Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9037 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9037 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME NOME a Isola Capo Rizzuto il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME NOME a Crotone il DATA_NASCITA
3.COGNOME NOME NOME a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi;
preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza RAGIONE_SOCIALE parti, a seguito di rituale richiesta del l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente COGNOME NOME , ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis , cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udito l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udit o l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente COGNOME NOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore dei ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi rispettivamente proposti nell’interesse dei propri assistiti.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare del T ribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 24/01/2025, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti degli odierni ricorrenti per il delitto di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416 -bis .1 cod. pen . (commesso in Crotone dal 10/07/2023 al 07/09/2023), riducendo la pena inflitta ad NOME COGNOME ad anni quattro di reclusione ed euro 1866,00 di multa.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati articolati tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità.
La Corte di appello ha ritenuto provata la partecipazione consapevole di COGNOME alla condotta estorsiva valorizzando, da un lato, una mera suggestione della persona offesa NOME COGNOME (l’avere l’imputato annuito in ordine alla sua conoscenza della richiesta estorsiva formulata dai correi ) e, dall’altro, il narrato di quest’ultima , costituita parte civile, che non è sorretta da alcun riscontro con riferimento alla visita in data 7 settembre presso il suo ufficio da parte di COGNOME il quale ha negato la circostanza allegando che quel giorno si era recato con la moglie e la nipote al mercato rionale.
Mancano elementi oggettivi che confermino tale incontro sia perché non è stata escussa la segretaria di COGNOME, sia perché nulla emerge dalla conversazione intercettata in data 11 settembre tra lo stesso COGNOME ed il figlio, né risultano contatti tra i correi in ordine a tale visita con la quale COGNOME avrebbe dovuto insistere affinchè l’imprenditore desse s èguito alle richieste estorsive in precedenza materialmente formulate da COGNOME COGNOME da COGNOME.
Del resto, la stessa persona offesa ha spiegato che l’imputato si era presentato il precedente 10 luglio chiedendogli semplicemente, per conto di altri
due soggetti, se aveva la possibilità di assumere personale ricevendo, tuttavia, risposta negativa.
3.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza della aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite e di quella del metodo mafioso prevista dall’art. 416 -bis .1 cod. pen.
Sul punto le difese ricorrenti evidenziano che il riferimento di COGNOME e COGNOME (non COGNOME l COGNOME) alla spartizione della ‘torta’ non era stato prospettato in favore di soggetti appartenenti ad una associazione RAGIONE_SOCIALE gravitante nel RAGIONE_SOCIALE della quale COGNOME aveva fatto parte, bensì a beneficio di non meglio identificati ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ che non esistono e che non sono mai esistiti.
Quanto alla aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite, si deduce – richiamando le considerazioni sviluppate nel primo motivo di ricorso – che COGNOME non era a conoscenza della richiesta estorsiva formulata dai correi nell’incontro del 12 agosto al quale egli non aveva presenziato.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento dell’ipotesi della desistenza prevista dall’art. 56 cod. pen ., della diminuente di cui all’art.114 cod. pen. e d elle circostanze attenuanti generiche.
Nulla attesta che, dopo la richiesta estorsiva del 12 agosto, i correi si siano interfacciati per riprendere i contatti con COGNOME , l’attività illecita si è dunque fermata a quella data per precisa volontà degli imputati.
La Corte di appello avrebbe dovuto concedere l’attenuante della minima partecipazione considerato che COGNOME non ha partecipato all’incontro del 12 agosto e riconoscere le circostanze attenuanti generiche avuto riguardo alla risalenza nel tempo RAGIONE_SOCIALE pregresse condanne (decenni orsono) e l’ormai avanzata età del ricorrente.
Nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME è stato proposto, con due distinti ricorsi di contenuto identico, un unico motivo con il quale si deducono la violazione di legge nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità e di sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso .
Ripercorsi i fatti di causa e richiamati in particolare il contenuto RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni rese da NOME COGNOME in data 11 agosto 2023 e 22 novembre 2023, nonché della denuncia querela sporta il giorno 11 settembre 2023 (pagg. 1 e 2 del ricorso), la difesa ricorrente assume l’insussistenza degli elementi costitutivi della violenza e minaccia nei confronti della persona offesa la cui volontà non è mai stata coartata, tanto è vero che costui non ha mai acconsentito alle
richieste estorsive; evidenzia, altresì, che la presunta prospettazione di un male ingiusto è stata effettuata con il riferimento agli ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ di quali nulla è dato sapere, sicchè, al più, si configura un tentativo di truffa.
Quanto alla aggravante del metodo mafioso, va escluso nella specie che le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso atteso che NOME COGNOME non conosceva personalmente e neppure per voci di popolo gli imputati; all’ incontro presso il bar Sirena del Mare COGNOME si presentava semplicemente come NOME senza mai accennare in modo esplicito o comunque larvato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, mentre COGNOME si qualificava con il proprio cognome senza alcun riferimento alla famiglia COGNOME, dopo il rifiuto opposto dalla persona offesa entrambi sparivano nel nulla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è caratterizzato da evidente genericità ed aspecificità in quanto, per come prospettato, denuncia solo apparentemente un errore logico o giuridico e un vizio motivazionale, risolvendosi di fatto nella pedissequa reiterazione di doglianze in punto di partecipazione consapevole dell’imputato al tentativo di estorsione, già puntualmente disattese dalla Corte di appello con corrette argomentazioni in fatto e in diritto, immuni da manifesta illogicità e del tutto aderenti alle risultanze probatoria puntualmente richiamate in sentenza.
Il Collegio di merito ha analizzato e vagliato i rilievi difensivi qui riproposti richiamando il portato dichiarativo della persona offesa dal quale emergeva la partecipazione fattiva e pienamente consapevole di COGNOME all’azione estorsiva consistita nel presentarsi una prima volta nel luglio 2023 a COGNOME rappresentandogli di essere intermediario di COGNOME (intraneo alla RAGIONE_SOCIALE) e di un altro soggetto indicato come appartenente alla famiglia RAGIONE_SOCIALE e caldeggiandogli una assunzione lavorativa; nel tornare successivamente chiedendogli di incontrare costoro e precisando che i due ‘sarebbero presto incorsi in una scad enza’ ; nel premurarsi, pur senza presenziare al colloquio, di accompagna re all’appuntamento fissato per il 12 agosto sia COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME corso del quale quest’ultimo, supportato dal primo, aveva prospettato a COGNOME COGNOME ‘gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE volevano la loro torta’ con esplicito riferimento alla concessione demaniale da questi ottenuta per l’installazione di pontili galleggianti , precisando, nell’occasione, di avere lui stesso affidato a COGNOME l’incarico di organizzare l’incontro ; nell’essersi, infine, presentato una terza volta il 7 settembre chiedendo a COGNOME se vi fossero ‘novità’ : in tale contesto l’imprenditore gli aveva espressamente chiesto se fosse a conoscenza della pretesa avanzata nel
precedente incontro da COGNOME e COGNOME e, per tutta risposta, COGNOME aveva sorriso e annuito (atteggiamento che, all’evidenza, rappresentava non una mera sensazione del dichiarante ovvero una suggestione, bensì una concreta manifestazione di consapevolezza della causa da lui perorata).
Il Collegio di merito ha quindi individuato nella condotta di COGNOME un contributo concreto alla richiesta estorsiva, a nulla rilevando che questi non fosse stato materialmente presente allorquando era stata formulata la richiesta estorsiva alla cui realizzazione aveva comunque fornito un apporto consapevole ed essendo ininfluente che le attività di captazione non avessero registrato contatti tra i correi.
Tale fattiva partecipazione è stata ritenuta provata dopo avere condotto il doveroso vaglio di attendibilità del narrato offerto dalla persona offesa, giudicato intrinsecamente credibile ed anche supportato da riscontri.
La conferma esterna della complessiva ricostruzione dei fatti offerta da COGNOME è stata precisamente individuata dalla Corte di appello negli esiti del servizio di osservazione approntato dalla polizia giudiziaria che aveva consentito di documentare l’incontro del 12 agosto e di identificare proprio COGNOME e COGNOME e nella conversazione intercettata in data 11 settembre (riportata nel ricorso solo parzialmente) laddove COGNOME aveva riferito al figlio NOME degli incontri e della richiesta estorsiva m enzionando anche la persona di COGNOME COGNOMEindicato come ‘il gioielliere’ ).
Si tratta di un apparato argomentativo immune da censure poiché conforme all’ormai consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, come avvenuto nella specie, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo neppure richiesta la presenza di riscontri (peraltro ricercati e precisamente richiamati nella sentenza qui impugnata) che si reputano opportuni, ancorchè non necessari, solo nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile e che, in ogni caso, non debbono assistere ogni segmento della narrazione in quanto la loro funzione è quella di asseverare la credibilità soggettiva, così come non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il dichiarante non abbia mentito (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE , Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312-01).
Appare pertanto corretto il procedimento logico adottato dalla Corte d’appello che ha attinto dal portato dichiarativo della persona offesa per giungere alla
propria ponderata decisione con la quale le difese ricorrenti non si confrontano, limitandosi a riproporre avanti questa Corte, in termini meramente assertivi ed apodittici, i medesimi argomenti già dedotti con l’atto di appello senza concretamente confutare in fatto e in diritto la sentenza impugnata.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla aggravante dell’avere commesso il fatto agendo in più persone riunite, è principio consolidato (da ribadire in questa sede) che la stessa postula la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due soggetti agenti sul luogo e al momento della perpetrazione della violenza o della minaccia, sì da poter ritenere che le stesse siano poste in essere da ciascuno di essi o che la presenza, durante l’esercizio della violenza o della minaccia, di uno dei soggetti agenti valga a rafforzarle (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518-01).
Ne consegue che, nella specie, l’aggravante sussiste atteso che la richiesta estorsiva è stata avanzata alla persona offesa da COGNOME e COGNOME nel corso dell’incontro avvenuto in data 12 agosto allorquando il primo, supportato dal secondo che era presente sul posto ed annuiva, aveva prospettato che ‘gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE volevano la loro torta’ , con esplicito riferimento alla concessione demaniale da lui ottenuta per l’installazione di pontili galleggianti.
Detta aggravante ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell’azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza (Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023, COGNOME, Rv. 285443-01; Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, COGNOME, Rv. 273521-01).
In applicazione di tale criterio di imputazione soggettivo previsto dall’ art. 59 comma secondo, cod. pen., la Corte di appello ha correttamente configurato detta aggravante anche in capo a COGNOME che aveva accompagNOME i due correi all’incontro con la persona offesa nel corso del quale ben sapeva che si sarebbe concretizzata la pretesa estorsiva, come da lui stesso candidamente ammesso su espressa domanda della persona offesa.
Palesamente destituita di fondamento è anche la censura articolata in ordine alla ricorrenza della aggravante del metodo mafioso.
Ai fini della sua configurazione è richiesto il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppure ostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e conseguente intimidazione propria di organizzazioni di tal fatta e ponga quindi la vittima in uno stato di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficace rispetto a quella solitamente derivata dall ‘agire di un delinquente comune, richiamando alla mente ed alla
sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione; successivamente, Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, COGNOME, Rv. 285018-01; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, COGNOME, Rv. 286426-01; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, COGNOME, Rv. 286723-01).
Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l’aggravante in questione alla luce della descrizione dei fatti offerta dalla persona offesa (reputata attendibile) alla quale era stata prospettata la necessità, per potere lavorare, di condividere ‘la torta’ con ‘gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ e , dunque di pagare il c.d. ‘pizzo’ a sèguito del rilascio in suo favore di concessione per occupare un’area demaniale marittima ed installarvi alcuni pontili galleggianti, così dando rilievo ad un modo di agire tipicamente riconducibile al potere sul territorio ed idoneo ad indurre in COGNOME il convincimento di dovere fronteggiare le istanze prevaricatrici di una consorteria RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, se è vero che nell’incontro del 12 agosto, organizzato da COGNOME, COGNOME e COGNOME avevano ricondotto la pretesa di spartizione della ‘torta’ a non meglio identificati ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ è altrettanto vero che proprio COGNOME, nella prima visita a COGNOME, aveva esplicitamente affermato di essere intermediario di COGNOME (intraneo alla RAGIONE_SOCIALE) e di un altro soggetto appartenente alla famiglia RAGIONE_SOCIALE, in tal modo rappresentando con chiarezza che gli abboccamenti erano stati veicolati da un gruppo organizzato mafioso.
1.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso con il quale si censurano il mancato riconoscimento dell’ipotesi della desistenza prevista dall’art. 56 cod. pen, della diminuente di cui all’art. 114 cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Quanto al primo profilo, va richiamato il principio secondo il quale in tema di estorsione va considerata integrata l’ipotesi tentata e, conseguentemente, esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell’imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, Fichera, Rv. 277969-01; Sez. 2 n. 41167 del 02/07/2013, NOME, Rv. 256728-01); la desistenza volontaria postula, infatti, che l’interruzione dell’azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell’agente e non, come nella specie, di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell’azione (Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024, dep. 2025, R., Rv. 287875-01).
A tali canoni ermeneutici si è attenuta la Corte di appello osservando che, nella specie, era configurabile un tentativo punibile con richiesta intrinsecamente
minacciosa di denaro la cui dazione non si era realizzata per la ferma determinazione della persona offesa la quale, una volta resasi conto della natura realmente estorsiva della pretesa, aveva sporto denuncia.
Altrettanto correttamente il Collegio di merito ha escluso in capo a COGNOME l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. per l’integrazione della quale non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso e da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284771-01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051-01).
La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che COGNOME aveva fornito un consapevole contributo all’azione estorsiva con assunzione di un ruolo non certo marginale avendo svolto il compito di intermediario tra la persona offesa e gli autori materiali della richiesta intrinsecamente minacciosa di denaro, con insistenti e ripetuti approcci presso la vittima al fine di indurla alla spartizione ‘della torta’.
Quanto al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha argomentato tale statuizione evidenziando il disvalore della condotta, l’intensità del dolo (avendo l’imputato operato con insistenza nei confronti della persona offesa) e i precedenti penali: si tratta di un giudizio discrezionale immune da vizi e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, esaminabili congiuntamente in quanto di contenuto identico, vanno dichiarati inammissibili in quanto del tutto aspecifici: attraverso il censurabile ricorso alla tecnica del c.d. copia-incolla degli atti di appello, i ricorrenti omettono ogni confronto con la sentenza impugnata.
La difesa ricorrente in primo luogo lamenta l’insussistenza degli elementi costitutivi della violenza ( che, tuttavia, non è contestata in imputazione) e della minaccia con mera affermazione assertiva, senza in alcun modo confutare le argomentazioni della Corte di appello che ha ravvisato nella condotta degli imputati COGNOME e COGNOME, con il contributo consapevole di COGNOME, un’azione univocamente diretta e potenzialmente idonea a coartare la volontà della persona offesa in quanto attuata con riferimento alla forza intimidatrice di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a nulla rilevando che la vittima non avesse accondisceso alla pretesa di ‘ spartizione della torta’ e si fosse, invece determinata a sporgere denuncia.
È sufficiente ricordare che la minaccia è integrata in presenza mero comportamento che, considerate complessivamente le circostanze del fatto sia oggettivamente idoneo ad ingenerare un timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima, non essendo necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito.
Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata (pag. 5) ha evidenziato che il COGNOME, in sede di denuncia, aveva espressamente dichiarando di temere per l’incolumità sua e della sua famiglia , così palesando un concreto stato di intimidazione e la paura di gravi pregiudizi.
I comuni ricorsi reiterano poi, sempre in termini semplicemente apodittici, il tema della riqualificazione del fatto in tentata truffa e ciò, ancora una volta, senza confrontarsi con l’argomentare della Corte territoriale che, alla stregua RAGIONE_SOCIALE concrete modalità del fatto, ha ritenuto integrato il delitto di tentata estorsione.
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica ” ex ante “, che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/20216, COGNOME, Rv. 267124-01; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265362-01; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 262574-01).
L’inquadramento del fatto in truffa piuttosto che in estorsione è un’indagine di merito che deve quindi essere effettuata prendendo in esame proprio le circostanze del caso concreto ovvero il diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la truffa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché indotta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; si configura, invece, l’estorsione se la volontà risulta non manipolata ma piegata dal male prospettato (indicato come certo e realizzabile ad opera del reo), sicchè la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.
La Corte territoriale ha puntualmente condotta tale verifica alla stregua RAGIONE_SOCIALE modalità concrete dell’azione collettiva attuata nei confronti di COGNOME al quale era stata prospettata la necessità di spartire la ‘torta’ (e cioè i profitti che sarebbero conseguiti dalla concessa autorizzazione di installare pontili galleggianti) con una consorteria RAGIONE_SOCIALE a cui COGNOME apparteneva.
Anche con riferimento alla aggravante del metodo mafioso, il ricorso non confuta le puntuali argomentazioni del Collegio di merito (già richiamate nel paragrafo 1.2. del ‘considerato in diritto’ che qui si richiamano integralmente)
censurando la correttezza con la sola affermazione puramente assertiva che le modalità della condotta degli imputati non sarebbero state tali da evocare la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali relative al presente grado di giudizio, al versamento, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende e alla rifusione, in solido tra loro, RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il giorno 19/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME