Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9975 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9975 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del GIP del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME,il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 22 luglio 2025, il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza formulata da COGNOME NOME volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di plurime sentenze, mentre rigettava quella volta a sentir dichiarare cessata in data 6.2.2016la condotta di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, oggetto della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 2.10.2020, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli il 5.11.2021, irrevocabile il 19.10.2023. Con riferimento a tale seconda istanza, osservava che la contestazione aveva ad oggetto le condotte commesse negli anni 2015 e 2016 e che dalla motivazione si evinceva che l’istante aveva svolto le funzioni di vedettadal 2014 e sino al dicembre 2016, con la sospensione del periodo di detenzione; che, conferma della correttezza di tale interpretazione della sentenza, si evinceva dal fatto che il riconoscimento del vincolo della continuazione era avvenuto sul presupposto dell’unità del disegno criminoso rappresentato dal fatto che i plurimi episodi di spaccio erano stati commessi dal ricorrente nell’ambito dell’attività associativa finalizzata al traffico di stupefacenti svolta per il RAGIONE_SOCIALE camorristico capeggiato dalla famiglia COGNOME sino al dicembre 2016.
2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di COGNOME articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Il ricorrente lamenta che il giudice abbia travisato la contestazione contenuta nel capo di imputazione sub f), relativa al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 2.10.2020, parzialmente riformata dalla Corte
di appello di Napoli il 5.11.2021, irrevocabile il 19.10.2023. Osserva che poichØ il tempus commissi delicti Ł indicato ‘tra il 2015 e il 2016’, le condotte contestate sono da intendere come quelle commesse a cavallo tra il 2015 e il 2016 e non, come ritenuto dal giudice, nell’arco di tempo comprensivo dell’intero anno 2015 e 2016 e terminate, per tutta la consorteria, al maggio 2016 e per COGNOME al 6 febbraio 2016, data del suo arresto.
Lamenta che tale interpretazione dell’imputazione ha indotto il giudicante a ritenere che quella in esame non fosse una contestazione aperta, che consentisse al giudice dell’esecuzione di interpretare il giudicato e l’ha indotto ad un ulteriore travisamento laddove ha ritenuto di poter ravvisare negli episodi del dicembre 2016 una conferma del fatto che il giudice della cognizione aveva ritenuto provata l’associazione sino a tale data per effetto del richiamo di due episodi del dicembre 2016. Osserva che, invece, questi episodi erano esterni alla contestazione, essendo stato arrestato COGNOME per fatti di spaccio anche successivamente ai fatti di cui al processo menzionato, come riferito allo stesso giudice dell’esecuzione. Nega, infine, che tale interpretazione sia confliggente con il riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la misura cautelare applicatagli a seguito dell’arresto del 6.2.2016 non escludeva «la volontà del COGNOME di riprendere l’attività illecita nel medesimo contesto criminale una volta riacquistata la libertà personale».
3.Il Sostituto procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che la doglianza difensiva «appare del tutto generica, non supportata da specifici elementi di valutazione e – soprattutto – non si confronta con le argomentazioni del giudice dell’esecuzione, secondo il quale il contributo associativo del ricorrente non poteva essere anticipato al 6/02/2016, in mancanza di espliciti riferimenti contenuti nella sentenza irrevocabile, per cui l’epoca del commesso reato poteva essere ‘fissata non prima del 21/12/2016’».
4.Con memoria difensiva depositata il 19.1.2026, il ricorrente ha eccepito la nullità per violazione del diritto di difesa, per non essere state comunicate al difensore le conclusioni del Procuratore generale, che egli ha appreso solo a seguito di richiesta alla cancelleria, così costringendolo ad una replica tardiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
2.Preliminare in ordine logico, Ł l’esame del motivo di ricorso inserito nella memoria depositata il 19.1.2026.
L’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dispone che il Procuratore generale presenta le sue richieste sino a quindici giorni prima dell’udienza e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. La norma non prevede che le richieste del Procuratore generale vengano comunicate alle parti. Nessuna nullità si Ł, quindi, realizzata nel caso in esame.
3.Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che questa Corte ha ripetutamente affermato il potere/dovere del giudice dell’esecuzione di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive (Sez. 1, Sentenza n. 7512 del 31/01/2025, Rv. 287559 – 01). Tale potere/dovere Ł stato specificamente riconosciuto anche con riferimento alla individuazione della data di cessazione della condotta in ipotesi di reato permanente contestato in forma aperta qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa (Sez.
1, Sentenza n. 10567 del 05/02/2019, Rv. 274877 – 01).
Con riferimento alla data di commissione del reato, tale onere si determina anche qualora la contestazione indichi un periodo genericamente individuato con riferimento non ad una data specifica, bensì ad un arco di tempo, ad es. un anno. In tal caso, ove dall’individuazione di una data specifica in tale lasso di tempo possa derivare una conseguenza processuale per l’imputato, il giudice dell’esecuzione ha l’onere di individuarla attraverso l’interpretazione della sentenza e, ove necessario, anche attraverso la lettura degli atti del processo.
4.Nel caso in esame, la contestazione individua il tempus commissi delicti in un arco di tempo individuato letteralmente ‘tra il 2015 e il 2016’.
Deve premettersi che la preposizione semplice ‘tra’ non indica esclusivamente il periodo a cavallo degli anni 2015 e 2016, come afferma la difesa. La preposizione Łutilizzata comunemente e correttamente nella lingua italiana anche per esprimere un fatto che si svolge ‘entro, durante’. Non Ł censurabile, quindi, sotto tale profilo, l’interpretazione del giudice dell’esecuzione laddove individua il tempo di realizzazione delle condotte associative nell’intero anno 2015 e 2016.
Ciò non esclude, in astratto, che la condotta associativa di COGNOME possa essersi fermata prima del dicembre 2016, ma il giudice dell’esecuzione ha individuato in modo logico e congruo gli elementi dai quali ha dedotto che la condotta si Ł protratta sino a tutto il dicembre 2016.
In particolare, ha osservato che dalla lettura del capo di imputazione sub f) della sentenza in oggetto e dal corpo della motivazione, si evince che l’attività di COGNOME nell’associazione, quale ‘vedetta’ nelle attività di spaccio, si era realizzata già dal 2014 e sino al dicembre 2016 e, in particolare, sino al 21 dicembre 2016, data nella quale, peraltro, era stato tratto in arresto. Ha evidenziato che nella medesima sentenza, il giudice della cognizione citava, a riscontro delle risultanze delle operazioni captative e delle altre attività di P.G., proprio gli episodi del 16.12.2016 e del 21.12.2016, già separatamente giudicati (a seguito di arresti in flagranza e di applicazione di misura cautelare) ed oggetto dell’istanza di applicazione della disciplina della continuazione formulata in questa sede e riconosciuta dal giudice dell’esecuzione, desumendo da ciò, che COGNOME aveva fornito il proprio apporto all’associazione sino a tale data.
Ebbene, la difesa non si confronta adeguatamente con tali argomenti, non fornendo elementi concreti e fattuali che consentano di ritenere viziata la motivazione giudiziale che esclude che fosse cessata la condotta associativa al febbraio 2016.
Il vizio di travisamento della sentenza nel passo della motivazione (pag. 82) nel quale il giudice della cognizione riferisce in ordine ai numerosi arresti in flagranza per fatti anche successivi a quelli per cui si procede, Ł volto, in realtà a suggerire una diversa interpretazione della lettera della sentenza, in quanto non adduce a supporto elementi fattuali oggettivamente contrastanti e desumibili da altri passi della sentenza.
5.Alla luce di quanto esposto, non si ravvisano i vizi di motivazione nØ il travisamento dei fatti evidenziato dal ricorrente, il cui ricorso deve essere, quindi, rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 23/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME