Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40170 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40170 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56-quater, L. 689 del 1981, 545-bis, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione (si censura la sentenza impugnata per aver i giudici di appello determiNOME il valore giornaliero della multa nella misura di euro 25, a fronte RAGIONE_SOCIALE documentate condizioni reddituali dell’imputato che consentivano di individuare il reddito giornaliero in sua disponibilità in una misura pari a 11,50 C; ciò avrebbe violato articolo 56 quater della legge n. 689 del 1981, pervenendosi dunque ad una pena del tutto sproporzionata alle capacità reddituali dell’imputato, considerando la misura della pena detentiva irrogata; la motivazione offerta sul punto dalla Corte, secondo cui il tasso di ragguaglio fissato in 25 C per ogni giorno di pena detentiva si stimava “proporzioNOME alle sue condizioni economiche” sarebbe censurabile, in quanto non idonea a consentire di decifrare il percorso decisionale seguito dalla Corte);
ritenuto che tale motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata; inoltre, è inerente al trattamento punitivo, nonostante lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive; comunque è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugNOME (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 6 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali la pena detentiva poteva essere sostituita nella pena pecuniaria richiesta nei motivi aggiunti, ad un tasso di ragguaglio proporzioNOME alle condizioni economiche dell’imputato di 25 C per ogni giorno di pena detentiva, determinando una pena pecuniaria complessiva di 3.000 C rateizzata in 10 rate per un importo di 300 C ciascuna; ed invero, se è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice, nel determinare il valore giornaliero della sanzione pecuniaria, è tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall’art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare (Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, Schintu, Rv. 286235 01), è tuttavia altrettanto vero che le deduzioni difensive si risolvono in una critica sterile alla sentenza impugnata, non avendo offerto la difesa a questa Corte alcun elemento documentale tra quelli che dichiara di aver sottoposto all’attenzione dei
giudici d’appello, al fine di consentire a questa Corte il sindacato sulla logicità dell motivazione svolta sul punto dai giudici territoriali; che, in particolare, par evidente come la difesa abbia inteso censurare il travisamento probatorio di tali documenti, tuttavia non allegati al ricorso, così venendo meno al principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 28/11/2025