Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36438 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa il 22/03/2024 dal Tribunale di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’indagato, che ha conclus insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
COGNOME avrebbe fatto parte di un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacent e, in particolare, sarebbe stato, insieme ad altri, uno stabile acquirente di “consiste quantitativi di droga (circa 50 grammi di cocaina) a lui ceduti da NOME COGNOME e destinati a loro volta alla successiva cessione al dettaglio.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, ritenut dal Tribunale sussistenti in ragione della dimensione spaziale ampia – anche diversa dal luogo di residenza – in cui il ricorrente sarebbe conosciuto e avrebbe operato: ci renderebbe inadeguata la misura degli arresti domiciliari anche in un luogo lontano dal suo domicilio.
Secondo il ricorrente si tratterebbe di un assunto assertivo.
Vi sarebbe in atti la prova che l’indagato, rispetto ad un sodalizio criminale operati per sei mesi, da circa tre anni non fornirebbe più nessun contributo: l’ultima condotta lui attribuita risalirebbe al 27.6.2021 e successivamente non sarebbe emerso nessun elemento indiziante nei suoi riguardi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Nell’ambito di una stringata motivazione il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura della custodia in carcere, in ragione dei precedenti penali e dell’inserimento d ricorrente “in un contesto dedito allo spaccio di stupefacente in cui lo stesso è accredita e conosciuto anche con riferimenti che vanno al di là del luogo dove risiede” (così testualmente il Tribunale).
3. Si tratta di una motivazione viziata.
La Corte di cassazione ha già chiarito che l’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., pone una presunzione solo relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e impone sempre al giudice un obbligo di motivazione – su impulso di parte o d’ufficio – in ordi alla rilevanza del tempo trascorso anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286521; Sez. 6, n. n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busile, Rv. 272153; più in generale, fra le altre, Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342)
Se è vero cioè che il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione – segnatamente ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità -, può, infatti rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, c riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 6, n. 15753 de 28/03/2018, COGNOME, Rv. 272887; Sez. 6, n. 16867, del 20/03/2018, COGNOME, Rv.
272919; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738), è altrettanto vero che il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, ma deve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede.
La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa, omogenea, sempre uguale a sè stessa, ma necessita di essere conformata rispetto al caso concreto, alla “storia” dell’indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta l valutazione sull’adeguatezza della misura cautelare in corso e della esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma cod. proc. pen.
Il quantum di “prova” necessario per ritenere superata la presunzione indicata è peraltro direttamente proporzionale al curriculum criminale del soggetto che invoca detto superamento; non è irrilevante che questi sia stato o meno già in passato condannato per reati di criminalità organizzata e, posto che si tratti di un soggetto condannato, che venga in evidenza una nuova manifestazione del medesimo tipo di manifestazione criminale, atteso che ciò dimostra un propensione a delinquere e una componente strutturale di pericolosità che nemmeno la precedente condanna è valsa ad eliminare.
Nel caso di specie, a fronte di un’attività criminale protrattasi per circa sette m e comunque conclusasi sul piano materiale non oltre il 27.6.2021, cioè tre anni fa, non è obiettivamente chiaro, in assenza di specifici riferimenti alla storia criminale ricorrente, perché, allo stato, le ravvisate esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari in un luogo an distante da quelli in cui i fatti si sarebbero verificati e quali sarebbero, in concre elementi che inducono a ritenere che il fattore temporale, nella specie, non abbia nessun rilievo in assenza di ulteriori manifestazioni di pericolosità da cui possa discendere pericolo concreto ed attuale di reiterazione.
Ne consegue che sul punto l’ordinanza impugnata deve essere annullata; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giud in tema di adeguatezza della misura cautelare in corso.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, corna 1 ter, disp. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 19 giugno 2024
Il Presidente