Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5161 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5161 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 18/3/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 3.4.2025, il Tribunale di Catanzaro ha provveduto su una richiesta di riesame, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, avverso un’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 24.2.2025 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
Il Tribunale ha premesso che la misura era conseguita ad una operazione della DDA di Catanzaro relativa alla RAGIONE_SOCIALE operante sul territorio di Catanzaro, sviluppatasi attraverso un’indagine durata oltre dieci anni.
La richiesta difensiva si Ł concentrata sul profilo cautelare, evidenziando che sia i reatifine che le condotte di partecipazione dell’indagato all’RAGIONE_SOCIALE fossero risalenti nel tempo.
Il Tribunale ha ritenuto la richiesta di riesame fondata.
Secondo l’impostazione accusatoria, COGNOME, figura storica del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe diretto il sodalizio anche dopo essere stato detenuto per espiazione pena negli anni tra il 2017 e il 2022. Si riteneva, in particolare, che durante la permanenza in carcere l’indagato continuasse a rappresentare una figura di riferimento sia per la propria che per le altre cosche, tanto che era stato chiamato a risolvere un conflitto insorto tra due RAGIONE_SOCIALE. Si dava altresì conto che, dopo la scarcerazione, NOME aveva continuato ad avere frequentazioni anche con soggetti coindagati nello stesso procedimento e che era stato rinviato a giudizio per un reato di minaccia a pubblico ufficiale aggravato ex art. 416bis .1 cod. pen., commesso nel 2015.
L’ordinanza rende atto che i collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME hanno attestato che l’indagato aveva effettivamente ricoperto un ruolo apicale nei tempi precedenti all’inizio della detenzione. Soltanto le dichiarazioni del secondo, però, riguardano una fase successiva alla scarcerazione di NOME e attengono a un incontro che il dichiarante aveva avuto nel 2022 con un ragazzo presentatogli come nipote di NOME COGNOME, del quale NOME COGNOME disse che si occupava della gestione degli appalti e delle estorsioni nella zona di Catanzaro, proponendogli di affiancarlo. Il pubblico ministero riteneva che queste dichiarazioni attualizzassero il ruolo ricoperto dall’indagato quale referente del RAGIONE_SOCIALE di Gagliano su Catanzaro, che raccoglieva nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE i proventi delle estorsioni sugli appalti.
Il Tribunale non ha ritenuto condivisibile questo assunto, alla luce del fatto che comunque nelle dichiarazioni di COGNOME non vi fosse alcun riferimento alla figura dell’indagato quale concorrente materiale o morale delle condotte che erano state genericamente descritte da COGNOME.
In realtà, il ruolo di NOME nel RAGIONE_SOCIALE, secondo i giudici del riesame, era venuto a perdere rilievo nel corso del tempo, come emergeva da conversazioni tra COGNOME e COGNOME nell’ottobre e nel novembre del 2014, laddove, invece, l’ordinanza genetica aveva ritenuto che l’attività tecnica svolta a partire dal 2020 avesse fornito conferma dell’operatività nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonostante la restrizione in carcere o domiciliare della maggior parte degli indagati.
Tuttavia, il Tribunale ha osservato che i dialoghi captati durante la detenzione dell’indagato si limitavano a commenti sulla sua attività passata e non erano idonei a delinearne un ruolo criminale con carattere di attualità. I giudici del riesame hanno fatto riferimento, in particolare, a colloqui del 2020 e del 2021, da cui risultava che, in particolare, COGNOME e COGNOME esprimessero considerazioni personali e ripercorressero episodi precedenti, non riconducibili perciò a condotte attuali del detenuto aventi lo scopo di veicolare messaggi all’esterno del carcere nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE. In questo contesto, ancor meno l’incontro narrato da COGNOME con un giovane presentatosi come nipote dell’indagato denotava una valenza indiziaria della partecipazione associativa di NOME stesso, non desumendosi alcuna iniziativa criminosa riconducibile alla sua figura. Anche per quanto riguarda l’aspetto delle contribuzioni economiche destinate dalla RAGIONE_SOCIALE ai detenuti, ne risultavano beneficiarie altre persone, ma non anche COGNOME.
Sulla base di questi elementi, il collegio, dunque, ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova della permanente intraneità di NOME all’RAGIONE_SOCIALE criminosa anche in concomitanza con la detenzione e nel periodo successivo alla scarcerazione: tutti gli elementi addotti attestano una partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE che si arresta a un periodo di tempo precedente all’inizio della espiazione della pena. Nemmeno gli incontri di NOME ai funerali del fratello di NOME rivelano una ripresa dei contatti, funzionale alla pianificazione di un generico programma criminoso. La mera frequentazione di soggetti affiliati a un sodalizio criminale per motivi di amicizia oppure sporadici contatti in occasione di eventi pubblici non costituiscono elementi di per sØ sintomatici dell’appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE, mentre occorre invece la concreta assunzione da parte del singolo di un ruolo all’interno della struttura criminosa, funzionale alla sua attività.
Le risultanze investigative complessive, pertanto, non consentono di ritenere raggiunta la prova di colpevolezza dell’indagato in ordine al reato associativo per l’intero arco temporale oggetto di contestazione. Emerge che l’indagato sia operativo nel periodo di tempo dal 2014 alla data di carcerazione, ma non anche che sia partecipe all’RAGIONE_SOCIALE
durante la permanenza in carcere e successivamente alla sua liberazione fino alla data della richiesta di misura cautelare. Di conseguenza, il Tribunale, limitando il giudizio di gravità indiziario al periodo 2014-2015, ha concluso che non siano ravvisabili esigenze cautelari attuali, in quanto le condotte ascrivibili a NOME sono risalenti nel tempo, e ha annullato l’ordinanza.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 292, 309, comma 9, 273, commi 1 e 1bis , 192, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen., nonchØ mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame, nell’escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo in ordine al periodo dal 4.5.2017 ad oggi, ha omesso di valutare alcuni elementi probatori emersi nel periodo successivo alla scarcerazione di NOME. Inoltre, ha proceduto a una valutazione parcellizzata degli elementi indiziari, che invece il G.i.p. aveva correttamente valutato in modo coordinato e aggregato.
Al fine di dimostrare l’omissione motivazionale, il ricorso fa riferimento esemplificativamente a una conversazione ambientale del 24.1.2023 a casa di NOME COGNOME, nella quale emerge che l’indagato si interessi a una situazione da risolvere con il suo diretto intervento, relativa alla rottura dello stesso COGNOME con NOME COGNOME in relazione a una tentata estorsione. Il Tribunale non ha motivato circa la rilevanza o meno di tale elemento, laddove invece la condotta postula che evidentemente l’indagato, offrendosi di fare da paciere, venisse informato della evoluzione degli assetti del RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen., nonchØ mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione.
L’ordinanza del Tribunale del riesame – sostiene il ricorso – Ł carente, illogica e contraddittoria in punto di valutazione delle esigenze cautelari. Pur riconoscendo i gravi indizi fino al maggio 2017, il collegio ha escluso le esigenze cautelari, senza prendere in considerazione la recidiva, tenuto conto che NOME Ł stato già condannato con due sentenze irrevocabili per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., la prima nel 2010 e la seconda nel 2017. Inoltre, Ł stato nel frattempo rinviato a giudizio per un reato di minaccia a pubblico ufficiale aggravato dal fine di agevolare il RAGIONE_SOCIALE, che risulta commesso il 14.1.2015.
A tali dati che non sono stati valutati, si devono aggiungere le numerose frequentazioni di NOME, registrate nel periodo successivo alla sua scarcerazione, con soggetti contigui al RAGIONE_SOCIALE: il ricorso enumera i numerosi episodi di questo tipo. Peraltro, Ł emerso dalle intercettazioni che NOME facesse pervenire a NOME COGNOME un messaggio, offrendosi per risolvere una situazione di crisi interna al RAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza, inoltre, viola anche l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., che può essere superata solo con il recesso dall’RAGIONE_SOCIALE o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cosiddetto ‘tempo silente’ non può da solo costituire prova dell’allontanamento dell’indagato dal sodalizio. Il provvedimento impugnato, invece, ha fondato l’assenza di esigenze cautelari esclusivamente sul presunto decorso del tempo, pur in presenza di elementi sintomatici, al contrario, del mantenimento del vincolo associativo durante la detenzione e dopo la scarcerazione.
Il ricorso Ł infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso sulla gravità indiziaria Ł essenzialmente rivalutativo e, dopo aver riprodotto graficamente larga parte della motivazione testuale dell’ordinanza impugnata, si fonda pressochØ esclusivamente sul contenuto di una intercettazione ambientale del 2023 tra soggetti terzi, di cui sollecita una determinata interpretazione, da sola significativa secondo il ricorrente – della permanente intraneità dell’indagato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso si duole che il Tribunale del riesame non abbia preso espressamente in considerazione la conversazione intercettata, la quale, nella prospettazione accusatoria, dimostrerebbe che NOME era messo a parte della ‘evoluzione degli assetti del RAGIONE_SOCIALE‘.
Ora, il motivo di ricorso, pur deducendo anche l’inosservanza e la erronea applicazione della legge, lamenta in definitiva un vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perchØ in premessa individua i difetti del provvedimento in una carente disamina di tutte le risultanze investigative e in una valutazione parcellizzata degli elementi indiziari disponibili.
Deve tenersi conto, allora, che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.m. in proc. Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).
In questa prospettiva, Ł da osservarsi che l’ordinanza impugnata illustra in modo congruo e completo i motivi per cui ritiene che non sia assistita da gravità indiziaria l’ipotesi della partecipazione di NOME all’RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso dopo la detenzione iniziata nel 2017.
I giudici del riesame prendono in considerazione sia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sia una serie di conversazioni intercettate a partire dal 2020, per concludere in modo nient’affatto illogico o contraddittorio che non sussistano, allo stato, elementi per affermare che NOME, certamente figura storica del RAGIONE_SOCIALE, avesse continuato anche dopo il suo arresto a ricoprire un ruolo attivo all’interno della struttura criminosa, per il tramite di condotte concrete volte alla realizzazione del programma dell’RAGIONE_SOCIALE e al perseguimento dei suoi fini illeciti.
L’ordinanza, senza derogare ai principi della logica, dà conto, innanzitutto, che le dichiarazioni dei collaboratori riguardano prevalentemente le vicende di NOME precedenti al suo arresto nel 2017 e che anche quelle riferite ad un periodo successivo si soffermano su episodi che riguardavano un suo congiunto; passa specificamente in rassegna, poi, le conversazioni captate e gli esiti di osservazioni o controlli di polizia giudiziaria per inferirne non irragionevolmente che i colloqui intercettati tra terzi non rivelassero un ruolo criminale del ricorrente con carattere di attualità e che gli sporadici contatti di NOME con soggetti contigui al RAGIONE_SOCIALE in un ristretto contesto territoriale non bastassero a dimostrare la continuità della sua appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE.
Di contro, il ricorso si risolve, di fatto, nella proposta di una rilettura egli elementi posti a base della decisione impugnata, e ciò sulla base del contenuto di una sola intercettazione captata nell’abitazione di un soggetto terzo, a cui si attribuisce un significato tale da smentire, nella prospettazione del pubblico ministero ricorrente, la convergenza degli altri elementi valutati dai giudici dei riesame verso l’affermazione di estraneità di COGNOME
all’RAGIONE_SOCIALE nel periodo successivo alla sua piø recente detenzione.
Ma il sindacato della Corte di cassazione non involge la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza degli elementi indiziari, ove tale apprezzamento sia stato espresso con motivazione adeguata.
E peraltro, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 5, n. 6350 del 22/12/1999, dep. 2000, Cannavò, Rv. 216269 – 01).
Quando decodifica diversamente il contenuto di una conversazione intercettata, l’atto di impugnazione del pubblico ministero Ł sostanzialmente diretto a sollecitare una rivisitazione esclusivamente fattuale delle risultanze investigative, che Ł imperniata su una valutazione alternativa nel merito delle fonti di prova, non consentita in sede di legittimità.
In questo modo, il ricorso sembra indulgere, piuttosto, in quella stessa operazione di parcellizzazione degli elementi indiziari che esso stesso individua come vizio dell’ordinanza impugnata, isolando una singola conversazione e attribuendo ad essa un significato slegato dal quadro complessivo.
Qui, rileva, in senso contrario al ricorso, che la motivazione dell’ordinanza impugnata conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra citata – dia congruamente conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in modo rispondente ai canoni della logica e ai principi che devono governare l’apprezzamento degli elementi indiziari disponibili.
Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.
2. Il secondo motivo relativo alle esigenze cautelari contesta che, a anche a stare alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale secondo cui la gravità indiziaria a carico di NOME Ł da intendersi limitata al periodo precedente all’espiazione di pena, i giudici del riesame non abbiano comunque tenuto conto: a) delle precedenti condanne per il reato associativo e della pendenza di un procedimento penale per il reato di minaccia a pubblico ufficiale aggravato ex art. 416bis .1 cod. pen., commesso nel 2015; b) delle frequentazioni dell’indagato nel periodo successivo alla sua scarcerazione con soggetti contigui al RAGIONE_SOCIALE.
A tal riguardo, deve innanzitutto osservarsi che la prima parte della censura non spiega adeguatamente la correlazione tra il rilievo posto a fondamento dell’impugnazione e le argomentazioni della decisione impugnata.
Queste ultime, infatti, facevano leva sull’assenza di condotte recenti ascrivibili a COGNOME che consentissero di ravvisare esigenze di cautela attuali, di guisa che Ł da considerarsi inconferente il richiamo sia a precedenti condanne che, per quanto risulta dal certificato del casellario allegato al ricorso, riguardano il reato di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa commesso non oltre la data del 22.12.2008, sia a una pendenza per fatti risalenti a circa dieci anni fa (peraltro, nel corso della discussione il difensore ha prodotto la sentenza di assoluzione di NOME per tali fatti).
Anche il richiamo alle frequentazioni dell’indagato nel periodo successivo alla sua liberazione Ł da considerarsi generico. Da un lato, il ricorso non specifica se l’elenco dei controlli pedissequamente riportati nell’atto di impugnazione fosse stato già posto all’esame del Tribunale del riesame, il quale, per vero, a pag. 7 dell’ordinanza opera un riferimento al fatto che ‘gli incontri censiti in aree pubbliche’ non siano significativi della ripresa di contatti con l’RAGIONE_SOCIALE. Dall’altro lato, il ricorso nemmeno chiarisce precisamente la caratura dei soggetti che NOME incontrava, definendoli genericamente ‘contigui’ al RAGIONE_SOCIALE, ma senza
spiegare in che misura e da quali elementi tragga tale definizione.
Quanto, poi, alla censura di violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per avere l’ordinanza impugnata superato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, deve considerarsi che il Tribunale del riesame ha ritenuto, a fronte di una contestazione aperta, che la partecipazione di NOME all’RAGIONE_SOCIALE si sia arrestata ‘ad un periodo di tempo precedente all’inizio di espiazione pena’, dando atto, peraltro, che già negli anni 2014-2015 il suo ruolo associativo aveva perso rilievo.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità sul c.d. ‘tempo silente’, anche nella sua declinazione piø restrittiva, nel senso che non ha solo valorizzato il dato indubbiamente significativo del decorso di almeno otto anni tra i fatti concretamente addebitabili all’indagato e l’emissione della misura cautelare, ma ha, prima ancora, offerto una adeguata motivazione circa l’esaurimento dell’attività associativa di COGNOME in tempi risalenti.
Si Ł, dunque, in presenza, di un arco temporale assai rilevante dal punto di vista quantitativo, che Ł privo, secondo il Tribunale, di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità.
Si tratta di una affermazione cui l’ordinanza procede espressamente, a fronte di una contestazione che invece comprendeva specificamente nel tempus commissi delicti anche il periodo successivo alla detenzione per espiazione pena fino all’attualità. Lo si evidenzia per significare che il Tribunale non confuta genericamente la perdurante operatività dell’RAGIONE_SOCIALE e dunque la potenziale vigenza del vincolo di tipo mafioso che ne consegue, ma individua nelle vicende personali di NOME specifici elementi per ritenere il suo disimpegno, almeno di fatto, dall’RAGIONE_SOCIALE stessa.
I giudici del riesame, quindi, enucleano un dato individualizzante, che, unitamente al decorso di un ben apprezzabile lasso di tempo, hanno posto adeguatamente e non illogicamente a base del giudizio di superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso avversa questa valutazione in termini generici, richiamando il tenore testuale della norma applicata e l’orientamento della Corte di cassazione sul profilo del c.d. tempo silente, ma senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell’ordinanza che ha congruamente argomentato la insussistenza delle esigenze cautelari.
Anche il secondo motivo, dunque, deve essere disatteso.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso Ł da ritenersi complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, la decisione di rigetto non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M. Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271650 – 01).
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così Ł deciso, 28/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME