, era stata espressamente decisa e non già assorbita da questa Corte, con conseguente dovere del giudice del rinvio di determinare, una volta deciso sulla sussistenza o meno in capo al COGNOME della responsabilità per il delitto di associazione mafiosa, il solo trattamento sanzioNOMErio per il capo 2), aggravato ex art. 416bis .1 cod. pen. ( id est , senza possibilità di escludere la sussistenza di tale circostanza aggravante, che peraltro può ben configurarsi in capo ad un soggetto che non è parte dell’associazione).
La prima parte del motivo di ricorso del COGNOME e la seconda parte del secondo motivo del COGNOME, di analogo tenore, sono inammissibili, poiché gli imputati cercano di ottenere l’ annullamento della decisione impugnata per questioni che erano state già espressamente decise dalla sentenza di cassazione con rinvio.
In particolare, va rilevato che tale pronuncia si è già espressa con riguardo alla sussistenza degli elementi della violenza e della minaccia nel tentato delitto commesso nei confronti dello COGNOME sottolineando, al punto 5.4. del Considerato in diritto, che: « Ora, quanto al primo profilo di doglianza, le osservazioni difensive circa l’assenza, nel caso in verifica, dell’impiego di minacce o di comportamenti miNOMEri non colgono nel segno. Sebbene la sentenza impugnata abbia illogicamente valorizzato le esternazioni violente e le intenzioni ritorsive del COGNOME, manifestate al solo COGNOME ma non direttamente palesate alla parte lesa, ha contestualmente e coerentemente stimato l’intervento nella vicenda del coimputato, personaggio di nota caratura criminale, ben conosciuto dalla vittima che lo chiamava per nonne, recante in sé il contenuto di un’intimidazione, tant’è che canne tale essa era stata immediatamente intesa da COGNOME che si era dichiarato pronto a corrispondere metà della paga settimanale direttamente nelle mani di COGNOME ».
La seconda parte del motivo di ricorso del COGNOME e i primi due motivi proposti dal COGNOME sono, invece, per il resto fondati, per quanto di seguito esposto.
3.1. Il «mandato» al giudice del rinvio afferiva alla questione della possibile riqualificazione del delitto in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
In particolare, la sentenza rescindente di questa Corte, pur precedente all’intervento sulla problematica delle Sezioni Unite c.d. COGNOME (Sez. U, n. 29541
del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 -02) , ma accedendo all’orientamento avallato in seguito da tale decisione, ha rammentato che la differenza tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. risiede nella circostanza che essi si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, giudizialmente azionabile, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto.
Sulla scorta di tale presupposto, la Prima Sezione Penale ha annullato in parte qua la decisione impugnata poiché, pur essendo stato riconosciuto dalla stessa che il COGNOME aveva un credito nei confronti dello COGNOME, non era stato accertato se si trattasse, o no, di un credito di natura lecita e quindi suscettibile di tutela in sede giurisdizionale ai fini della riqualificazione nel meno grave delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Ha soggiunto che neppure era stato adeguatamente esplorato il profilo, che avrebbe consentito di ritenere integrato il delitto di tentata estorsione anche in presenza di un credito di natura lecita, di una gravità della violenza e intensità dell’intimidazione veicolata con la minaccia tale da costituire indice sintomatico del fine perseguito dall’agente e, dunque, di una volontà costrittiva, di sopraffazione, consustanziale proprio alla diversa finalità dell’agente.
3.2. Orbene, la pronuncia impugnata nel qualificare, nuovamente, le condotte dei ricorrenti COGNOME e COGNOME ascritte al capo 19) dell’imputazione come tentata estorsione, non ha rispettato i vincoli ritraibili dalla decisione di annullamento di questa Corte che sono stati appena ripercorsi.
Quanto alla liceità del credito, invero, è pervenuta alla conclusione contraria sul presupposto per il quale l’imputato COGNOME non avrebbe adeguatamente dimostrato la stessa, ritenendo all’uopo insufficienti le deduzioni difensive e inattendibile la testimonianza di un meccanico che aveva riferito di essere stato pagato dal predetto ricorrente per la sostituzione di uno pneumatico allo COGNOME.
E, tuttavia, non spetta certa all’imputato fornire prova della liceità del credito, dovendo, piuttosto, ai fini dell’integrazione del reato di estorsione in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, emergere dalle risultanze processuali l’illiceità del credito.
Per altro verso, dalla lettura della sentenza censurata neppure si ritrae lo svolgimento del richiesto approfondimento circa le modalità particolarmente intimidatorie dell’azione, atte a connotare la condotta quale estorsione pur a fronte di un credito lecito. Poiché, se è vero che nei colloqui captati e valorizzati nella predetta pronuncia tra il COGNOME e il COGNOME vengono utilizzate espressioni
effettivamente «forti» per il caso in cui la vittima non corrisponda le somme dovute, tuttavia le stesse non sono veicolate – a quanto, almeno, si evince dalla lettura delle argomentazioni della decisione della Corte territoriale – anche all’esterno nei confronti dello COGNOME.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente COGNOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
La sentenza impugnata deve invece essere annullata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 19) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
La domanda di liquidazione delle spese formulata dalle parti civili costituite deve essere rigettata.
Come noto, l’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Rv. 276627; Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, dep. 2000, Rv. 216462). Alla stregua di quanto c hiarito da lungo tempo, nella delineata prospettiva, dalle Sezioni Unite di questa Corte, anche l’obbligo dell’imputato di rimborsare le spese sostenute dalla parte civile nei giudizi di impugnazione, compreso il giudizio di rinvio, è regolato dal principio della soccombenza, riferita all’impugnazione proposta dall’imputato e valutata in rapporto alla parte civile. In particolare, si è precisato che quando l’impugnazione è stata proposta contro una sentenza di condanna, occorre valutare nei singoli casi se sussiste l’interesse della parte civile ad intervenire nel giudizio di impugnazione, non essendo possibile un giudizio aprioristico, affermativo o negativo: l’interesse suddetto può sussistere sia in relazione ai motivi della impugnazione (motivi che possono anche essere diversi da quelli intesi a contestare l’affermazione della responsabilità: ad esempio, per la concessione di alcune circostanze attenuanti), sia in relazione alla possibilità di applicazione dell’art. 152 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7 del 20/02/1971, Bassi, Rv. 119215-01).
E, dunque, la liquidazione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità è condizionata dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile ( ex ceteris , Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 285236; Sez. F, n. 1019 del 13/09/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254291).
6.1.Ciò posto, quanto a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, va rilevato che si sono costituiti parte civile per i fatti estorsivi, rispettivamente ascritti a COGNOME NOME e a COGNOME NOME di cui ai capi 8) e 9) dell’imputazione, commessi in danno dei propri genitori, nonché in relazione al capo 1) concernente il delitto associativo.
Senonché nel presente giudizio di legittimità non sono coinvolti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, né sono state fatte valere dagli imputati censure afferenti il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1).
Con la conseguenza che le predette parti civili non avevano alcun interesse ad interloquire in ordine ai fatti oggetto dei ricorsi esaminati.
6.2. Del pari, la parte civile NOME COGNOME si è costituita per i fatti estorsivi di cui al capo 7) commessi da NOME COGNOME, che non è parte del presente giudizio di legittimità.
E, sebbene la costituzione di parte civile riguardi anche i soggetti che a vario titolo (come gli imputati) fanno parte dell’associazione di cui al capo 1), nondimeno non erano posti in discussione con i ricorsi le relative questioni.
Talché anche NOME COGNOME non vantava interesse ad interloquire in ordine ai fatti oggetto dei ricorsi esaminati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 19) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 19/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME