Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50014 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50014 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CERDA
avverso l’ordinanza in data 29/03/2023 del TRIBUNALE DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
nessuno è comparso per la difesa, nonostante la richiesta di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 29/03/2023 del Tribunale di Palermo che, in sede di appello del pubblico ministero, ha applicato anche in relazione al reato di tentativo di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. contestato al capo 9) la cautelare della custodia in carcere già disposta per il reato di tentativo di est aggravata contestato al capo 8) con ordinanza in data 23/02/2023 dal G.i.p. d Tribunale di Palermo che, invece, con la medesima ordinanza, aveva ritenuto l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al fatto in esame.
Va ulteriormente premesso che lo stesso Tribunale aveva precedentemente rigettata l’istanza di riesame presentata avverso l’ordinanza applicativa della m cautelare della custodia in carcere in relazione al capo 8).
Deduce:
“Violazione e/o falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. B) e D) c.p.p. in riferimento agli artt. 273, 292, 309 c.p.p. ed agli artt. 56, 629 comma 1 e 2 in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3, 416-bis.1 cod.pen.”
Il ricorrente premette i contenuti dell’ordinanza del G.i.p. nella parte in cui rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare, sul presupposto che non risultasse accertato che la condotta di COGNOME in danno di COGNOME avesse raggiunto i connotati del tentativo.
Osserva come il contrario convincimento del tribunale sia fondato su mere congetture e ipotesi prive di riscontro concreto e, anzi, smentite dal contenuto delle intercettazioni.
“Sulla motivazione carente e contraddittoria in relazione alla sussistenza indiziaria del reato di cui al capo 9). Travisamento degli indizi. Motivazione parziale anche in relazione ai quesiti difensivi in memoria”.
Anche in questo caso si sostiene che l’ordinanza impugnata ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza sulla scorta di presunzioni e su di una non condivisibile e meramente astratta lettura degli atti investigativi.
A sostegno dell’assunto viene ripercorsa la motivazione dell’ordinanza impugnata e vengono illustrati e compendiati i contenuti delle conversazioni intercettate, al fine di risaltare l’insussistenza di uno stato di soggezione nei confronti di COGNOME, la non configurabilità del tentativo essendovi un mero atto preparatorio oltre che l’errata valutazione del contesto ambientale.
Ulteriori censure vengono esposte con riguardo all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., dubitandosi della sussistenza dei requisiti richiesti per la sua configurabilità.
L’assunto viene corroborato con l’analisi della motivazione dell’ordinanza impugnata.
3. Errata e/o violazione e/o falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 606, co. 1, lett. c) ed e) c.p.p. in riferimento agli artt. 274 e 275, co. 3 c.p.p. ed art. 56, comma primo e secondo, in relazione all’art. 628 comma terzi, n. 3, 416-bis.1 cod.pen.. Difetto di motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 275 c.p.p. in relazione all’art. 309 c.p.p.”.
A tale proposito il ricorrente denuncia la genericità della motivazione e la sproporzione della misura applicata, non potendosi fare ricorso al meccanismo della doppia presunzione cautelare nel caso in esame.
Tanto più – si aggiunge- in presenza di un contesto famigliare garante dell’osservanza della misura degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentativo di estorsione aggravata, valorizzando i contenuti delle conversazioni intercettate, intercorse tra COGNOME NOME con altri co-indagati e con la persona offesa. Attraverso tali conversazioni il tribunale ha ricostruito la vicenda in esame (cfr. pagine 3 e ss.), osservando che COGNOME, lungi dal limitarsi a un emero contatto preliminare, ha effettivamente posto in essere atti esecutivi del proprio programma criminoso.
1.2. Con riguardo all’aggravante della modalità mafiosa, il tribunale ha richiamato i contenuti dell’ordinanza pronunciata in esito al riesame proposto da COGNOME in relazione al capo 8), valorizzando -tra l’altro- il ruolo di capo mandamento da lui rivestito, per come riferito da COGNOME e siccome emerso nella conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME NOME, nel corso della quale il primo si lamentava della nomina di COGNOME a capo mandamento, appunto.
1.3. Con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura’ il tribunale ha rimarcato come non fosse emerso alcun elemento idoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, giacchè -anzi- la pervicacia di COGNOME nel perpetrare estorsioni, i precedenti penali anche per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e la rete di relazioni criminali inducevano a ritenere che nessuna misura diversa da quella carceraria potesse contenere le pur ritenute esigenze cautelari.
Per contrastare una motivazione che si presenta adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti i temi trattat ricorrente solleva questioni intese a censurare il contenuto valutativo dell’ordinanza impugnata, reiterando le medesime argomentazioni affrontate e risolte dal giudice di merito.
Nessuna di tale censure risulta riconducibile al vizio di violazione di legge, in quanto caratterizzate da apprezzamenti di fatto sull’ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 260884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
In continuità con tale assorbente rilievo, riferito sia ai gravi indizi d colpevolezza che alle esigenze cautelari, va comunque rimarcata l’inammissibilità di tutte le argomentazioni spese in punto di interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, anch’esse da inscrivere nel novero delle argomentazioni di merito non censurabili in sede di legittimità.
A tale proposito, invero, va ricordato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.
Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comm 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
Il provvedimento impugnato, con la presente decisione, è divenuto esecutivo. Va dunque disposto che la Cancelleria provveda agli incombenti previsti dall’art. 28, del Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen. e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. Esec. Cod. Proc. Pen.
Così deciso il 25 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
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