Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5389 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5389 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 luglio 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha rigettato l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli con la quale Ł stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il procedimento penale in corso a carico dell’imputato ha ad oggetto il delitto di organizzazione di associazione camorristica ( RAGIONE_SOCIALE) e l’istanza di sostituzione della misura ha evidenziato come, nel corso del dibattimento, siano emerse circostanze che consentono di delimitare la condotta associativa al periodo da marzo 2018 ad agosto 2018, con la conseguente configurabilità di un ampio ‘tempo silente’ e, dunque, di un quadro cautelare, con specifico riferimento alla presunzione di adeguatezza, significativamente attenuato rispetto all’ipotesi investigativa posta a fondamento della misura, come originariamente applicata.
Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, condividendo quanto argomentato dal giudice che procede e richiamato il contenuto di altra ordinanza pronunciata, ex art. 310 cod. proc. pen.,il 5 aprile 2024, ha giudicato immutato, invece, il complessivo quadro cautelare e rigettato l’impugnazione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo per vizio di motivazione illogica e apparente e per l’omessa valutazione degli elementi idonei a ritenere non piø configurabili le esigenze cautelari, la rilevanza del ‘tempo silente’, oltre che in punto di attuale operatività del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza dell’imputato.
Sulla questione delle esigenze cautelari il Tribunale ha offerto, a dire del ricorrente, una
motivazione di stile omettendo di motivare in relazione alle emergenze dibattimentali.
I giudici di merito non si sono confrontati con le novità risultate dall’istruttoria che hanno smentito numerose ipotesi prospettate nel corso delle indagini e compendiate nell’ordinanza cautelare.
Il ruolo dell’imputato Ł stato ricostruito come operativo nel sodalizio di appartenenza solo fino all’agosto 2018.
COGNOME ha svolto compiti del tutto marginali, non ha mai preso parte a riunioni operative, l’allontanamento dal contesto delinquenziale risale, in realtà, al 1998, come confermato da un collaboratore di giustizia.
Il percorso argomentativo dei giudici di merito, inoltre, Ł in contrasto con gli arresti piø recenti in punto di ‘tempo silente’, oltre che carente della disamina di elementi significativi quali l’attuale operatività del RAGIONE_SOCIALE e la smentita del ruolo di vertice ricoperto dall’imputato la cui ‘vicinanza ventennale’ al sodalizio (pure affermata dal Tribunale di Napoli) non ha trovato alcun riscontro nelle indagini, così come la sua partecipazione ad una rapina a Biella (dato, anch’esso valorizzato nell’ordinanza).
Parimenti, risulta essere stato immotivatamente svilita l’esperienza lavorativa dell’imputato da settembre 2022 a settembre 2023.
Il difensore ha chiesto procedersi a trattazione orale alla quale, con successiva dichiarazione ha rinunciato.
Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; richiesta nella quale ha insistito all’odierna udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va segnalato che, formulata la richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis , cod. proc. pen., la stessa non Ł revocabile tenuto conto di quanto previsto dall’art. 611, comma 1 ter , cod. proc. pen., con la conseguenza che, nonostante la rinuncia alla modalità di trattazione originariamente prescelta, Ł necessario procedere con la forma dell’udienza partecipata.
Il ricorso Ł inammissibile.
Si verte in tema di istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata per il delitto di organizzazione di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416bis cod. pen. rigettata dal giudice procedente.
Avverso la decisione Ł stato proposto appello cautelare rigettato il quale ha fatto seguito il ricorso per cassazione con il quale Ł stata evidenziata anche la carenza di esigenze cautelari.
L’istanza originariamente presentata al giudice che procede avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto finalizzata ala rivalutazione dell’adeguatezza della misura della custodia carcere, in assenza delle condizioni normativamente previste.
Sul punto, infatti, l’imputato ha sollecitato la valutazione dello sviluppo dell’istruttoria dibattimentale alla luce della quale sarebbe emersa la delimitazione temporale della condotta associativa ascritta a COGNOME e, di conseguenza la possibilità di valutare favorevolmente il, così detto, ‘tempo silente’, ovvero il periodo di tempo trascorso tra la cessazione della condotta illecita e l’applicazione della misura cautelare.
Tale assunto non può trovare ingresso in sede di rivalutazione dell’adeguatezza della custodia cautelare in carcere applicata per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all’art. 416bis cod. pen., sia per quanto riguarda la condotta di mera
partecipazione, sia per quella di promozione ovvero di organizzazione del sodalizio.
Giova, a tale proposito richiamare l’orientamento espresso da Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284857 – 01 secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultima superabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l’esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria».
Pertanto, i soli casi in cui può essere sollecitata la rivisitazione dell’adeguatezza sono quelli contemplati dalle disposizioni ora menzionate.
Gli elementi di novità richiamati dal ricorrente sono le dichiarazioni di un collaboratore e di un teste di polizia giudiziaria che hanno circoscritto la condotta delittuosa fino all’agosto 2018, oltre allo svolgimento di attività lavorativa dal settembre 2022 al settembre 2023.
Evidentemente si tratta di elementi che non integrano i casi ai quali l’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen. subordina la possibilità di derogare alla presunzione assoluta di adeguatezza dalla custodia in carcere.
NØ può essere messa in dubbio l’applicabilità della citata presunzione assoluta anche nel corso del procedimento, ovvero in sede di istanza di sostituzione della misura cautelare, dovendosi assicurare continuità anche al principio espresso da Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 secondo cui «in tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura».
Per completezza si osserva, inoltre, che la prospettazione del ricorrente contraddice i costanti principi affermati da questa Corte anche in punto di rilevanza del decorso del tempo nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; presunzione che fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
Va ribadito quanto precisato da Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 con la quale Ł stato affermato che nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità.
In tal senso, sia con riguardo al tempo decorso dall’applicazione della misura che dalla cessazione della condotta delittuosa, Ł l’opzione interpretativa alla quale si aderisce in questa sede: tra le molte, Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, COGNOME, Rv. 288309 – 01;Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280452 – 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004 – 01; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280248 – 01.
Va altresì richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte legittimità secondo cui «in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche”, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della
misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01).
Tanto esposto, discende che il ricorso Ł inammissibile in quanto teso a far valere circostanze insuscettibili di essere introdotte ai fini della richiesta di sostituzione della misura cautelare, tenuto conto del titolo di reato per il quale si procede.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME