Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21753 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 10/03/1969
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di
legge e il vizio di motivazione per omessa declaratoria di improcedibilità in ordine al reato
ex art. 640 cod. pen. ascritto all’odierna ricorrente, per la tardività della
querela presentata dalla persona offesa, risulta privo di specificità, perché
riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche
e giuridiche, e facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità;
che, infatti, premesso che ai fini della fissazione del
dies a quo per la
decorrenza del termine di cui all’art. 124, comma primo, cod. pen. occorre che si abbia conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso
di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi a presentare la querela (cfr. Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954 – 01;
Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277081 – 01), deve ravvisarsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano posto una congrua e corretta motivazione a base della ritenuta tempestività della querela sporta dalla persona offesa (si vedano le pagg. 4 e 5 sul raggiungimento da parte della persona offesa della piena consapevolezza della truffa perpetrata ai suoi danni, soltanto al momento della verifica del protesto dell’assegno consegnatole dall’odierna ricorrente, potendosi configurare in precedenza solo un mero sospetto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.