Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26809 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26809 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 22/04/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 11 marzo 2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria / con la quale è stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. ottobre 1990 n. 309, 73 d.P.R. n. 309/90 e 2, 4 e 7 I. n. 895/67, in ordine ai quali è intervenuta condanna in appello.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo mancanza della motivazione in ordine alla dedotta incidenza della distanza temporale dei fatti-reato sul profilo cautelare.
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine al tipo di recidiva e sulla distanza temporale dei fatti che si assumono ostativi ai fini della istanza proposta.
2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione all’assunto ostativo secondo il quale il ricorrente potrebbe porre in essere nuove condotte anche in luoghi diversi dalla regione in cui egli ha sinora operato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato avendo la ordinanza – dopo aver correttamente richiamato il giudicato cautelare intervenuto a riguardo ribadito l’irrilevanza del tempo trascorso dai fatti in tema di istanze de libertate ex art. 299 cod. proc. pen. in conformità all’orientamento di legittimità secondo il quale/ in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero
l’attenuazione
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RAGIONE_SOCIALE GLYPH
originarie
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esigenze GLYPH
cautelari
(Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590).
3. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto alla valutazione, da parte della ordinanza impugnata, dei precedenti penali per tentato omicidio e
detenzione di armi clandestine, in rapporto al vigente regime presuntivo cautelare sussistente rispetto alla contestazione associativa per la quale è intervenuta
condanna in appello.
4. Il terzo motivo è proposto per inammissibili ragioni in fatto rispetto alla non illogica valutazione ostativa della esperienza criminale acquisita dal ricorrente, tale
da rendere inidonea la prospettata detenzione domiciliare in provincia di Messina.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare
in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 04/07/2025.