Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41891 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/04/2025 della Corte d’appello di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 aprile 2025 la Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da COGNOME NOME, volta ad ottenere la rideterminazione della pena inflitta dalla stessa Corte con sentenza del 14 dicembre 2023, irrevocabile il 10 dicembre 2024, con la quale egli era stato condannato per il delitto di cui all’art. 416bis c.p. L’istanza era fondata sull’assunto che il momento di cessazione della permanenza del reato andava individuato in data antecedente all’entrata in vigore della legge 2 maggio 2015, n. 69, che ha introdotto un regime sanzionatorio piø sfavorevole.
Nell’argomentare il rigetto, il giudice dell’esecuzione reputava insussistente il contrasto asseritamente contenuto nella sentenza di condanna, che aveva individuato la permanenza della condotta criminosa di COGNOME fino alla pronuncia di primo grado mentre, per il coimputato nel medesimo procedimento, aveva fissato la data di cessazione del reato al 2014, evidenziando l’autonomia tra le condotte ascritte ai due correi, che, pertanto, ben potevano avere una data di cessazione diversa. Osservava, inoltre, che la medesima questione era stata già affrontata, nell’ambito del giudizio di cognizione, dalla Corte di cassazione, che aveva rigettato il ricorso sul punto.
Avverso detta ordinanza propone ricorso COGNOME articolando due motivi di ricorso, che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Il ricorrente denuncia violazione ed erronea interpretazione dell’art. 2, comma 3, cod. pen. e dell’art. 25, comma 2 Cost. nonchØ vizio di motivazione.
Osserva che la Corte di appello ha omesso di riconoscere che la pena inflitta al ricorrente risulta in concreto illegale perchØ fondata su un trattamento sanzionatorio introdotto con la legge n. 69 del 2015, entrata in vigore successivamente alla cessazione
della condotta ascritta al ricorrente.
A sostegno del rigetto, la Corte non avrebbe addotto alcun elemento idoneo a dimostrare che l’attività delittuosa del ricorrente si sia protratta oltre la data già fissata per il coimputato COGNOME, essendosi limitata a richiamare genericamente la decisione rescindente della Corte di Cassazione, ed ignorando il principio di diritto secondo cui la presunzione che la condotta si protragga sino alla decisione di primo grado opera solo in assenza di elementi contrari e non preclude al giudice dell’esecuzione di acquisire o rivalutare dati idonei a collocare retroattivamente il dies ad quem.
Ha, inoltre osservato che la Corte avrebbe omesso ogni risposta in ordine alla dedotta illegalità ab origine della pena che, in base ai principi espressi dalla sentenza SU n. 47766/2015 impedirebbe l’esecuzione della pena, benchØ coperta dal giudicato, e che andrebbe corretta dal giudice dell’esecuzione, come ammesso da questa Corte con sentenza SU n. 42858 del 2014.
Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione, ritenuta illogica e aprioristica, laddove ha affermato la possibilità che COGNOME abbia proseguito nella condotta oltre il maggio 2015, senza indicare alcun dato probatorio a sostegno dell’assunto e in contrasto con quanto ritenuto per il coimputato COGNOME, in tal modo, ad avviso del ricorrente, erroneamente applicando una cornice edittale piø grave e violando il giudicato esterno. Evidenzia, altresì, che, in tal modo, Ł stata preclusa al ricorrente <>.
Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, fissando la data finale della condotta del ricorrente in base alle risultanze processuali e al giudicato esterno e, conseguentemente, applicando la disciplina sanzionatoria precedente l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, così rideterminando la pena base applicata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 14.10.2023, irrevocabile il 10.12.2024.
Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ha osservato che in sede esecutiva non Ł consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell’imputazione, richiamando, in proposito, il principio affermato da questa Corte, Sez. 1, sentenza n. 25219 del 20/05/2021, Rv. 281443-01. Ha rilevato che nel giudizio di cognizione, il tema dell’accertamento della data di commissione del reato ha costituito oggetto di due ricorsi per cassazione proposti, l’uno, avverso la prima sentenza di appello e, il secondo, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale in sede di rinvio, sicchØ non possono essere riproposte le medesime questioni in sede di esecuzione, ostandovi i vincoli che derivano dal giudizio di cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
2.Deve premettersi che questa Corte ha costantemente affermato che <> (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Rv. 261087). In ordine alla possibilità di modifica in sede esecutiva del tempus commissi delicti , questa Corte ha affermato che in sede esecutiva non Ł consentito di
modificare la data del commesso reato, accertato nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, quando il tempus commissi delicti sia precisamente indicato nell’imputazione (sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, COGNOME, rv. 266283; sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, rv. 238380), potendo, al contrario, il giudice dell’esecuzione prendere cognizione del contenuto della sentenza per ricavarne gli elementi dai quali sia possibile desumere l’effettiva data del reato (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, COGNOME, rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, COGNOME, Rv. 202430).
3.Nel caso in esame, il tema relativo all’accertamento della data di cessazione della condotta contestata all’imputato, ha costituito oggetto di ben due pronunce di questa Corte, adita nel corso del giudizio di cognizione. In particolare, la Corte Ł intervenuta sullo specifico tema, dapprima, con sentenza Sez. 5, n. 9949 del 2023 e, successivamente, con sentenzaSez. 1, n. 1187 del 10.12.2024
4.Con la sentenza Sez. 5, n. 9949 del 2023, questa Corte, nel rispondere alla censura del ricorrente in ordine alla individuazione del momento di cessazione della permanenza della condotta alla data della richiesta di rinvio a giudizio, anzichØ, come evincibile dai dati emersi dall’istruttoria, al gennaio 2015, osservava che <>, aggiungendo che nel caso di specie, non si versava in detta situazione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, e che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in applicazione del principi di cui all’art. 133 e 133 bis cod. pen., con la conseguenza che Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
5.Con la sentenza Sez. 1, n. 12106 del 2025, questa Corte, premesso che il dispositivo della sentenza rescindente della Sez. 5 della Corte, in precedenza richiamata, aveva perimetrato le censure che potevano essere devolute dai ricorrenti con il ricorso in cassazione, ha osservato che il motivo di ricorso proposto da COGNOME doveva essere rigettato in quanto proposto al di fuori del perimetro decisionale devoluto alla Corte. Osservava, in proposito, che, <<come emerge dal dispositivo della sentenza rescindente e dalla sua motivazione, nei riguardi di COGNOME la censura dell'individuazione della disciplina applicabile ratione temporis Ł stata espressamente ritenuta insussistente perchØ – ha statuito la Sezione Quinta – il ricorrente aveva introdotto «una critica che non viene neppur dedotto essere stata sottoposta all'attenzione dei giudici di merito, pur essendo strettamente correlata ad accertamenti di fatto non demandabili al giudice di legittimità». La Sezione Quinta ha, inoltre, precisato che la questione non può essere «elusa attraverso un riferimento al divieto di applicazione della pena illegale, che consente un rilievo officioso ma solo quando la sanzione sia contraria all'assetto normativo vigente perchØ di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01)». Peraltro – ha proseguito la sentenza rescindente «il ricorrente riconosce che non si versa affatto in tale situazione, nel momento in cui pone la
distinta questione del superamento di un terzo del minimo edittale previsto dalla vecchia disciplina».
6.Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame non viene in considerazione un problema di interpretazione del giudicato nØ di individuazione di limiti non verificati nel giudizio di cognizione. La condotta Ł stata accertata come perdurante sino alla data della sentenza di primo grado e la questione non pare suscettibile di nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione in quanto sul punto si Ł formato il giudicato. In entrambi i giudizi di legittimità, si Ł, infatti, osservato che la questione era inammissibile non avendo costituito oggetto di impugnazione in sede di merito, sicchØ la individuazione della data di cessazione della condotta in tempo diverso da quello ritenuto in sentenza, doveva ritenersi ormai preclusa. Ne consegue che, nel caso specifico, la condotta deve ritenersi accertata come in essere sino alla sentenza di primo grado.
Al contrario, negli altri casi valutati dalla Corte nei quali si Ł riconosciuto il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di interpretare il giudicato, si trattava di verificare fatti rilevanti ai fini di un accertamento esterno ed ulteriore al giudicato di interesse, per una necessità postasi in sede esecutiva. Ad es. verificare l'identità delle condotte ai fini del bis in idem o ai fini dell'applicazione dell'indulto, o ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel caso in esame, invece, l'obiettivo che si intende perseguire Ł quello di modificare in sede esecutiva un accertamento che Ł stato compiuto in sede di cognizione, e non per una esigenza sopravvenuta, bensì per un accertamento che poteva e doveva essere compiuto in sede di cognizione e che, in concreto, Ł stato compiuto.
7.Infondato Ł anche il secondo motivo di ricorso, posto che nessun necessario contrasto deve, in astratto, sussistere tra la pronuncia a carico di COGNOME e quella a carico di COGNOME. Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, nessun necessario collegamento Ł desumibile tra le due condotte sulla base del titolo del reato e, ancora una volta, quello che il ricorrente intende perseguire Ł una modifica del tempus commissi delicti sulla base di argomenti che doveva essere valorizzati in sede di cognizione. D'altro canto, la 'possibilità' valutata nell'ordinanza, laddove ha affermato che <> va intesa in senso storico/naturalistico, che non involge un profilo di indeterminatezza. La data finale Ł da individuare in quella della sentenza non perchØ incerta Ł la data di cessazione, ma perchØ la condotta, per quanto Ł dato evincere dal ricorso, Ł stata contestata come perdurante e poichØ, sul punto, nessuna diversa emergenza processuale Ł stata dedotta in sede di impugnazione per ottenere una diversa decisione sul punto. Anche con riferimento a questo punto di censura, ancora una volta, il ricorrente vuole superare l’accertamento compiuto in sede di cognizione, andando ad evocare valutazioni effettuate con riferimento alla condotta di altro concorrente esterno, ovvero COGNOME e sollecitando, in sede esecutiva, una valutazione che, essendo attinente al ruolo di COGNOME rispetto a quello di COGNOME, attiene strettamente al merito della cognizione.
8.Da ultimo, ma strettamente connesso ai tempi precedenti, Ł quello della illegalità della pena che non si pone nel caso in esame, alla luce dei principi espressi da questa Corte a SU, con sentenza n. 38809 del 31/03/2022, allorquando ha delimitato le ipotesi di c.d. illegalità della pena a quelle in cui si sia applicata una pena di specie diversa da quella prevista o in misura superiore al massimo edittale. Nel caso di specie, tale ipotesi non Ł neanche dedotta, posto che la censura di illegalità della pena viene strettamente ed esclusivamente legata alla data di commissione del reato. In ogni caso, anche su tale punto, si sono espresse entrambe le sentenze pronunciate da questa Corte su ricorso dell’odierno
ricorrente.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME