Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35822 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35822 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nata a Vetralla il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Cuorgné il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 4 marzo 2025 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili; letta la memoria depositata il 23 settembre 2025 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Genova, dichiarata l’improcedibilità per difetto di querela in relazione al reato di
danneggiamento di cui al capo 5), ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di NOME COGNOME ed NOME COGNOME in relazione ai reati di utilizzo di targhe automobilistiche contraffate e di indebito uso di carta bancomat contestati ai capi 4) e 6) della rubrica.
L’unico ricorso proposto congiuntamente da entrambi gli imputati si compone di tre motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen. e deduce, da un canto, la grossolanità del falso (concretamente realizzato sovrapponendo alla targa originale altra, adesiva, che non aveva alcun requisito per poter essere confuso con un certificato amministrativo, quale è la targa), dall’altro, il difetto tipicità della fattispecie concreta, non potendo considerarsi alterazione o contraffazione il semplice nascondere la targa originale.
2.2. Il secondo e il terzo deducono, sotto i profili dell’omessa assunzione di una prova decisiva e del connesso vizio di motivazione, che la Corte territoriale avrebbe escluso la grossolanità del falso senza visionare direttamente la targa stessa e limitandosi a richiamare immagini relative ad altri capi d’imputazione (postulando l’identità della targa), contraddicendosi quanto alla stessa idoneità ingannatoria (incompatibile con l’immediato riconoscimento da parte dei militari intervenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, complessivamente, infondato.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio ritiene di dover aderire, le ipotesi previste dall’art. 100 del Codice dell strada ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione; la seconda, invece, con il riferimento alle disposizioni del codice penale, sanziona la contraffazione della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.
L’art. 482 cod. pen., attraverso il richiamo ivi contenuto all’art. 477, sanziona il privato che contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.
Ciò considerato, che la targa automobilistica sia un certificato amministrativo (Sez. 2, n. 35434 del 05/07/2010, Rv. 248303) non è contestato; ciò che la difesa censura è, da un canto, la sussumibilità della condotta tenuta all’interno della fattispecie normativa, dall’altro, la grossolanità del falso.
Ebbene, sotto il primo aspetto, è sufficiente rilevare come, se è pur vero che la targa originale non è stata alterata, è ugualmente vero che, pacificamente, a quest’ultima è stata sovrapposta altra, integralmente falsa. Ed è proprio tale condotta ad essere sussumibile nella previsione normativa, quale riproduzione di un nuovo certificato, falso, e, quindi, (integrale) contraffazione del documento originale.
Sotto il secondo profilo, quanto alla eccezione riferita specificamente alla idoneità del falso a costituire offesa del bene giuridico protetto punibile ex art. 49 cod. pen., va ribadito che, tema di falso documentale e ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 cod. pen., occorre che la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252946); occorre, in altri termini, che la difformità dell’atto da vero risulti riconoscibile ictu ocull, ovvero in base alla mera disamina dello stesso, e da chiunque (Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, COGNOME, Rv. 263279; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, NOME COGNOME, Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, NOME, Rv. 257063).
Nel caso di specie, invece, non vi è dubbio che sussistano tutte le condizioni predette per escludere che ci si trovi dinanzi ad un falso innocuo o talmente grossolano da non raggiungere la soglia della necessaria offensività richiesta ai fini della punibilità in AVV_NOTAIO dall’art. 49 del codice penale. Risulta, infatti, da u canto, che la polizia giudiziaria ha potuto riscontrare l’alterazione della targa solo quando hanno controllato materialmente l’autovettura, dopo averla rintracciata e firmata; dall’altro /che anche le stesse immagini che hanno ripreso la targa (uguale a quella rinvenuta sulla Panda, formata dal COGNOME, ancorché apposta su diversa autovettura) davano conto della non immediata riconoscibilità del falso.
A fronte di ciò, del tutto generiche sono le censure prospettate dalla difesa:
la circostanza per cui le immagini si riferiscano alla targa utilizzata sulla Twingo (peraltro in uso alla figlia dei ricorrenti) è del tutto irrilevante, alla della rilevata identità rispetto a quella utilizzata sull’altra autovettura e rinvenu dai militari;
l’invocata grossolanità è meramente allegata;
la diretta visione del documento contraffatto (da parte del collegio giudicante) nulla aggiunge alla valenza probatoria degli argomenti utilizzati ed è logicamente sostituita dall’esame diretto eseguito dalla polizia giudiziaria;
alcuna contraddizione emerge tra la ritenuta grossolanità e la circostanza per cui i militari avrebbero notato fin da subito la contraffazione: da un canto il sospetto (che ha giustificato il controllo) non esclude l’idoneità ingannatoria del falso; dall’altro, le qualità soggettive dei militari non permettono di estendere ad altri (e, quindi, anche a coloro che tali qualità non hanno) la medesima capacità di discernimento.
I ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente