Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29333 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29333 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME Rosario nato a Palermo il 06/12/1965
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di NOME COGNOME per aver concorso nel delitto di tentata estorsione, aggravato ai sensi dell’art. 629, comma secondo in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. e ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 22 dell’incolpazione provvisoria).
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite i l proprio difensore, articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria.
Il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento della prova non avendo tenuto conto dell’atteggiamento osservato dal ricorrente: costui ha desistito dalle condotte, dopo la foratura delle gomme non ha proseguito nell’attività criminosa , anzi ha offerto un passaggio alla vittima rimasta appiedata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. (” violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. “).
A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l’indagato non ha già riportato condanna per il reato di cui all’art. 416 -bis , cod. pen., ma è stato soltanto rinviato a giudizio e il processo è ancora in corso.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo si lamenta violazione di legge sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen., sotto il duplice profilo del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa: non vi sono elementi processuali dai quali ricavare che vi sia stata l’imposizione del ghiaccio alimentare; non si può sostenere che la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento e omertà tra i consociati si ergano a fattori di semplificazione della condotta illecita.
Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è nel complesso infondato, pur presentando profili di inammissibilità.
2.1. Va premesso che l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.,
ne hanno determinato l’emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996 Moni, Rv. 205257 -01).
Va ricordato, inoltre, che la Corte di cassazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178); spetta, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
2.2. Nella specie NOME COGNOME è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, perché raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla ipotesi criminosa di cui al capo 22) dell’incolpazione provvisoria: ” per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 commi 1, 2 in relazione al comma 3 n.3 dell’art 628, 416 bis.1 c.p. per avere -in concorso morale e materiale con NOME COGNOME e NOME COGNOME mediante minaccia posta in essere nei confronti di NOME COGNOME titolare del ristorante Rosso di Sera manifestandosi quali componenti e comunque emissari di Cosa nostra nonché mediante minaccia consistita nel forare gli pneumatici della sua automobile -compiuto atti idonei ed univocamente diretti a costringere il medesimo NOME COGNOME ad acquistare forniture di ghiaccio alimentare dal Randazzo procurando a quest’ultimo un ingiusto profitto consistente nel corrispettivo derivante dalle forniture con altrui danno. Con l’aggravante della minaccia posta in essere da persone che fanno parte dell’associazione di cui all’art 416 -bis cod. pen. Con l’aggravante di avere commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall’art 416 -bis.1 cod. pen. ed al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso “.
La prospettazione difensiva, che attribuisce all’indagato un mero danneggiamento mediante foratura di penumatici della vettura della persona offesa, si fonda su una non consentita lettura selettiva e parziale del materiale indiziario posto a fondamento dell’ordinanza cautelare.
Come risulta dal provvedimento genetico, le varie fasi della vicenda si pongono in diretta correlazione tra loro, sotto il profilo finalistico e temporale, e l’intervento di NOME COGNOME nella foratura delle gomme si inserisce in maniera
programmatica e consapevole nell’ iter criminoso volto a costringere la persona offesa a rifornirsi di ghiaccio da NOME COGNOME (cfr. pagg. 323-325): NOME riporta a NOME (referente della cosca per la zona di Sferracavallo) la doglianza di COGNOME sul fatto che COGNOME aveva acquistato il ghiaccio da un altro fornitore; NOME, sia nel dialogo con NOME, sia in un successivo incontro con COGNOME, autorizza l’intervento lasciando “campo libero”; NOME e COGNOME eseguono la foratura delle gomme della vettura di Militello.
E questo secondo uno schema generale, emerso dall’attività di indagine, che vedeva l’imposizione ai ristoratori delle località di Mondello e Sferracavallo dell’obbligo dii acquistare prodotti ittici e ghiaccio alimentare da componenti della famiglia mafiosa di NOME COGNOME (alla quale appartenevano COGNOME e NOME).
La sequenza dei fatti e la collocazione dell’azione dimostrano la congruità delle valutazioni espresse dai giudici di merito, che hanno ravvisato gravi indizi di colpevolezza non rispetto a una ritorsione come punizione per una vicenda già esaurita, ma di un segnale intimidatorio, inserito in un’azione estorsiva unitaria ancora in fieri , diretta a costringere il ristoratore a rifornirsi di ghiaccio alimentare da Randazzo, esponente della cosca mafiosa (cfr. Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256729 – 01; Sez. 6, n. 2070 del 10/11/1994, dep. 1995, Periodo, Rv. 200554 – 01).
2.3. La prospettazione difensiva circa una condotta di desistenza non ha pregio, poiché nei reati di danno a forma libera (quale è l’estorsione) la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226 -01).
Il secondo motivo è inammissibile sotto vari concorrenti profili.
Si denuncia una violazione di legge, ma di fatto si lamenta una erronea interpretazione della posizione del ricorrente nel processo ‘ Metus ‘ che refluirebbe sulla aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.
Non si adempie all’onere di autosufficienza del ricorso.
Non si indica quale sarebbe il vantaggio pratico perseguito dal ricorrente nel l’ottenere, in sede cautelare, l’esclusione della circostanza aggravante in esame (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284489 -01).
Il terzo e il quarto motivo, che ineriscono a lla aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen., sono generici sia perché intrinsecamente indeterminati sia perché
privi di confronto argomentativo con la motivazione offerta dall’ordinanza impugnata.
In particolare il terzo motivo, che contesta il metodo mafioso, si limita ad affermazioni astratte. Il quarto motivo, che si appunta sulla agevolazione mafiosa, si esaurisce in una mera contestazione, priva di ragioni a sostegno.
Discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/07/2025