Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10688 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10688 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 23/05/1988
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contestala decisione della Corte di appello quanto alla eccepita tardività della querela, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede in quanto meramente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01) in assenza di confronto con la motivazione del giudice di secondo grado del tutto esente da manifesta illogicità o aporie;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una riconsiderazione del tema devoluto in appello mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio in presenza di una corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280993-01);
che non ricorre il richiamato contrasto giurisprudenziale, come correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado con motivazione ampia, argomentata e del tutto priva di aporie con la quale il ricorrente non si confronta (si veda in tal senso pag. 6 e seg. dove si è ricostruita sistematicamente la portata della disciplina evocata specificando che la disciplina evocata lungi dal contrarre il termine per proporre querela richiama proprio la disposizione generale dell’art. 124 cod.pen. che prevede il termine di tre mesi ed indica la decorrenza dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti, ricollegando solo a tale momento una presunzione di conoscenza dell’illecito);
atteso che il ricorrente si è limitato a reiterare le proprie considerazioni, ampiamente disattese dal giudice di appello, così proponendo un motivo del tutto aspecifico e generico;
considerato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME Rv. 191229-01).
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Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi, siccché debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,I0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.