Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3083 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3083 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
udito il difensore, l’avvocato NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ed COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 27/1/2023 ha solo parzialmente riformato, in ordine trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale cittadino che, all’esito di giudi abbreviato, li aveva riconosciuti colpevoli del delitto di tentata estorsione pluriaggravata, an dal metodo mafioso, ai danni di NOME NOMENOME gestore di un centro nautico in Castelvolturno, ed il NOME NOME di lesioni aggravate ai danni dello stesso, nonché di detenzione e porto
arma comune da sparo.
Nella prospettazione accusatoria, condivisa dalle sentenze di merito, il COGNOME era stato vittima di un tentativo di estorsione ad opera di un gruppo di persone che, prospettando ruolo dell’odierno ricorrente COGNOME NOME quale referente di zona del RAGIONE_SOCIALE, ed avvalendosi della forza di intimidazione promanante da tale associazione camorristica, avevano intimato alla persona offesa la corresponsione di somme di denaro, in un’occasione il COGNOME – presentatosi con i coimputati COGNOME e COGNOME – anche colpendo il COGNOME con ripetuti colpi al tronco ed al capo.
La sentenza impugnata ha riconosciuto la consapevole partecipazione dell’NOME al tentativo di estorsione aggravata contestatogli sulla base del racconto della persona offesa ritenuta attendibile, in ordine all’anticipazione, ricevuta dal predetto ricorrente, del r referente del RAGIONE_SOCIALE COGNOME assunto dal COGNOMECOGNOME al quale lo stesso COGNOME si era dichiar legato da amicizia e che, pure, era stato indicato fare “paura” insieme ai suoi pericolosi ami Il giorno successivo a tale avviso, ricevuta dall’COGNOME con modalità ritenute singolari, ment ricorrente installava un impianto di videoregistrazione, infatti, per la prima volta il Barbat suoi amici si erano presentati presso l’azienda del NOME per chiedere denaro.
Analogamente, un’ulteriore inattesa visita dell’COGNOME presso l’esercizio commerciale dell persona offesa aveva preceduto di cinque minuti il sopraggiungere del COGNOME e dei suoi amici, che avevano rinnovato la richiesta estorsiva procedendo anche ad un pestaggio della persone offesa. Anche alla luce dei ripetuti contatti di quel giorno con il coimputato COGNOME, i g di merito ipotizzavano, così, che la visita dell’COGNOME fosse dovuta ad un controllo dell’impian videosorveglianza, per escludere un collegamento con le forze dell’ordine e per sincerarsi che queste non fossero sul posto.
NOME NOME ha fondato il suo ricorso su tre motivi di impugnazione:
2.1. Travisamento delle prove assunte e contraddittorietà della motivazione, in quanto si assume che dal materiale istruttorio emergerebbe che il giorno dei fatti, 13/7/2020, ricorrente si sarebbe recato presso la RAGIONE_SOCIALE su richiesta di quest’ultimo, come riscontrerebbe una conversazione tra i due erroneamente riportata dai CC. come avvenuta alle ore 11,36 di quel giorno ed invece verificatasi alle 13,36 come da consulenza tecnica allegata al ricorso.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconosciment dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen., pur non ricorrendo la finalità agevo dell’associazione mafiosa, anche per il difetto del dolo intenzionale.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine al diniego delle invoca attenuanti generiche.
A sostegno del suo ricorso il COGNOME ha articolato due motivi di impugnazione in ordine al trattamento sanzionatorio:
3.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del contestata recidiva sulla base di mere formule di stile riferite alla gravità della condo
condizionate da una valutazione di opportunità riferita all’incidenza in concreto n preponderante sulla quantificazione della pena, che si assume non consentita al giudice di merito.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché i motivi addotti si discostano dai parame dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestame infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
2.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’COGNOME è inammissibile per prospetta un asserito travisamento della prova con modalità ed al di fuori dei casi consentit secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, infatti, il vizio travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel material processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite costituito da devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso – in alcun modo riconoscibile nel fattispecie in esame – in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenut motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
In realtà il ricorrente appare dedurre, piuttosto che un travisamento della prova, un mero travisamento del fatto, prospettando una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamen della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi di valutazio riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legit la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione del risultanze processuali (Sez. Un.’ n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, riv. 207944). Per di più, in un giudizio abbreviato, il ricorrente fonda tale diversa lettura delle risultanze processua per sé non consentita in questa sede, su di una consulenza tecnica in alcun modo esaminabile dal Collegio, perché effettuata solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e prodotta solo in questa sede.
2.2. Il secondo motivo del ricorso dell’ANI° è inammissibile in quanto reiterativo e aspecifico, oltre che manifestamente infondato, giacché non si confronta con la sentenza impugnata che ha correttamente evidenziato che l’aggravante di cui all’art. 416 bis1 cod. pen. è stata “contestata unicamente con riferimento alla metodologia mafiosa”, nel caso in esame riconosciuta in considerazione della condotta “posta in essere da soggetti che, rivendicando l’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, ne evocavano la forza al fine di coartare la vittima”. Anche in ques sede, come già nel giudizio di appello, invece, il ricorrente contesta l’asserita assenza di fin
agevolatrice del sodalizio criminoso di cui si tratta, così incorrendo nel vizio di aspecificit deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata’ e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
2.3. La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, atti esclusivamente al merito della decisione adottata, peraltro fondata sui precedenti del ricorrente, sulla gravità del fatto, sul comportamento processuale e sull’assenza di segni d resipiscenza, elementi tutti ritenuti prevalenti sulla giovane età del ricorrente e sulla scelt rito, peraltro premiale. Si tratta di valutazione giustificata da motivazione esente da manife illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, R 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuan generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti d comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244).
Anche le censure avanzate nell’interesse del COGNOME in ordine al trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché attengono al merito della decisione impugnata, giustificata dall’esposizione di un percorso argomentativo logico e lineare.
3.1. Lungi dal rifugiarsi in mere formule di stile, infatti, la sentenza impugnata evidenziato come i precedenti penali del COGNOME, riferiti a fatti non distanti temporalmente d fatto per cui si procede, e la natura e le modalità di quest’ultimo, rivelatrici di un’ aggressiva e trasgressiva, rendevano evidente la maggiore pericolosità rivelata dall’estorsione in parola, tale da giustificare il riconoscimento della recidiva, anche a prescindere da modesta incidenza che, nel caso concreto, le è stata attribuita nella quantificazione della pena.
3.2. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, trattamento sanzionatorio nei confronti del COGNOME sono stati giustificati da argomentazion coerenti ed immuni da alcun vizio logico, in quanto fondate essenzialmente sulla gravità dei fatti, sulla violenza dell’azione criminosa e sulla personalità del COGNOME, rivelata, oltre ch suoi precedenti penali, anche dalla riconosciuta qualità di “vero dominus dell’azione illecita” quanto partecipante a tutti gli incontri con la persona offesa presentandosi quale “referent della locale RAGIONE_SOCIALE al fine di intimidire la vittima”.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore