Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8078 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Cassano allo Ionio il 22DATA_NASCITA/DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 19/7/2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letti i motivi nuovi a firma del difensore AVV_NOTAIO udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame formulata nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip che, in data 20/6/2023, aveva applicato nei confronti del medesimo la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di usura aggravata, anche ai sensi dell’art. 416bis.1 cod.pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275 cod.proc.pen. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare ha posto a fondamento del rischio di recidivanza la sola presunzione relativa connessa all’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod.pen. sebbene la stessa possa essere superata anche sulla scorta di semplici allegazioni difensive. Nella specie il ricorrente aveva richiamato il notevole lasso temporale (anni quattro, mesi sei) intercorso tra le condotte contestate e l’adozione della misura, lo stato di incensuratezza del COGNOME, l’assenza di carichi pendenti, l’occasionalità dell’ illecito, le modalità esecutive rudimentali, circostanze in ordine alle qual l’ordinanza impugnata ha omesso di motivare. Quanto all’adeguatezza della misura il difensore sostiene che la motivazione rassegnata dal Tribunale non contiene elementi che consentano di apprezzare l’intensità e il grado dell’esigenza ritenuta.
Con i motivi nuovi il difensore ha meglio illustrato e approfondito i profili d doglianza dell’impugnazione principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale cautelare, a fronte della dedotta insussistenza di esigenze cautelari desumibile dalla risalenza temporale della condotta illecita e dall’assenza di precedenti e carichi pendenti, ha argomentato la sussistenza del rischio di recidivanza e l’adeguatezza della misura domiciliare applicata richiamando le modalità esecutive della condotta usuraia con l’evocazione di appoggi nell’ambiente della locale criminalità organizzata e la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. al fine dell’attualità e concretezza del giudizio di pericolosità. Con particolare riguardo al consistente lasso temporale intercorso tra il fatto e l’adozione della misura autodetentiva il collegio cautelare si è limitato ad argomentare che l’operatività della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. consente di ritenere attuale e concreto il giudizio di pericolosità “tenuto conto che il tempo trascorso dal fatto rappresenta solo uno degli elementi valutabili per escludere il pericolo di recidiva”.
Si tratta di un assunto non accompagnato dall’illustrazione delle circostanze che fondano la ritenuta irrilevanza del c.d. tempo silente.
1.1 Questa Corte ha affermato che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale
privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272 – 01; n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273 – 02;Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Rv. 279728 – 01).
L’ordinanza impugnata non fornito risposta ai rilievi difensivi sul punto, omettendo di chiarire le ragioni che consentono di attualizzare il pericolo di reiterazione del reato nonostante il tempo trascorso tra la commissione dei fatti addebitati e l’adozione della misura, e di indicare gli elementi che fondano in termini concreti la prognosi di recidiva.
2.Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari che tenga conto delle criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Pr idente