Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7686 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7686 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 27/5/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che si Ł proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; uditi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno entrambi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27 maggio 2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza in data 29 ottobre 2024 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione che aveva annullato la precedente sentenza in data 12 ottobre 2023 della medesima Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza in data 12 luglio 2022 emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della medesima città, ha:
assolto l’imputato NOME COGNOME dal reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni con la formula per non avere commesso il fatto;
escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 3, contestata all’imputato in relazione al reato di cui al capo B della rubrica delle imputazioni rideterminando il relativo trattamento sanzionatorio;
revocato la disposta confisca ordinando la restituzione al COGNOME dei beni già sottoposti a sequestro preventivo.
Nei confronti del COGNOME, a seguito dell’assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. (capo A) intervenuta con la sentenza della Corte di appello qui in esame e della menzionata pronuncia della Corte di cassazione che ha dichiarato l’irrevocabilità della condanna dello stesso in relazione al
reato di danneggiamento seguito da incendio di cui agli artt. 61 nn. 1, e 5, 110, 424 e 416bis.1 cod. pen. (capo C) residua l’affermazione della penale responsabilità in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata ex artt. 110, 56, 629, 416-bis.1 cod. pen. (capo B).
In quest’ultimo capo si contesta all’odierno ricorrente di avere, in concorso con NOME COGNOME, prospettando minacce ritorsive in caso di mancato accoglimento della richiesta, nonchØ mediante la consumazione dell’atto incendiario di cui al capo C, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere NOME COGNOME, proprietario di una tabaccheria, a recedere da un contratto preliminare di compravendita di detto esercizio commerciale stipulato in data 26 aprile 2021 con il promissario acquirente NOME COGNOME ed a cedere la citata attività ad esso COGNOME. Fatto, come detto, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del cd. ‘metodo mafioso’.
Prima di procedere oltre occorre dare atto che questa Corte di legittimità con la sentenza di annullamento del 24 ottobre 2024, per la parte esclusivamente di interesse in questa sede, ha sostanzialmente escluso che l’azione dell’imputato fosse finalizzata al perseguimento degli interessi del sodalizio mafioso e che il COGNOME fosse soggetto in organico a detta associazione (con conseguente esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen.) ed aveva peraltro dichiarato la manifesta infondatezza degli originari motivi di ricorso riguardanti:
la richiesta di riqualificazione della condotta delittuosa di cui al capo B nella violazione dell’art. 610 cod. pen. (pag. 13);
il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fatta salva la rivalutazione dei punti che afferiscono alla determinazione della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nel caso in cui in sede di giudizio di rinvio il COGNOME fosse stato mandato assolto dal reato di cui al capo A (pag. 15);
il diniego dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.6, cod. pen. (pag. 14);
il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (pagg. 14 e 15);
le censure articolate nel motivo di ricorso in relazione al trattamento sanzionatorio per la determinazione degli aumenti di pena applicati per i capi B e C (pag. 15).
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atti separati i difensori dell’imputato, deducendo:
2.1. (ricorso AVV_NOTAIO) Motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che la lamentata contraddittorietà deriverebbe dal fatto che la Corte di appello da un lato ha fondato il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sub specie del ‘metodo mafioso’ fondandola anche sulla reputazione del COGNOME come appartenente alla criminalità organizzata e, dall’altro, assolvendo l’imputato dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa con conseguente esclusione anche della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen.
2.2. (ricorso AVV_NOTAIO) Mancanza di motivazione con conseguente violazione di legge in ragione degli articoli di legge di riferimento.
Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte territoriale nel rideterminare il trattamento sanzionatorio irrogato al COGNOME si Ł distaccata dal minimo edittale, non avendo tenuto conto che l’imputato ha reso confessione in relazione al reato di
danneggiamento ed ha risarcito il danno.
2.3. (ricorso AVV_NOTAIO) Mancanza di motivazione con conseguente violazione di legge in ragione degli articoli di legge di riferimento.
Si duole la difesa del ricorrente del fatto che il coimputato COGNOME, chiamato a rispondere dei medesimi reati, si Ł visto irrogare, in assenza di motivazione sul punto, un trattamento sanzionatorio ampiamente inferiore rispetto a quello riservato al COGNOME nonostante il fatto che entrambi sono incensurati e confessi in relazione al reato di danneggiamento, il tutto anche con riferimento alla mancata concessione al COGNOME delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla quali la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato.
2.4. (ricorso AVV_NOTAIO) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Lamenta la difesa del ricorrente l’eccessività del trattamento sanzionatorio e, in particolare che non sarebbe stata operata la riduzione prevista per il tentativo ex art. 56 cod. pen. non avendo l’azione delittuosa portato alla acquisizione di un ingiusto profitto.
A ciò si aggiunge che il danno provocato mediante la consumazione del reato di cui al capo C non sarebbe stato particolarmente elevato avendo coinvolto solo la serranda e marginalmente la porta di accesso dell’esercizio commerciale.
A ciò si aggiunge che, in presenza di un danno quantificabile in 200,00 euro, il COGNOME ha risarcito alla persona offesa 2.200,00 euro, elemento questo che avrebbe dovuto avere un’incidenza quantomeno sul trattamento sanzionatorio.
Lamenta, inoltre, la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere il fatto di lieve entità alla luce della sentenza n. 120/2023 della Corte costituzionale.
Altrettanto censurabile sarebbe, inoltre, l’aumento per la continuazione alla luce delle caratteristiche assunte dalla minaccia ed essendo stato escluso il cd. ‘favoreggiamento mafioso’.
Infine, la sentenza impugnata, in relazione al trattamento sanzionatorio non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite ‘Jakani’ in quanto la posizione del COGNOME sarebbe divenuta identica a quella del coimputato COGNOME ma, nonostante ciò, all’odierno ricorrente Ł stata irrogata una sanzione decisamente piø grave ed in assenza di una specifica motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre, innanzitutto, doverosamente premettere che:
non Ł in discussione l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione al delitto di cui al capo B della rubrica delle imputazioni, unico che viene in rilievo in questa sede;
la condanna per il connesso reato di cui al capo C Ł già divenuta irrevocabile;
il COGNOME Ł stato assolto dalla Corte di appello in relazione al reato associativo di cui al capo A nonchØ, già dal Tribunale, anche dal reato di violazione della legge sulle armi di cui al capo D.
Il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e di cui al superiore par. 2.1. Ł inammissibile.
Si duole, infatti, la difesa del ricorrente di un inesistente contrasto motivazionale della sentenza impugnata, tornando su di un argomento che non poteva essere piø affrontato in questa sede avendo, come sopra evidenziato, già la sentenza rescindente di questa Corte di legittimità affrontato la questione ed avendo irrevocabilmente affermato (pagg. 14 e 15) la
sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell’esistenza del ‘metodo mafioso’.
A nulla rileva, pertanto, che nella sentenza impugnata (pag. 9) sia contenuta una potenziale contraddizione laddove, da un lato, si afferma che la circostanza aggravante Ł quella del ‘metodo mafioso’ per poi aggiungere che detto metodo Ł «fondato anche sulla reputazione del COGNOME come appartenente alla criminalità organizzata» e poi lo si assolve dal reato associativo e si esclude con riguardo alla fattispecie estorsiva la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.
Ne consegue che il fatto che la Corte di appello Ł tornata sull’argomento relativo alla circostanza aggravante de qua non Ł piø scrutinabile in questa sede atteso che, come detto, la ricorrenza della stessa non poteva piø essere messa in discussione.
Fondato sotto il profilo dell’adeguatezza di motivazione che sarà evidenziato Ł, invece, il motivo di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, nel quale si afferma che la Corte di appello nella determinazione del trattamento sanzionatorio non avrebbe operato la diminuente per il tentativo ex art. 56 cod. pen.
Risulta, infatti, a pag. 10 della sentenza impugnata che la Corte di appello nella determinazione del trattamento sanzionatorio riservato all’imputato ha fatto riferimento alla «pena base per il reato di tentata estorsione di cui al capo B».
Purtuttavia non dobbiamo dimenticare che nel caso in esame ci si trova in presenza di un tentativo di estorsione ‘circostanziato’ (cioŁ in relazione al quale Ł contestata una circostanza aggravante).
Sul punto deve essere richiamato il principio secondo il quale «Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l’art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante» (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500 – 01; Conf. n. 1611 del 1996, Rv. 205678).
Il fatto che la Corte di appello non si Ł attenuta ai predetti criteri motivazionali determina un vizio sul punto della sentenza impugnata che ne impone un annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo esame.
Fondato Ł altresì il terzo motivo di ricorso nel quale si lamenta il mancato riconoscimento all’imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche in quanto nella sentenza rescindente di questa Corte di legittimità (pag. 15) era stata fatta salva la rivalutazione dei punti che afferiscono alla determinazione della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nel caso in cui in sede di giudizio di rinvio il COGNOME fosse stato mandato assolto dal reato di cui al capo A (pag. 15), cosa che Ł avvenuta.
Ne consegue che la Corte di appello era chiamata a motivare sul punto ed il fatto che non vi ha provveduto comporta anche in questo caso un vizio della sentenza impugnata che dovrà essere emendato in sede di rinvio.
Fondato, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo Ł, infine, il comune motivo di ricorso formulato dai difensori dell’imputato relativamente al trattamento sanzionatorio riservato al COGNOME con riguardo alla differenza del trattamento sanzionatorio riservato al coimputato COGNOME.
E’ ben vero che la Corte di appello ha spiegato (pagg. 9 e 10) le ragioni di determinazione del trattamento sanzionatorio riservato all’imputato richiamando, in relazione
all’art. 133 cod. pen., «le modalità efferate di commissione del reato e l’intensità del dolo, nonchØ la gravità del danno cagionato e, per altro verso, l’incensuratezza dell’imputato» anche spiegando le ragioni («la spietatezza e la potenzialità dannosa della condotta indici di una particolare spregiudicatezza del soggetto agente») che l’hanno determinata a discostarsi dal minimo edittale. Così come altrettanto motivata Ł stata la determinazione dell’aumento per la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. mentre l’aumento per la continuazione con il reato di cui al capo C Ł rimasto identico a quello già indicato nella sentenza del G.u.p. e non risulta sul punto presente una specifica contestazione nell’atto di appello.
Tuttavia, Ł altrettanto vero che nel momento in cui la posizione del COGNOME, per effetto dell’assoluzione di cui al capo A Ł divenuta sostanzialmente assimilabile a quella del COGNOME in quanto entrambi alla fine risultano essere stato condannati per il concorso nel reato di cui al capo B, non risulta fornita alcuna motivazione nella sentenza impugnata relativa al ben diverso trattamento sanzionatorio riservato gli stessi, deteriore per quanto riguarda il COGNOME.
Anche in relazione a tale carenza motivazionale dovrà essere posto rimedio in sede di rinvio.
Inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ł infine il profilo contenuto nel motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO nel quale si lamenta il mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante del danno di leve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023.
Non ha infatti documentato la difesa del ricorrente di avere chiesto, pur avendone la possibilità temporale, alla Corte di appello in sede in sede di rinvio e, ancor prima, nell’originario ricorso innanzi a questa Corte di legittimità, il riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante della quale non v’Ł menzione nØ nella sentenza qui impugnata, nØ nella sentenza rescindente della Corte di cassazione e non avendo l’odierno Collegio come Ł noto – altrimenti accesso agli atti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME