Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27160 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27160 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
RAGIONE_SOCIALE n. a S. Felice a Cancello il 18/4/1992
COGNOME NOME n. a Napoli il 14/6/1974
COGNOME NOME n. a Napoli il 17/8/1997
NOME COGNOME n. in Ucraina il 27/3/1979
NOME n. a Benevento il 4/4/1991
NOME n. ad Acerra il 4/8/1995
COGNOME NOME n. a Napoli il 5/1/1970
NOME n. ad Acerra il 29/6/1984
COGNOME NOME n. a Pomigliano D’Arco 1’1/3/1969
10.COGNOME NOME n. ad Acerra il 2/3/2000
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 2/12/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 611,comma 1 bis,cod.proc.pen;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per il giudizio e per l’inammissibilità dei ricorsi degli altr imputati.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 24/1/2022, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del delitto ascritto sub 1); revocava la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno con riguardo agli imputati COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME e confermava nel resto.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito sunteggiati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come prescritto dall’art. 173 Disp. Att. cod.proc.pen.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME
2.1 La violazione di legge e il vizio cumulativo della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. Il difensore sostiene che i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità del La Montagna per il reato ascrittogli sull’accertamento dell’assenza delle strisce pedonali sul luogo del sinistro sebbene detta circostanza non avrebbe potuto escludere il risarcimento a favore del prevenuto investito, potendo al più configurarsi un concorso di colpa della vittima, e non è suscettibile di spiegare la ritenuta inverosimiglianza di quanto denunciato;
2.2 il vizio cumulativo di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all’omessa determinazione della pena al minimo e al diniego dei benefici di legge. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, con motivazione non personalizzata, ha negato le attenuanti generiche adducendo l’assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine e, pur avendo disapplicato la recidiva, ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale in ragione dei precedenti e non ha tenuto conto dell’offerta risarcitoria depositata nella fase d’appello.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME
3.La violazione dell’art. 642 cod.pen. e la carenza assoluta ovvero la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore deduce che la Corte territoriale ha reso una motivazione solo apparente in punto di responsabilità concorsuale del COGNOME nel delitto contestato al capo 2, senza considerare l’accertata presenza di danni sull’autoveicolo e la circostanza che proprietaria del veicolo e della polizza assicurativa era NOME che agì per il risarcimento mentre non vi è prova dell’elemento soggettivo in capo al
ricorrente. Pertanto, i giudici di merito avrebbero erroneamente apprezzato le prove rassegnando una motivazione incongrua, in contrasto con le emergenze processuali;
3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale considerato, ai fini del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.,i1 comportamento processuale dell’imputato, la condizione di incensuratezza e il minimo contributo prestato all’evento.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME
L’erronea applicazione degli artt. 120 e 124 cod.proc.pen. con riguardo all’individuazione del dies a quo e alle modalità di effettiva conoscenza del fatto di reato da parte della p.o.; immediata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela di Axa Assicurazioni in data 23/4/2019.
Il difensore lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto la tempestività della querela sporta dalla Compagnia Assicuratrice sull’assunto della insindacabilità della scelta dalla stessa effettuata di affidare alla RAGIONE_SOCIALE accertamenti relativi a sette sinistri ritenuti sospetti, avvenuti tra il 2015 e il 2018 in Comuni della Provincia di Napoli, i cui esiti sono confluiti in una relazione unitaria depositata il 18/2/2019 che ha escluso significativi collegamenti tra i vari episodi. Il progressivo incremento degli accertamenti investigativi in una prospettiva unificante che non ha trovato riscontro produce una dilatazione incontrollata del termine previsto per la proposizione della querela e nella specie si è risolto in un espediente per postergare addirittura di quattro anni la proposizione dell’istanza punitiva, dovendosi ritenere arbitraria e non giustificata la scelta circa i tempi e i modi dell’investigazione in quanto in contrasto con il dato normativo e l’elaborazione giurisprudenziale sul punto;
4.1 l’erronea applicazione dell’art. 159 cod.pen. con riguardo alla determinazione della sospensione della prescrizione alle udienze dell’8 febbraio,9 maggio, 9 luglio e 29 ottobre 2024 in presenza di una causa di incompatibilità ex art. 34 cod.proc.pen.
Il difensore eccepisce che alle udienze indicate, rinviate per impedimento dei difensori ovvero per effetto della dichiarazione di astensione dei medesimi, il collegio era composto dalla dott.ssa COGNOME che versava in situazione di incompatibilità per avere esercitato le funzioni di giudice dell’udienza preliminare. Pertanto, poiché la presenza del predetto consigliere avrebbe imposto comunque il rinvio officioso della trattazione del processo, non poteva essere dichiarata la sospensione dei termini di prescrizione.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME
5.1a violazione degli artt. 178, comma 1, lett c) e 179 cod.proc.pen. per omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello.
L’Avv. COGNOME rappresenta di essere stato officiato dalla ricorrente dopo l’emissione della sentenza di primo grado e di aver curato la redazione dei motivi d’appello unitamente al collega Avv. NOME COGNOME circostanza che emerge anche dalla sentenza impugnata. Aggiunge che, sebbene il nuovo mandato difensivo fosse stata depositato contestualmente all’atto d’appello, la Corte territoriale, dopo aver preso atto della cancellazione dall’Albo degli avvocati del codifensore, invece di notificare la citazione per il giudizio d’appello all’esponente, designava un difensore d’ufficio, incorrendo in una nullità d’ordine generale insanabile;
5.1 il vizio di motivazione in ordine alla dedotta tardività della querela in relazione al capo 5. Secondo il ricorrente la Corte di merito ha disatteso con motivazione incongrua l’eccezione difensiva sebbene la compagnia assicuratrice fosse a conoscenza degli elementi integranti la fattispecie di reato già al momento della ricezione della raccomandata di costituzione in mora.
L’Avv. NOME COGNOME con unico atto, nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
La violazione degli artt. 120 e 124 cod.proc.pen. con riguardo all’individuazione del dies a quo per la proposizione della querela e all’effettiva conoscenza del fatto di reato da parte della p.o. Declaratoria di improcedibilità per tardività della querela sporta da Axa Assicurazione in data 23/4/2019.
Il motivo è testualmente e contenutisticannente sovrapponibile alle censure articolate nel primo motivo del ricorso COGNOME, da intendersi qui per trascritte;
6.1 la violazione dell’art. 124 cod.pen. e l’erronea individuazione del termine di decorrenza per la proposizione della querela in relazione al sinistro contestato al capo 4, avendo la Compagnia assicuratrice avuto conoscenza degli elementi critici posti a base dell’istanza punitiva già prima della ricezione della relazione della società di investigazione incaricata e precisamente nel momento in cui decideva di rigettare la richiesta di risarcimento;
6.2 il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’istanza difensiva che chiedeva di sollevare questione di costituzionalità degli artt. 391 bis, 391 novies cod.proc.pen. in relazione all’acquisizione ex art. 234 cod.proc.pen. delle dichiarazioni dei soggetti imputati, in violazione degli artt. 3,24,111 della Costituzione.
Il difensore lamenta che il primo giudice ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all’acquisizione alla stregua di documenti delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nei sinistri, poi formalmente indagati, all’investigatore incaricato dalla compagnia assicuratrice,
ritenendo le stesse non soggette alle garanzie di cui agli artt. 62 e 63 cod.proc.pen. nonostante il diretto coinvolgimento dei dichiaranti nelle vicende ritenute sospette, in violazione dei principi costituzionali, in particolare dell’art. 3, tenuto conto del regime garantito cui risultano assoggettate le investigazioni difensive e le indagini della P.G.;
6.3 l’erronea applicazione dell’art. 159 cod.pen. con riguardo alla dichiarata sospensione dei termini di prescrizione alle udienze dell’8 febbraio, 9 maggio, 9 luglio e 29 ottobre 2024, avendo la Corte d’appello tenuto conto della dichiarazione d’astensione dei difensori ovvero dei legittimi impedimenti dedotti sebbene il collegio fosse composto da un consigliere incompatibile ex art. 34 cod.proc.pen. per aver svolto la funzione di giudice dell’udienza preliminare.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME, COGNOME NOME e COGNOME Francesco
7.La violazione degli artt. 120 e 124 cod.pen. in relazione all’errata individuazione del dies a quo e alle modalità di effettiva conoscenza da parte della p.o. del fatto di reato. Declaratoria di improcedibilità per tardività della querela sporta da Axa Assicurazioni Spa in data 23/4/2019.
Si tratta di censure del tutto sovrapponibili a quelle articolate nel primo motivo del ricorso COGNOME che qui espressamente si richiamano;
7.1 l’erronea applicazione dell’art. 124 cod.pen. in relazione all’individuazione del dies a quo con riguardo al sinistro contestato al capo 7 e conseguente tardività della querela.
Secondo il difensore la Corte di merito ha erroneamente disatteso l’eccezione di tardività della querela in relazione alla contestazione sub 7 sebbene l’imputato COGNOME avesse trasmesso fin dal 13/4/2018, tramite il proprio legale, formale richiesta di risarcimento danni corredata da modello CAI e dalla documentazione medica in suo possesso, evadendo successivamente la richiesta di integrazione della compagnia che, tuttavia, in data 15/5/2018, comunicava il mancato accoglimento della domanda. Aggiunge che -contrariamente a quanto affermato dal Tribunale- il diniego non era addebitabile ad un difetto probatorio, avendo AXA sostenuto che le lesioni accusate dal COGNOME non fossero state provocate mentre il medesimo viaggiava sul veicolo assicurato, sicché deve ritenersi che la p.o. alla data indicata fosse già in possesso degli elementi necessari per apprezzare la rilevanza penale del fatto;
7.2 eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 391 bis, 391 novies, 234 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3,23,111 della Costituzione.
La questione, avente ad oggetto l’ordinanza reiettiva del Tribunale in data 20/12/2021, è esposta in termini identici a quelli illustrati dalla difesa delle coimputate COGNOME, Straiano e COGNOME sub 6.2 che qui espressamente si richiamano;
7.3 il vizio di motivazione per omissione e illogicità in relazione alla valutazione probatoria dei certificati medici rilasciati dalla Clinica Villa INDIRIZZO di Acerra e prodotti dall’imputata NOME.
Il difensore contesta il giudizio di inattendibilità dei referti prodotti dall’imputata COGNOME in quanto privi di attestazione di conformità sebbene si tratti di atti formati da un p.u. e destinati a provare quanto ivi riportato. Aggiunge che la verifica richiesta dal teste COGNOME, collaboratore della RAGIONE_SOCIALE, veniva negata dalla Clinica trattandosi di soggetto che non aveva titolo a formulare l’istanza in relazione a fatti non ancora oggetto di procedimento penale;
7.4 l’erronea applicazione dell’art. 159 cod.pen. con riguardo alla dichiarazione di sospensione dei termini di prescrizione effettuata alle udienze dell’8 febbraio, 9 maggio, 9 luglio e 29 ottobre 2024 in presenza di una causa di incompatibilità ex art. 34 cod.proc.pen. di uno dei membri del collegio giudicante. La censura è svolta in termini sovrapponibili a quelli esposti dalle difese dei coimputati COGNOME sub 4.1 del “considerato in fatto” e COGNOME, COGNOME e COGNOME sub 6.3, i cui contenuti devono intendersi qui richiamati;
7.5 il vizio cumulativo di motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla valutazione delle prove dichiarative degli imputati COGNOME e COGNOME e alle dichiarazioni rese da COGNOME all’investigatore, acquisite ex art. 234 cod.proc.pen.
Il difensore contesta siccome illogica la ricostruzione dell’episodio accreditata dai giudici di merito in quanto trascura il fatto che COGNOME NOME e COGNOME NOME, conducente e trasportato dell’autovettura di controparte, non hanno mai individuato con certezza COGNOME NOME come colui che era alla guida del motociclo e le emergenze acquisite attestano che sullo stesso viaggiavano due persone. Inoltre, la Corte territoriale ha valorizzato la versione fornita dal COGNOME in dibattimento, che indicava il COGNOME alla guida del motociclo, senza considerare i contenuti della conversazione avvenuta su facebook tra i due nell’immediatezza dell’incidente e ha travisato i contenuti delle dichiarazioni di COGNOME NOME, proprietario del mezzo assicurato, che, rettificando le originarie dichiarazioni rese alla Sea, aveva chiarito che al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovava non il COGNOME ma il COGNOME, incongruamente ritenendo che il cambio di versione fosse frutto di un accordo tra il COGNOME e il COGNOME sulla ricostruzione da fornire alla Sea in ordine all’incidente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorso La Montagna
1.11 primo motivo che revoca in dubbio l’affermazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di frode assicurativa ascrittogli al capo 6 reitera rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti che non
prestano il fianco a censura per completezza e congruenza logica. In particolare, i giudici d’appello hanno chiarito che l’assenza di strisce pedonali sul luogo del preteso incidente, attestata dalla produzione documentale versata in atti, incide in termini fraudolenti sulla richiesta di risarcimento avanzata alla compagnia assicuratrice in quanto accredita modalità destinate a refluire sull’entità del ristoro (pag. 30).La difesa attraverso la riproposizione di censure che avevano trovato ampia e persuasiva risposta fin dal primo grado tende ad una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede a fronte di una trama giustificativa priva di aporie e frizioni logiche.
1.1 Il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha condiviso le ampie considerazioni del primo giudice che, pur avendo ritenuto di escludere la recidiva in ragione della natura del reato contestato, ha legittimamente tenuto conto dei precedenti del ricorrente al fine della dosimetria della pena. Questa Corte ha in proposito chiarito che l’esistenza di precedenti penali può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Rv. 260460-01; sull’autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti, Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018 01). Quanto al riconoscimento dei benefici, si tratta di doglianza preclusa per effetto della mancata devoluzione della relativa richiesta al giudice d’appello a seguito dell’espresso diniego formulato dal primo giudice (pag. 56), il quale ha evidenziato l’impossibilità di pervenire ad un favorevole giudizio prognostico nei confronti del ricorrente alla luce della sua biografia criminale.
Ricorso Rispoli
2.11 primo motivo in punto di responsabilità è del tutto generico, reiterando rilievi che hanno trovato ampia e persuasiva risposta già nella sentenza di primo grado che, alle pagg. 27 e segg., ha ricostruito le anomalie del sinistro contestato, ha argomentato sulla base delle fonti scrutinate la falsità della denunzia alla compagnia assicurativa e specificamente esposto a pag. 30 le emergenze che attingono il COGNOME, illustrando l’integrazione della fattispecie contestata anche nella componente soggettiva. La Corte di merito (pagg. 24-25) ha disatteso le doglianze difensive con motivazione puntuale che ha dato conto delle molteplici e convergenti emergenze indiziarie che concorrono a fondare la sussistenza del delitto ascritto al capo 2 e la soggettiva ascrivibilità al prevenuto, rassegnando una
trama giustificativa con la quale la difesa non si rapporta in termini di specificità censoria.
2.1 Le doglianze concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo i giudici di merito concordemente segnalato l’assenza di positivi elementi a tal fine apprezzabili, evidenziando, altresì, l’irrilevanza normativa del solo stato di incensuratezza del quale, unitamente alle modalità del fatto, il primo giudice ha, comunque, tenuto conto ai fini della dosimetria della pena.
Ricorso Montano
3.L’eccezione processuale di tardività della querela formulata con il primo motivo reitera censure che hanno trovato corretta soluzione fin dal primo grado, avendo il Tribunale (pag. 12 e segg.) ampiamente esplicitato le ragioni dell’infondatezza della prospettazione difensiva sulla base di argomenti, aderenti alla costante giurisprudenza di legittimità, condivisi dalla Corte territoriale e non puntualmente confutati dal ricorrente. Alle esaustive considerazioni in fatto e in diritto rassegnate dai giudici di merito deve aggiungersi che il COGNOME risponde della truffa assicurativa concorsualmente ascritta al capo 4, relativa a sinistro asseritamente occorso in Acerra il 18/5/2017, in relazione al quale almeno due richieste di risarcimento risultano avanzate in data 25/6/2018 e 11/7/2018, emergenza che attesta una latitudine temporale della vicenda risarcitoria (l’unica della quale il difensore ha interesse a dolersi) rispetto alla quale gli esiti investigativi non mostrano alcuna strumentale dilatazione.
3.1 La dedotta violazione dell’art. 159 cod.pen. con riguardo alla sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 211 giorni dichiarata dalla Corte d’Appello è manifestamente infondata. Dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura della censura, consta che il collegio del giorno 8/2/2024 era composto dai magistrati COGNOME, COGNOME, COGNOME; quello del 9/5/24 da COGNOME, COGNOME, COGNOME mentre il 9/7/24 da COGNOME, COGNOME e COGNOME. I differimenti effettuati alle dette udienze per impedimento o astensione dei legali dall’attività professionale sono stati, pertanto, correttamente disposti previa dichiarazione di sospensione dei termini di prescrizione, non sussistendo alcuna causa preminente ed officiosa che imponesse il rinvio della trattazione. Solo all’udienza del 29/10/2024 il collegio risultava composto da un consigliere incompatibile per aver svolto le funzioni di Gup nel medesimo procedimento, circostanza che, a seguito della segnalazione di un difensore, imponeva il rinvio al 2/12/2024 quando il processo veniva definito da un collegio diverso e regolarmente costituito.
3.2 A tanto deve aggiungersi che ai fini del computo dei termini di prescrizione deve tenersi conto che la truffa assicurativa ascritta all’imputato sub 4 è connotata da ben quattro concorrenti richieste di risarcimento, l’ultima delle quali in data
11/7/2018 (sent. Trib. pag. 3), evidenza che impone di considerare il reato come a consumazione frazionata e progressiva con la conseguenza che il perfezionamento coincide con l’ultima richiesta risarcitoria e il termine di prescrizione prorogato non verrà a maturazione prima del giorno 11/1/2026, a prescindere delle sospensioni.
Ricorso Hurska
4.11 primo motivo è fondato. L’avv. NOME COGNOME ritualmente designato, risulta coestensore dei motivi d’appello unitamente all’Avv. COGNOME e la posizione di codifensore risulta anche dalla sentenza impugnata laddove la ricorrente viene indicata come assistita dai due legali con la precisazione “entrambi sostituiti ex art. 97,comma 4, dall’Avv. NOME COGNOME“. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso allorché l’Avv. COGNOME era stato cancellato dall’Albo professionale, risulta, nondimeno, notificato a mezzo PEC all’Avv. NOME COGNOME designato difensore d’ufficio dell’imputata con decreto del 28/11/2023. L’omessa citazione del difensore di fiducia della ricorrente integra la denunziata nullità assoluta e insanabile che inficia l’instaurazione del contraddittorio e gli atti conseguenti, imponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell’imputata. Il secondo motivo è assorbito.
5. Ricorso congiunto Sasso, Straiano, Rullo
5.1 Il primo e secondo motivo, entrambi concernenti la tardività della querela, ripropongono censure che sono state adeguatamente scrutinate in sede di merito e disattese sulla scorta di corretti argomenti giuridici con i quali le ricorrenti non si confrontano in termini puntuali. La plausibilità delle ragioni che hanno indotto la compagnia assicuratrice ad accomunare progressivamente le investigazioni relative ai sette casi a giudizio, allo scopo di saggiare la veridicità delle denunzie e rinvenire eventuali tracce di una più ampia preordinazione criminosa ai danni della società, è stata oggetto di una esaustiva valutazione da parte dei giudici territoriali che hanno fatto corretta applicazione dei principi costantemente declinati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, pervenendo ad esiti insuscettibili di rivalutazione in questa sede. V’è da aggiungere, come già osservato in relazione alla posizione del Montano, che le censure difensive sono inaccoglibili laddove si risolvono in un’indifferenziata critica alla unitarietà della relazione investigativa, non avendo alcun interesse la difesa delle prevenute a dolersi dei pretesi ritardi concernenti le investigazioni di altri e pregressi sinistri, essendo state chiamate a rispondere esclusivamente del reato ascritto al capo 4, afferente l’incidente che si assume occorso in Acerra il 18/5/2017, in relazione al quale la ricorrente COGNOME (sent. Trib. pag. 33) risulta aver formulato la richiesta di messa in mora tramite il proprio legale il 25/6/2018, ad oltre un anno di distanza dall’evento, a
dimostrazione di una lesività della condotta concorsualmente ascritta non esaurita con la prima denunzia e protratta per un significativo arco temporale.
5.2 Le deduzioni difensive svolte nel secondo motivo che assumono la piena conoscenza da parte di Axa dell’illecito in epoca antecedente la ricezione della relazione investigativa sono irrimediabilmente generiche in quanto non chiariscono su quali elementi si fondi detto assunto e quale sia l’alternativo dies a quo dal quale far decorrere il termine per l’utile proposizione della querela. Valgono in relazione alle posizioni delle rícorrenti le osservazioni effettuate sub 3.2 in riferimento al coimputato Montano circa la configurazione giuridica dell’illecito ascritto quale reato a consumazione frazionata in ragione della pluralità di richieste risarcitorie avanzate con riguardo al medesimo sinistro. Questa Corte ha chiarito che la fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. costituisce un’ipotesi speciale di truffa e non integra un reato “proprio” attribuibíle esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274901 – 01; n. 43534 del 19/11/2021, COGNOME, Rv. 282350 – 02).
5.3 L’eccezione di incostituzionalità degli artt. 391 bis e 391 novies cod.proc.pen. in relazione all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati all’investigatore della Sea in assenza di garanzie difensive è manifestamente infondata, come già ritenuto dalla Corte di merito sulla base di corretti argomenti giuridici e puntuali riferimenti giurisprudenziali (pag. 21 e segg.).
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per le attività di investigazione difensiva preventiva (ex artt. 391-nonies e 327-bis, cod. proc. pen.) ha natura facoltativa ed è demandata alla volontà del soggetto interessato di talché si è ritenuta legittima l’attività svolta da un investigatore privato, prima ancora dell’iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 275286 – 01; Sez. 2, n. 1731 del 21.12.2017, dep. 16.01.2018, COGNOME, Rv. 272674; Sez. 2, n. 12981 del 6/2/2024, COGNOME, n. m.; Sez. 2 n. 11568 del 18/1/2024, COGNOME, n.m.). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato con riguardo al reato di frode in assicurazione, previsto dall’art. 642 cod. pen., che le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, n. 1731/2017, COGNOME, cit.; n. 38149 del 18/06/2015, Russo, Rv. 264972-01).
In disparte la sollecitazione ad una pronunzia additiva, la difesa trascura la natura preprocedimentale degli accertamenti delegati alla società di investigazione, funzionali ad acquisire contezza della sussistenza del reato al fine della proposizione di querela, attività nel cui ambito venivano sentiti anche i futuri indagati per avere lumi sulle modalità dei sinistri denunziati. Le informazioni per tal via raccolte non dovevano essere assunte, come opina la difesa, con modalità garantite, non trattandosi di dichiarazioni rese al difensore dell’indagato nell’ambito di attività d’investigazione difensiva, e non trovando, pertanto, in relazione alle stesse applicazione la disciplina prevista dall’art. 391 bis cod. proc. pen. (Cass. 6, n. 14608 del 2010, non massimata).
Nella specie le dichiarazioni dei soggetti auditi e coinvolti nei sinistri sono state acquisite e dichiarate utilizzabili in esito alla deposizione del teste COGNOME Giovanni allorché veniva prodotta la relazione investigativa che condensava gli approfondimenti eseguiti in relazione ai sinistri per cui si procede. Pertanto, come già ritenuto dai giudici di merito, deve negarsi fondamento alla parificazione normativa da cui muove la denunzia d’incostituzionalità e la prospettata violazione dello statuto dichiarativo del soggetto indagato/imputato.
5.4 II quarto motivo concerne il computo delle sospensioni ed è manifestamente infondato per le ragioni esposte sub 3.1 del “considerato in diritto” in relazione alla posizione del Montano.
Ricorso COGNOME, COGNOME, COGNOME
Il primo motivo del ricorso congiunto nell’interesse degli imputati COGNOME COGNOME e COGNOME è manifestamente infondato per le ragioni esposte sub 3 e 5 in relazione alle posizioni dei coimputati COGNOME, COGNOME
6.1 Le censure in punto di tardività della querela svolte nel secondo motivo in relazione al capo 7 ( ascritto concorsualmente ai ricorrenti COGNOME e COGNOME oltre che ai COGNOME, NOME e NOME, e a NOME COGNOME) sono destituite di giuridico fondamento oltre che del tutto generiche in quanto omettono di considerare, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione di querela, che in relazione al sinistro occorso il 24/2/2018 sono state effettuate tre richieste di risarcimento il 7/3/2018, il 14/4/2018 e 1’11/10/2018 (sent. Trib. pag. 13) sicché la consapevolezza della p.o. in relazione all’illiceità del fatto, anche a prescindere dall’attività investigativa delegata, non può essere misurata sulla sola posizione del COGNOME, come pretende la difesa, attesa la progressione dell’illecito. Inoltre, già il primo giudice (pag. 19-21), con valutazione condivisa dalla Corte territoriale (pagg. 20-21), aveva ben spiegato le ragioni per cui nella specie il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria del COGNOME deve ritenersi giustificata dalla mancata integrazione probatoria richiesta dalla Compagnia e non dagli esiti di accertamenti antifrode, secondo quanto previsto dall’art. 148, comma 2 bis, Cod.
Ass., istituto che deroga alla disciplina dell’art. 124 cod.pen. ma che Axa non ha mai concretamente attivato.
6.2 L’eccezione di incostituzionalità formulata con il terzo motivo è manifestamente infondata per le ragioni esposte sub 5.3.
6.3 II quarto motivo che denunzia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione probatoria dei certificati medici prodotti dalla ricorrente NOME è affetto da radicale genericità. La Corte d’Appello a pag. 27, dopo aver rammentato che nel corso del 2018 la Direzione Sanitaria della Casa di Cura Villa dei Fiori non effettuava alcun tipo di verifica di conformità in relazione ai referti rilasciati dalla struttura, circostanza destinata ad incidere sull’attendibilità degli stessi, ha tuttavia chiarito che i dubbi formulati dal primo giudice sulla produzione della difesa dell’COGNOME non refluiscono sul giudizio di responsabilità dell’imputata, attingendo una fonte del tutto marginale se non ultronea “rispetto alle altre acquisizioni probatorie”. E, infatti, la Corte territoriale alle pagg. 25-27 ha ampiamente ripercorso le emergenze processuali relative al capo 4, evidenziando le plurime discrasie ricostruttive palesate dalle dichiarazioni dei soggettivi coinvolti sia tra di loro che in relazione a quanto attestato nel CAI e nelle richieste di risarcimento, divergenze e incoerenze su dati qualificanti di tale ampiezza e radicalità da escludere la stessa verificazione dell’evento. La difesa non si confronta criticamente con il complesso delle risultanze scrutinate e non spiega la ragione per cui la valutazione d’attendibilità della documentazione medica conferita dovrebbe rivestire efficacia scardinante del giudizio di penale responsabilità nei confronti della prevenuta, che poggia essenzialmente su differenti ed autonome fonti dichiarative e documentali.
6.4 Il quinto motivo concerne la questione della sospensione dei termini di prescrizione ed è manifestamente infondata alla stregua delle circostanze esposte sub 3.1 in relazione al coimputato COGNOME. Deve aggiungersi che la consumazione del reato contestato al capo 7 deve farsi coincidere con l’ultima richiesta di risarcimento effettuata in data 11/10/2018 con la conseguenza che la prescrizione per gli imputati COGNOME e COGNOME non verrebbe a maturazione prima dell’11/4/2026, a prescindere dalle sospensioni, mentre per la ricorrente COGNOME che risponde del capo 4, maturerebbe il giorno 11/1/2026 al netto delle sospensioni.
6.5 II sesto motivo che revoca in dubbio l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti COGNOME e COGNOME sotto il profilo della valutazione della prova è strutturato in fatto e tende ad una non consentita rivalutazione del compendio probatorio a fronte del conforme apprezzamento dei giudici di merito, sorretto da congrua e logica motivazione. Il primo giudice alle pagg. 49 e segg. ha effettuato un accurato scrutinio delle emergenze processuali relative al capo 7, illustrando le molteplici ragioni che fondano il giudizio di falsità del sinistro denunciato, evidenziando al
riguardo non solo le difformi versioni rese dal COGNOME e la genericità delle dichiarazioni di COGNOME NOME e del passeggero dell’autoveicolo Fiat Punto, Granata NOME, sul soggetto investitore alla guida della moto Honda Sh ma anche l’impossibilità di rintracciare, nonostante l’accuratezza delle ricerche, l’asserito conducente COGNOME; il mancato intervento di un’ambulanza sul posto a fronte dell’asserita gravità delle lesioni patite dal COGNOME e l’assenza di documentazione medica al riguardo, la mancata individuazione di testimoni dell’evento, nonostante le contrarie dichiarazioni del COGNOME NOME. Con riferimento ai contenuti dell’esame da quest’ultimo reso il Tribunale ha rimarcato le discordanze e imprecisioni che connotano le dichiarazioni, precisando che il predetto coimputato non ha fornito chiarimenti su quanti fossero a bordo del motociclo, pur indicando il COGNOME come il soggetto alla guida del mezzo, e dopo aver esaminato i contenuti della chat tra i due ha concluso per la “pretestuosità” della conversazione e la scarsa attendibilità del dichiarante. Il primo giudice ha, inoltre, valutato singolarmente le posizioni dei ricorrenti, rassegnando per quanto qui rileva, una motivazione puntuale e persuasiva in ordine alla responsabilità degli imputati COGNOME e COGNOME. La Corte di merito (pag. 31-32) ha disatteso le censure difensive intese ad accreditare l’esattezza della ricostruzione del sinistro effettuata dal COGNOME in denunzia sulla base di una motivazione che dà ampio conto dell’assenza di affidabili elementi di riscontro alla stessa e dell’emersione, al contrario, di elementi che smentiscono che il sinistro si sia verificato in assoluto ovvero con le modalità riferite all’atto della richiesta di risarcimento. La lettura alternativa caldeggiata dalla difesa non può trovare ingresso in questa sede in quanto attestata sull’espressione di un mero dissenso ricostruttivo che non si confronta in termini di specificità censoria con la trama giustificativa della sentenza impugnata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell’imputata NOME COGNOME con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per il giudizio mentre i restanti ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e dispone trasmettersi gli atti a diversa Sezione della Corte di Appello di Milano per l’ulteriore corso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2025
La Consigliera estensore
La Presidente