Tempestività Querela: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La corretta individuazione del termine per sporgere denuncia è un elemento cruciale nel diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso basato su una contestazione della tempestività querela non può trasformarsi in una richiesta di riesame dei fatti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna per il reato di truffa, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputata, ritenendo errata la valutazione dei giudici, ha presentato ricorso per cassazione. L’oggetto della sua contestazione non riguardava la sostanza dell’accusa di truffa, ma un aspetto puramente procedurale: la presunta tardività della querela presentata dalla persona offesa.
Il Motivo del Ricorso: la Tempestività della Querela
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla contestazione della tempestività della querela. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano sbagliato a calcolare il dies a quo, ovvero il giorno a partire dal quale inizia a decorrere il termine per presentare la querela. A suo dire, questo errore avrebbe dovuto portare a dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale.
La difesa sosteneva che la decisione dei giudici di merito fosse viziata dal punto di vista logico e giuridico, chiedendo di fatto alla Suprema Corte di riconsiderare le circostanze fattuali che avevano portato i giudici a ritenere la querela tempestiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione se la querela fosse o meno tempestiva, ma si ferma a un livello precedente, quello dell’ammissibilità del motivo stesso. La Corte ha stabilito che il motivo addotto dalla ricorrente era ‘manifestamente infondato’.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su due pilastri fondamentali del nostro sistema processuale.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per giustificare la tempestività della querela. I giudici di merito avevano esplicitato le ragioni del loro convincimento, applicando correttamente i principi giuridici per individuare il dies a quo. Non vi era, quindi, alcun vizio di legge da correggere.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Cassazione ha sottolineato che la contestazione della ricorrente, pur presentata come un vizio di motivazione, in realtà si traduceva in una richiesta di rivalutazione dei fatti. La ricorrente stava chiedendo alla Suprema Corte di fare ciò che non le compete: riesaminare le prove e dare un’interpretazione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito. Questo tipo di valutazione è precluso in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione della legge.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. La prima riguarda la tempestività della querela: è un elemento procedurale fondamentale e la sua corretta determinazione, basata su un’attenta analisi dei fatti, è di competenza esclusiva dei giudici di merito. Se la loro motivazione è logica e giuridicamente corretta, non può essere messa in discussione in Cassazione.
La seconda lezione è un monito sui limiti del ricorso per cassazione. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Chi intende ricorrere alla Suprema Corte deve basare le proprie argomentazioni su vizi di legittimità, ovvero su errori nell’interpretazione o applicazione delle norme di diritto, senza tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La contestazione sulla tempestività della querela, infatti, mascherava una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività che non è permessa in sede di Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa significa che un motivo di ricorso si sposta su ‘valutazioni di merito’?
Significa che l’appellante non sta contestando un errore di diritto commesso dai giudici precedenti, ma sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del caso per giungere a una conclusione diversa. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2833 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CITTADUCALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 23/01/2023 della Corte di appell Roma, che ha confermato la sentenza in data 02/10/2020 del Tribunale di Rieti, che l condannata per il reato di truffa,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta tempestivi querela, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descr logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( particolare, pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giu fine della corretta individuazione del dies a quo per la proposizione della querela e conseguentemente della tempestività della stessa;
considerato, altresì, che la questione viene dedotta sulla base di preteso motivazione sulla valutazione dei fatti, che sposta il motivo su valutazioni di merit sono scrutinabílí in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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La Presidente