Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1891 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1891 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di TORINO.
Dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, come convertito;
esaminati gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto
il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono congiuntamente contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Torino, adito ex art. 310 cod. proc. pen. dal P.M. territoriale, ha disposto applicarsi:
nei confronti del primo, per i reati di cui ai capi A) (qualificato il solo episodio del 15/10/2021 come concorso in tentata estorsione) e B), la misura cautelare della custodia in carcere;
nei confronti del secondo, per i reati di cui ai capi A) (limitatamente al solo episodio del 15/10/2021, come sopra qualificato) e B), la misura cautelare degli arresti domiciliari.
1.1. Gli indagati deducono congiuntamente vizi di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova quanto alla ritenuta attendibilità della p.o. ed alla ritenuta sussistenza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni eteroaccusatorie del querelante, nonché quanto all’attualità delle valorizzate esigenze cautelari (arbitrariamente riferite ad episodi verificatisi nel corso degli anni 2018-2021) ed all’adeguatezza delle misure detentive applicate agli indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati.
I motivi di ricorso reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano, e risultano, per tale ragione, privi della necessaria specificità.
1.1. Le difese dei ricorrenti contestano le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.
1.2. Il Tribunale ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza degli indagati in ordine ai reati in premessa indicati, come a ciascuno ascritti, le dichiarazioni
della p.o. dei reati provvisoriamente ipotizzati, scrupolosamente valutate, ed incensurabilmente ritenute attendibili, oltre che corroborate dagli elementi di riscontro desunti altrettanto incensurabilmente dai plurimi elementi indicati a partire da f. 5 del provvedimento impugnato, nonché non validamente sconfessate dalle dichiarazioni degli indagati, apparse in più punti non credibili (ad es., il COGNOME definisce in sede di interrogatorio di garanzia la p.o. come “una bruttissima persona che si sarebbe inventata tutto”, ma al tempo stesso aggiunge di averla conosciuta “solo quando gli ha regalato una Punto”, senza indicare una causale ragionevolmente credibile per una elargizione tanto inconsueta, perché asseritamente operata in favore di uno sconosciuto).
Il Tribunale ha precisato che l’insieme degli elementi raccolti confermava anche che il COGNOME aveva percosso la p.o. in occasione dell’episodio del 15/10/2021: di qui l’integrazione dei gravi indizi di colpevolezza quanto al concorso nell’estorsione in quella occasione perpetrata dal COGNOME.
1.3. Quanto alle ritenute esigenze cautelari ed alla conferma della necessità dell’applicazione delle misure de quibus, il Tribunale ha correttamente valorizzato (f. 13 s. dell’ordinanza impugnata) la gravità e la insistita reiterazione dei fatti e i numerosi ed anche specifici precedenti del COGNOME, nonché la sicuramente significativa gravità della condotta del COGNOME ed i sùrprecedenti penali, pur più risalenti e meno gravi rispetto al coindagato, in assenza di concreti sintomi di resipiscenza.
La declaratoria d’inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
2.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell’elevato grado delle rispettive colpe, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 21/09/2022