Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40004 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Sant’NOME Abate il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/3/2024 del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ricorso proposto da COGNOME NOME;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che, dopo breve discussione chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Preliminarmente, va disposta la separazione della posizione di NOME COGNOME, atteso che il relativo procedimento non è stato fissato, per cui l non hanno ricevuto la notifica dell’avviso per la odierna udienza.
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, provvedimento reso all’udienza del 27/3/2024 confermava l’ordinanza de Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 21/2/2024, aveva applicato ad NOME COGNOME la misura cautelare della custodia carcere.
L’indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso cassazione con esclusivo riferimento al reato contestato al capo 1).
2.1. Con il primo motivo deduce il travisamento per omissione di risultan indiziarie e l’erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen. Evidenzia c giudizio di attendibilità di NOME COGNOME sia stato erroneamente limita tenore dei colloqui da lui stesso registrati – peraltro, analizzati parcelliz contenuti – ed alle sensazioni da lui riferite nel verbale di sommarie informa testimoniali del 3/11/2023; che la persona offesa, nel momento in cui ebb rendere le dichiarazioni accusatorie, era consapevole di essere indagata in procedimento, di talchè era mosso da una captati() benevolentiae nei confronti della stessa polizia giudiziaria che indagava anche nei suoi confronti; che in caso tutte le risultanze investigative dimostrano l’insussistenza di criminali nella condotta dell’odierno ricorrente, non rinvenendosi nelle sue a la violenza o la minaccia per costringere il COGNOME ad acquistare i crediti quindi, il fine di procurarsi un ingiusto profitto; che la condotta, cer inopportuna, del coindagato NOME COGNOME, è espressione di una vanter di una millanteria; che, comunque, entrambi i giudici di merito non han valutato la desistenza posta in essere dagli indagati di fonte al rifiuto del di acquistare i crediti IVA, attribuendo la mancata realizzazione dell’even sequestro del 25/11/2022 della società RAGIONE_SOCIALE, facente capo alla persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce illogicità della motivazione c riferimento alla circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafi rilevando come dagli atti non emerga neppure una modalità d’azione che evoch la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, essendo le frasi pronunciat indagati evidente frutto di millanteria. Ritiene, invero, il difensore che le modalità di formulazione della proposta di cessione dei crediti IVA, il rifiu operazione espresso dal COGNOME e la conseguente desistenza impongano di escludere la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 41 cod. pen. come contestata.
2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, all’uopo osservando come Tribunale del riesame sia incorso in una macroscopica omissione motivazionale così come anche il Giudice per le indagini preliminari. Ritiene la difesa che i caso non sussista l’attualità del pericolo, atteso che l’ultimo incontr indagati e la persona offesa risale al 15/11/2022 e che lo stesso COGNOME, es in data 15/12/2022, ha dichiarato di non aver avuto ulteriori contatti c indagati.
2.4. Con il quarto motivo si duole del vizio di motivazione in relazione
ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei evidenziando come i fatti risalgano al 2022 e rilevando come il fattore te costituisca da sempre un momento indefettibile del vaglio cautelare, con conseguenza che il tempo cosiddetto silente integra l’elemento negativo util superamento della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari, t conto che nel caso di specie l’ultima condotta posta in essere risale al nov del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. I primi due motivi non sono consentiti, in quanto finalizzati ad lettura alternativa delle fonti probatorie, preclusa in sede di legittimità.
Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completa reciprocamente, si osserva come i primi due motivi posti a base del ricorso possono essere sintetizzati nella non corretta interpretazione dei dati prob sia con riferimento al concorso nel tentativo di estorsione, sia con rifer alla sussistenza della contestata circostanza aggravante – siano inammissibi quanto costituiti da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legit perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli ele contenuti negli atti.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel riten che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazio provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza d gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazio peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola v delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di m ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazion circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/20 Mazzelli, Rv. 276976 – 01). In altri termini, l’insussistenza dei gravi in colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui a 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella viol di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazi risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fat l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la ri
e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure c pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, a che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della moti tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglia Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 124 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01; Sez. Feriale, n. 47748 del 11/8/201 COGNOME, Rv. 261400 – 01). Detto altrimenti, nel momento del controllo de motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migl ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dove invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con i comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ci quanto l’art. 606, connma 1, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttez motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Ja Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
Orbene, nel caso in esame, l’ordinanza esaminata risulta avere analizz adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa l concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’ ricorrente in ordine al concorso nel tentativo di estorsione, aggravato ai dell’art. 416-bis.1 cod. pen., come contestato. In particolare, il Tribun riesame ha valorizzato il contenuto dei dialoghi registrati dalla persona off occasione dei due incontri del 9 e 15/11/2022 con l’COGNOME ed i s coindagati, dai quali emerge evidente la minaccia portata al COGNOME al fin costringerlo ad acquistare i falsi crediti IVA, con chiari riferimenti alla com associativa della quale gli estorsori si vantavano di far parte, circostanza che ha conferito alla minaccia una forte carica intimidatoria derivante dal vi associativo ostentato, in tal modo integrando anche la circostanza aggrava contestata. Dunque, sotto tale ultimo profilo, il secondo motivo è a aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimen impugnato, glissando sulle plurime circostanze di fatto evidenziate dal Tribu in relazione all’utilizzo del metodo mafioso, quali: il reiterato riferim fratelli, che stanno a Bologna da quarant’anni, che già in passato avevano protetto il COGNOME, il richiamo di un altro episodio estorsivo di cui la pers offesa era rimasta vittima nel 2017, rispetto al quale il COGNOME ricord aveva messo a posto la situazione, così come aveva impedito una azione
ritorsiva programmata nei confronti del figlio (se fai del male … vengo giù ti taglio la mano … ti taglio la mano … non ti azzardare mai più! -avrebbe intimato il COGNOME ai malintenzionati) e, infine, la presenza di NOME COGNOMECOGNOME in come uno dei fratelli presenti sul territorio, dunque, quale soggetto facente part della criminalità organizzata, che tra l’altro abitava vicino alla casa in coll persona offesa, con ciò palesando la vicinanza di un potenziale pericolo in cas mancata adesione alla proposta di cessione dei crediti IVA.
Quanto alla ipotizzata desistenza, nel provvedimento impugnato è dato rinvenire una motivazione implicita, posto che il Tribunale dà atto ch sequestro preventivo della RAGIONE_SOCIALE, società facente capo al COGNOME, era avvenuto a pochi giorni dall’incontro tra quest’ultimo e l’COGNOME, incontro si era concluso lasciando alla persona offesa un po’ di tempo per riflettere cessione propostagli (… guardati ‘ste carte … ci vediamo per Natale noi? -aveva affermato il COGNOME), collocandosi, dunque, il sequestro proprio tra la ri estorsiva e l’incontro successivo programmato.
Ebbene, a fronte di una siffatta motivazione, congrua e scevra da vizi log la difesa si è limitata a riproporre una diversa ed alternativa interpretazi dato indiziario, dotata a suo giudizio di una maggiore plausibilità, che, sopra evidenziato, non è consentita in questa sede.
1.2. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Rileva il Collegio che effettivamente sul pericolo di inquinamento probator il provvedimento impugnato nulla evidenzia, riscontrandosi sul punto un’assenz grafica di motivazione e come il provvedimento genetico ravvisi il pericolo ne circostanza per cui il COGNOME sarebbe «del tutto sensibile alle infl minacciose degli indagati nonché “degli amici degli amici” che ben conoscono tutti gli elementi della sua vita compreso composizione famigliare e luogo do abita. Le minacce, dunque, possono rapidamente passare dal contenuto estorsivo al contenuto favoreggiatrice nei confronti delle indagini».
Tanto premesso, deve altresì rilevarsi che sono state ravvisate anche esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., d la questione sulla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probat perde di interesse, tenuto conto che, se anche si dovesse ritenere insussist la misura cautelare permarrebbe in ragione del ritenuto pericolo di reiteraz di analoghi reati. In altri termini, qualora il tribunale del riesame abbi nella specie, proceduto alla positiva verifica della sussistenza del pe concreto e attuale di reiteratio criminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell’ordinanza cautelare impugnata, bastando anche l’esistenza di un sola delle esigenze cautelari per fondare l’applicazione di una misura limit della libertà personale (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, COGNOME, Rv. 264811
01). Dunque, le doglianze formulate dal ricorrente, quanto all’insussist dell’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera a), cod pen., in presenza di una corretta valutazione da parte del tribunale del ri in ordine alla sussistenza dell’esigenza di cui all’articolo 274, comma 1, c), stesso codice, non possono determinare l’annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, essendo la cautela sorretta, oltre che gravi indizi di colpevolezza, anche da un’esigenza di per sé autosuffici quanto al profilo dei pericula libertatis, per giustificare la restrizione della libertà personale (Sez. 3, n. 15980 del 16/4/2020, COGNOME, Rv. 278944 – 02; Sez. n. 35973 del 3/3/2015, COGNOME, Rv. 264811 – 01).
1.3. Il quarto motivo non è consentito perché aspecifico.
1.3.1. Invero, quanto alla rilevanza del cosiddetto tempo silente -premesso che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede per i reati aggravati ai dell’art. 416-bis.1 cod. pen. l’applicazione della misura custodiale intramura meno che siano acquisiti elementi dai quali risulti l’insussistenza delle es cautelari ovvero che in relazione al caso concreto i pericula libertatis possano essere soddisfatti con altre misure cautelari meno afflittive – si registr diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo una prima impostazione, è stato affermato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il trascorso dai fatti contestati – alla luce della riforma di cui alla legge 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della st presunzione – deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratt un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomat di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso comma 3, cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 2112 del 22/12/2023, COGNOME, Rv 285895 – 01; Sezione 6, n. 31587 del 30/5/2023, COGNOME, Rv. 285272 – 01; Sezione 5, n. 1525 del 6/12/2023, COGNOME, Rv. 285808 – 01; Sezione 5, n. 31614 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279720 – 01).
Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare seguito invece, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’ar comnna 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indag dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione d misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irrev allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valut esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cu
esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territ volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situa indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sezione 2, n, 6592 del 25/1/ Ferri, Rv. 282766 – 02; Sezione 2, n. 38848 del 14/7/2021, COGNOME, R 282131 – 01; Sezione 5, n. 21900 del 7/5/2021, COGNOME, Rv. 282004 – 0 Sezione 2, n. 7837 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280889 – 01; Sezione 5, n. 26371 del 24/7/2020, COGNOME, Rv. 279470 – 01; Sezione 2, n. 7260 del 27/11/201 COGNOME, Rv. 278569 – 01; Sezione 5, n. 45840 del 14/6/2018, COGNOME., Rv. 274180 – 02). Tale principio è stato affermato anche a proposito dei reati l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. (Sezione 2, n. 7837/2021, cit.; Sezione 5, n. 4321 del 18/12/2020, COGNOME, Rv. 280452 – 01 Sezione 1, n. 23113 del 19/10/2018, COGNOME, Rv. 276316 – 01; Sezione 5, 35848 del 11/6/2018, COGNOME, Rv. 273631 – 01; Sezione 2, n. 3105 d 22/12/2016, Rv. 269112 – 01; Sezione 3, n. 33051 del 8/3/2016, Rv. 268664 01). Dunque, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del perico recidiva è superabile solo dalla prova circa l’affievolimento o la cessazione d esigenza cautelare, in difetto della quale l’onere motivazionale incombente giudice ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato medi semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili n senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione.
Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, com cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma gen stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare rigua previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ri sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concret pericolo (Sezione 5, n. 4950 del 7/12/2021, Andreano, Rv. 282865 – 01 Sezione 2, n. 6592/2022 cit.; Sezione 5, n. 4321/2020, cit.).
1.3.2. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di spec Tribunale del riesame abbia dato sufficientemente conto delle ragioni per le qu ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto i) ai p penali da cui l’COGNOME risulta gravato, il) alla misura di prevenzione c sottoposto, alla circostanza per cui, quando ha delinquito, era stato amm al regime di sernilibertà per lo svolgimento di attività lavorativa in Monte Terme, comune dal quale il ricorrente non avrebbe potuto allontanarsi per le trasferte bolognesi. Ebbene con tale motivazione il difensore non si confro limitandosi a ribadire la rilevanza del tempo silente.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, o
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generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispone la separazione della posizione di COGNOME NOME, mandando alla Cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo processuale.
Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.