Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
PASSAFIUME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato NOME COGNOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 19.3.2024, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per aver formato false targhe automobilistiche, condannandola alla pena di giustizia e concedendo il beneficio della non menzione.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, rilevando che l’affermazione di responsabilità, la quale sarebbe fondata unicamente sull circostanza che, da accertamenti effettuati dalla Polizia stradale, la ricorrente risultata essere proprietaria dell’auto, una Audi Q3, che dai fotogrammi estrapola dall’autovelox installato sulla autostrada Al nei pressi di Pontecorvo, risul avere una targa alterata, essendo l’originaria lettera “F” modificata nella let “E”. In sostanza, il giudizio di responsabilità si sarebbe fondato unicamente su qualità di proprietaria dell’auto, senza che fossero stati acquisiti ulteriori ele Tale elemento non sarebbe sufficiente, non potendo escludersi – ed anzi costituendo «una regola di esperienza di vita» – che l’auto fosse nella disponibil di un soggetto terzo, il quale, all’insaputa della ricorrente, poteva aver alter targa al fine di impedire l’accertamento della responsabilità del conducente pe infrazioni al codice della strada, come peraltro affermato dalla stessa senten impugnata. Inoltre, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 27 2005, che ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione che prevedeva l sottrazione dei punti della patente al mero proprietario di un veicolo in assenza prova circa la attribuibilità allo stesso dell’infrazione al Codice della strada sarebbe possibile affermare la responsabilità penale del proprietario di un veico con cui è stato commesso un reato senza che vi sia stata l’identificazione di chi aveva la disponibilità.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge p travisamento della prova dichiarativa e della prova documentale fotografica con riferimento alla occasionalità del comportamento ai fini della valutazione ex ar 131-bis cod. pen. Si deduce altresì il vizio di violazione di legge per motivazio apparente e omessa con riguardo al requisito della gravità del danno o del pericol da valutarsi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità.
Nell’escluderne il riconoscimento, la Corte d’appello sarebbe incorsa nei denunciat vizi, non avendo motivato le ragioni per cui la condotta della ricorrente avrebb cagioNOME un danno o un pericolo di particolare gravità, costituendo affermazione meramente ipotetica quella per cui la falsificazione della targa non avrebb consentito l’identificazione del veicolo in caso di sinistro stradale con consegue impossibilità per gli eventuali soggetti lesi di essere risarciti. Costituirebbe a travisamento della prova l’affermazione per cui l’auto di proprietà dell’imputa aveva commesso reiterate infrazioni, laddove invece l’infrazione era una sola e che la polizia stradale era stata investita dello svolgimento di indagini per plur violazioni.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità de ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarat inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. La sentenza impugnata è pervenuta ad un giudizio di responsabilità nei confronti della ricorrente valorizzando la circostanza che, dagli accertamen compiuti dalla Polizia di Stato, era emerso che l’auto immortalata dalle telecamer situate sull’autostrada Al era di proprietà della ricorrente, e che ella non a mai dichiarato di aver prestato l’auto a qualcuno né denunciato il suo abusiv utilizzo.
A fronte di tali elementi certi, la Corte territoriale ha ritenuto che COGNOME fo anche l’autrice del reato di falso contestato, fondando tale conclusione presupposto, invero logico e coerente, che il proprietario dell’auto è anche co che di regola ne ha la disponibilità, e ravvisando un interesse del titolare veicolo a che l’auto non sia identificata nel caso in cui commetta un’infrazione a norme del codice della strada. A fronte di tale ineccepibile conclusione, la difesa è limitata a prospettare come ricostruzione alternativa quella per cui, al moment del fatto, l’auto fosse nella disponibilità di terzi, fondando tale affermazione «regola di esperienza di vita» per cui «un’autovettura frequentemente legittimamente si trovi nella disponibilità di un terzo soggetto non proprietari Trattasi di una circostanza che, seppur plausibile, è stata prospettata d ricorrente come meramente ipotetica e congetturale, sganciata dal benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, come tale senz’altro inidonea a prospettar un “ragionevole dubbio” in ordine alla responsabilità dell’imputata.
2.2. Invero, secondo l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la prova logica raggiunta all’esito di un corretto procedime valutativo degli indizi, connotato da una considerazione sia unitaria che globa dei dati raccolti, tale da superare l’ambiguità di ciascun elemento informati considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., 271228 – 01), essendo necessario e sufficiente che detta valutazione si conseguita con rigorosità metodologica; l’unica che giustifica e sostanzia principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 de 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230-01).
Costante è, al riguardo, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (f molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013,
Stasi, Rv. 258321), secondo cui il giudice di merito, a fronte della concorrenz degli indizi, lungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata medesimi, e dal procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di f realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l’intrinseca valen dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di e isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo d attribuire il reato all’imputato con un alto grado di credibilità razionale.
In tale valutazione, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trov conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occo comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppur plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04; Sez. 5, n. 128 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 – 01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449 – 01). In altri termini, l’attribuibilità del re all’imputato con un alto grado di credibilità razionale ricorre anche qualora ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concr riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cos della normale razionalità umana (ex plurimis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 – 02; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449).
2.3. Come già si è detto, nel caso in esame l’ipotesi alternativa formulata dal difesa è stata prospettata in modo puramente teorico ed ipotetico, essendosi limitata ad asserire che costituirebbe «una regola di esperienza di vita» circostanza che l’auto sia nella disponibilità di un soggetto terzo, ovvero che n poteva «escludersi che un terzo ipotetico utilizzatore del veicolo (un famigliare, convivente della signora COGNOME?) ad insaputa della stessa con l’alterazione dell targa» confidava di sfuggire alle rilevazioni dell’autovelox. In tal modo, ricorrente neppure si è confrontata con la circostanza che la Corte territori aveva preso in considerazione tale possibilità escludendola, in ragione del fatt che COGNOME non aveva mai dichiarato di aver prestato l’auto a terzi, né ne aveva denunciato il furto o l’utilizzo abusivo. In ogni caso, l’ipotesi alternativa prospe dalla ricorrente, si scontra con il dato logico per cui nessun interesse poteva av V
il terzo ad alterare la targa del veicolo, posto che questa serve solo ad identific il proprietario e non già il mero utilizzatore, il quale non è in alcun modo ad e collegabile.
2.4. Inconferente è, infine, il richiamo alla sentenza n. 27 del 2005 con la quale Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126 comma 2, del codice della strada, il quale comminava al proprietario del veicolo la sanzione amministrativa della decurtazione dei punti della patente, in quanto prescindeva da qualunque accertamento della responsabilità personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti l circolazione stradale.
Trattasi di fattispecie del tutto eterogenea rispetto a quella che rileva nel all’esame, ove l’affermazione di responsabilità del proprietario del veico consegue ad un accertamento fondato su esiti probatori che hanno condotto ad attribuire l’azione criminosa al medesimo.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per partico tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità dell fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj Rv. 266590 – 01). Tuttavia, onde pervenire alla individuazione dell’offesa come di particolare tenuità, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01).
Attenendosi a tali principi, la Corte distrettuale ha valorizzato sia le ragioni base del reato, che evidenziavano l’intensità del dolo, essendo la condott criminosa finalizzata a commettere violazioni di legge, impedendo alle forze di polizia di accertare la responsabilità del conducente, così assicurandosi l’impunit sia le conseguenze che dalla alterazione della targa del veicolo sarebbero potute derivare in caso lesioni riportate da terzi in ipotesi di un sinistro stradale, dell’identificazione del soggetto tenuto al risarcimento del danno.
Senz’altro irrilevante risulta, in tale quadro motivazionale, il dedotto travisame della prova in cui, secondo la ricorrente, sarebbero incorsi i giudici d’appello ne valutazione della prova testimoniale e di quella fotografica, laddove avevano affermato che la ricorrente aveva commesso plurime violazioni e che in conseguenza di queste la polizia stradale aveva avviato le indagini. Trattasi inver
di una soltanto delle circostanze valutate nell’ambito della complessiva e articola motivazione resa dalla sentenza impugnata, la quale non assume affatto valore decisivo (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spes del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024
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Il Consigliere estensore