Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41598 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PORTICI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/05/2025 del TRIBUNALE di Salerno Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letti gli atti e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME, che conclude per il rigetto del ricorso;
Dato avviso al difensore;
Lette le repliche del difensore che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio dell’indulto concesso a NOME COGNOME in relazione a due condanne (1. Corte d’appello di Napoli in data 5 novembre 2001, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in data 12 febbraio 2001, irrevocabile in data 13 novembre 2002; 2. Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, portante conferma della sentenza del Tribunale di Taranto Sezione distaccata di Martinafranca in data 3 ottobre 2007), a causa della commissione, nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, di un delitto (art. 416bis cod. pen. dagli anni ’80 in permanenza) per il quale ha subìto condanna (Corte d’appello di Napoli in data 4 luglio 2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 5 febbraio 2010, irrevocabile in data 11 maggio 2016).
Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perchØ, per quanto riguarda la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 4 luglio 2014, non si Ł provveduto a delimitare il periodo di permanenza del vincolo associativo che riguarda fatti anteriori agli anni 2000, anche in ragione del prolungato stato di detenzione nel quale si trovava il condannato e della revoca della misura di prevenzione che dimostra la cessazione della pericolosità e dunque qualunque contatto con il clan (decreto della Corte d’appello di Napoli in data 28 aprile 2015).
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale insiste nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Con specifico riguardo al tempus commissi delicti , la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in sede esecutiva non Ł consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, COGNOME, Rv. 281443; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238380).
2.1. Soltanto nella diversa ipotesi in cui l’epoca di consumazione del reato non Ł indicata in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli Ł demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, COGNOME, Rv. 202430).
A fronte di un giudizio di merito che ha dichiarato COGNOME responsabile per la condotta associativa delimitata tra gli anni ’80 e la data di emissione della sentenza di primo grado (5 febbraio 2010), deve escludersi che il giudice dell’esecuzione possa modificare il tempus commissi delicti sulla base della valorizzazione di una delle innumerevoli fonti di prova acquisite nel procedimento.
3.1. Ciò anzitutto perchØ la questione della perimetrazione temporale era stata affacciata nel giudizio di merito e decisa nel senso indicato: Sez. 2, n. 28756 del 11/05/2016 ha rigettato il motivo di ricorso proposto da COGNOME che eccepiva la prescrizione della condotta associativa perchØ anteriore alla data di emissione della sentenza di primo grado, dovendosi farla risalire agli anni ’90 (par. 3.15 e 3.16 che richiamano il par. 3.8 relativo a identico motivo del coimputato COGNOME).
3.2. La medesima questione Ł stata, poi, riproposta alla Corte d’appello di Napoli, giudice dell’esecuzione, che l’ha respinta con ordinanza in data 15 ottobre 2019 (il ricorso per cassazione proposto da COGNOME Ł stato rigettato da Sez. 1, n. 13236 del 14/10/2020 – dep. 2021).
3.3. Ebbene, l’odierno provvedimento fornisce una ampia e non necessaria risposta al condannato su una questione che era preclusa.
Deve, quindi, rilevarsi l’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME