Tempestività della Querela: La Conoscenza Effettiva Prevale sul Deposito degli Atti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: la tempestività della querela. La decisione chiarisce che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la vittima ha conoscenza reale e certa del fatto-reato, e non dalla semplice formalità del deposito di un atto in un fascicolo processuale. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte di Appello per il reato previsto dall’articolo 388 del Codice Penale, ovvero la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. L’imputato lamentava, in sostanza, due vizi della sentenza di secondo grado, chiedendone l’annullamento alla Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
1. Tardività della querela: Secondo la difesa, la querela presentata dalla persona offesa era tardiva. L’accesso dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione del provvedimento era avvenuto il 5 gennaio 2016, mentre la querela era stata sporta solo il 18 aprile 2016, oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge.
2. Prescrizione del reato: In subordine, l’imputato sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione.
La Valutazione sulla Tempestività della Querela
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendolo infondato. Gli Ermellini hanno confermato la correttezza della decisione della Corte di Appello, la quale aveva accertato che la persona offesa era venuta a conoscenza dell’esito negativo dell’esecuzione forzata solo in una data successiva, ovvero il 23 marzo 2016, nel corso di un’udienza.
Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra conoscenza formale e conoscenza effettiva. Il semplice deposito del verbale dell’ufficiale giudiziario nel fascicolo processuale non è sufficiente a far decorrere il termine per la querela. Ciò che conta, ai fini della tempestività della querela, è il momento in cui la vittima acquisisce una consapevolezza piena e certa dell’inadempimento che costituisce reato.
La Questione della Prescrizione
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la condizione di ‘recidiva reiterata’ dell’imputato comportava un prolungamento dei termini di prescrizione, i quali, al momento della decisione, non erano ancora decorsi.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi che erano mere riproduzioni di censure già correttamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello. La decisione di merito era stata supportata da argomenti giuridici solidi e coerenti. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per la decorrenza del termine di tre mesi per la presentazione della querela, non è rilevante il momento del deposito formale degli atti, ma quello della conoscenza effettiva, piena e certa del fatto da parte della persona offesa. Tale conoscenza, nel caso di specie, si era concretizzata solo durante un’udienza successiva all’infruttuosa esecuzione. Inoltre, l’eccezione sulla prescrizione è stata liquidata come infondata a causa degli effetti della recidiva reiterata, che estende i termini previsti dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza la tutela della persona offesa, stabilendo che i suoi diritti non possono essere pregiudicati da formalità procedurali di cui non ha avuto immediata e concreta contezza. Il principio della conoscenza effettiva garantisce che il diritto di querela possa essere esercitato in modo consapevole. In secondo luogo, la pronuncia serve da monito sull’importanza della recidiva nel calcolo della prescrizione, confermando che la ripetuta commissione di reati ha conseguenze significative sulla durata della punibilità. La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Da quale momento inizia a decorrere il termine per presentare la querela?
Il termine per presentare la querela inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa ha una conoscenza effettiva e certa del fatto che costituisce reato, non dal semplice deposito di un atto (come il verbale dell’ufficiale giudiziario) nel fascicolo processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano riproduttivi di censure già valutate e respinte correttamente dalla Corte di Appello, e perché erano manifestamente infondati, sia riguardo alla presunta tardività della querela sia riguardo all’eccezione di prescrizione.
In che modo la recidiva ha influito sulla decisione?
La recidiva reiterata contestata all’imputato ha determinato un prolungamento dei termini di prescrizione del reato, rendendo infondata l’eccezione sollevata dalla difesa secondo cui il reato si sarebbe già estinto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47523 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPRARICA DI LECCE il 29/05/1971
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. è inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello sia sul punto della tempestività della querela sia sul punto della conoscenza, da parte dell’imputato, della data fissata per l’esecuzione.
Il primo motivo di ricorso si incentra sulla tardività della querela proposta dalla persona offesa “solo” il 18 aprile 2016,quando erano trascorsi, rispetto alla data di accesso dell’ufficiale giudiziario eseguito il 5 gennaio 2016, oltre tre mesi. Correttamente la Corte di appello ha, invece, ritenuto accertato che solo in data 23 marzo 2016, nel corso dell’udienza, la persona offesa era venuta a conoscenza dell’esito negativo dell’esecuzione, esito che non può collegarsi, ai fini del perfezionamento del reato, nel mero inserimento, nel fascicolo processuale, del verbale redatto dall’addetto IVG.
Manifestamente infondato anche il motivo di ricorso sulla prescrizione del reato poiché la ritenuta recidiva reiterata determina un prolungamento dei termini di prescrizione, neppure ad oggi decorsi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024