Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 895 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 895 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CIURA NOME NOME a MONREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2021 del TRIB. LIBER.TA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal AVV_NOTAIO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 28/12/2021 il Tribunale di Palermo, adito in sede di riesame, in parziale riforma dell’ordinanza del 06/12/2021 con la quale il giudice per le ind preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodi cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3) e 4) della i provvisoria confermava la misura limitatamente all’ ultima incolpazione riguardante una ipote di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell’ art. 416 bis.l. c.p. in danno di NOME COGNOME.
Avverso la suddetta ordinanza la difesa dell’indagato propone ricorso per cassazione, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di tent contestato.
Deduce che il Tribunale, incorrendo in un palese travisamento dei fatti, avev decisive le dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME COGNOME COGNOME dat erroneamente ritenuti elementi di riscontro sebbene non avessero alcuna valenza inid confronti del ricorrente.
Assume che risultava palese che gli elementi emersi non comprovavano alcuna fatti estorsiva a suo carico bensì la sussistenza di un debito scaturente da un rapporto di da parte di NOME COGNOME nei confronti propri e dalla sua famiglia e che la pr accusatoria – recepita acriticamente in seno all’ ordinanza impugnata – appariva il f congetture investigative.
Evidenzia, quindi, che la tesi dell’accusa era smentita da una serie di probatorie da cui risultava la sussistenza di un rapporto economico di natura lecita quale il COGNOME – come da lui stesso riconosciuto – era debitore di somme di denaro n dell’indagato e dei suoi familiari.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rela art. 274 cod. pen.
Lamenta che la motivazione era gravemente carente in tema di concretezza ed at del pericolo cautelare di reiterazione del reato, specie in considerazione del fatto c contestate risalivano a circa quattro anni addietro.
Evidenzia che la distanza temporale fra i fatti contestati e la misura costit che imponeva ai giudici di dare una adeguata motivazione in ordine alla sussisten pericolosità sociale del ricorrente in termini di attualità e quanto alla necessità di la misura custodiale per fronteggiare adeguatamente i pericula libertatis.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione qu contestata aggravante ex 416 bis.l. cod. pen.
Rileva, ancora, che, comunque, andava esclusa tale aggravante in quanto il aveva solamente valorizzato la caratura criminale del La COGNOME, già c:ondanNOME per non vi era alcuna evidenza indiziaria idonea a dimostrare una correlazione fra la asser estorsiva – mediata a detta del COGNOME da NOME NOME – e la reale volontà del La Ciur somme di denaro per una “messa a posto”.
Evidenzia che la vittima non aveva mai riferito di minacce provenienti diretta ricorrente sicchè l’asserita richiesta da parte del COGNOME ben poteva essere stata insaputa del COGNOME il quale, come detto, era pacificamente creditore del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato in ragione della complessiva infondatezza del proposte.
Va osservato che con il primo motivo di ricorso si contesta, sostanzial valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevo considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi d a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente p dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se l dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e sp logico seguito.
Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli el posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit de motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell’atto di impugn
2.1. In punto di diritto va ricordato che ai fini dell’adozione di una mis personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di q probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, pe “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di p a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, esser secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, com pen. -che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi -gia 1-bisdell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 2810
Occorre, poi, richiamare il consolidato principio di diritto per cui il ricorso p che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza di esigenz ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifest della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguarda ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi giudice di merito». (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 -01).
2.2. Osserva la Corte che i giudici del riesame hanno esamiNOME la condotta deli ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessa tratto dalle circostanziate dichiarazioni della persona offesa -che ha c:hiarito che canone di affitto riguardava due canoni ma che la richiesta veicolata dal COGNOME riguard somme per “mettesi a posto” ancorché non dovute nonchè dalle conversazioni registra quanto accertato dalla polizia giudiziaria intervenuta su richiesta del medesimo COGNOME
Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte con ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui val
ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l’attribuzione del reato in al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.
Di contro, l’indagato offre una mera ricostruzione alternativa inidonea a scardin l’impianto accusatorio.
In merito alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. va osservato che il Tribunale del riesame, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, ha evidenziato come la precedente condanna per il delitto di cui all’art. bis cod. pen. a carico dell’indagato, le particolari modalità ed il contesto in cui era concr la richiesta estorsiva giustificavano ragionevolmente la configurabilità di detta aggrav ragionamento questo che resiste alle censure di parte ricorrente.
In ordine alle esigenze cautelari va osservato che la motivazione sia appalesa adeguata e corretta in punto di diritto nell’evidenziare la pericolosità manifestata dall’indagato e l del fatto, dovendosi rilevare che ci si trova in presenza di una misura cautelare applicat delitto per il quale opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custod cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in q speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue c il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. p presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla s circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezz pericolo»(Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004).
Le generiche argomentazioni difensive non consentono di superare detta presunzione.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore COGNOME Il Presidente