Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 633 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 633 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Vizzolo Predabissi il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 8/21 in data 11/05/2021 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sens dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;
letta la memoria difensiva in data 11/10/2022;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 11/05/2021, la Corte di appello di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 28/10/2020 che aveva
condannato NOME COGNOME, in relazione al reato di tentata estorsione, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 140 di multa in aumento ex art. 81 cod. pen. con i fatti accertati con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 06/07/2018, irrevocabile in data 28/02/2020.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., essendo stata l’imputata già giudicata colpevole per il delitto di rapina, giusta sentenza n. 1006 del 06/07/2018, depositata in data 19/09/2018, divenuta irrevocabile in data 28/02/2020.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81, quarto comma, cod. pen. L’aumento per la continuazione nella misura di un terzo (ossia quella minima stabilita in caso di recidiva reiterata), nel caso specie, risulta eccessivo e non sorretto da alcuna concreta motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Manifestamente infondato è il primo motivo.
Invero, entrambi i giudici del merito hanno ravvisato, nella condotta dell’imputata, due autonome strutture materiali e volitive intervallate da u piccolo, ma apprezzabile, iato temporale, tali da integrare distinti reati connota dal perseguimento di distinti profitti: trattasi di giudizio incensurabile so profilo giuridico, in quanto sorretto dall’utilizzo del corretto criterio metodolo nella valutazione della condotta.
5. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.
La ricorrente omette di confrontarsi con le conclusioni della sentenza impugnata, reiterando sostanzialmente il motivo di appello, sentenza che ha congruamente riconosciuto che “la pena determinata in continuazione su quella già irrogata nel processo definito con la sentenza della Corte di appello di Brescia del 15/01/2019 … divenuta irrevocabile il 28/02/2020, risulta sia stata calcola nel minimo edittale (un terzo ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod. pen.) quanto a quella detentiva e in misura prossima a detto limite quanto a quella pecuniaria. Errata è l’obiezione finalizzata a lamentare l’applicazione dell’art. 8 quarto comma, cod. pen. sul presupposto che non sarebbe stata contestata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. E’ appena il caso di far notar come tale recidiva sia stata ritualmente contestata e correttamente ritenuta
sussistente nel processo relativo al reato (più grave) di rapina, sicché, dovendo su quello operarsi l’aumento per la continuazione, l’entità dell’ulteriore pena no potrebbe essere inferiore al terzo, a mente dell’art. 81, quarto comma, cod. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 27/10/2022.