Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36172 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 8 ottobre 2021 il Tribunale di Pescara dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di truffa ascrittogli perché l’azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata per tardività della querela.
Con sentenza del 14 novembre 2023 la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli, con le conseguenti statuizioni di condanna, ritenendo che nella specie la querela fosse stata sporta tempestivamente.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 124 cod. pen., osservando che nella specie la querela era stata sporta in data 22 novembre 2019 e che dal tenore della motivazione della sentenza di primo grado era emerso che la parte offesa, nel corso dell’esame dibattimentale, aveva dichiarato di aver avuto conoscenza del reato già nel mese di agosto 2019, ma probabilmente già dal luglio 2019.
Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento all’art. 6 C.E.D.U. e all’art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., evidenziando che la Corte territoriale aveva riformato in pejus la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con una nuova assunzione della prova dichiarativa, ai sensi dell’art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, rimanendo assorbito il secondo motivo.
Ed invero, la consultazione del verbale dell’udienza del 14 maggio 2021 consente di apprezzare che la parte offesa aveva affermato, in forma dubitativa, di avere avuto conoscenza del reato nel mese di luglio o di agosto 2019, ma più probabilmente nel mese di agosto 2019 (“Era il mese di agosto … agosto 2019, luglio, agosto … più agosto del 2019”).
Orbene, secondo l’insegnamento del Giudice di legittimità, ai fini della valutazione della tempestività della proposizione della querela, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determiNOME mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del “favor rei” il fatto deve ritenersi commesso nel primo giorno del mese indicato (cfr. Sez. 6, n. 25302 del 01/04/2021, Niccolai, Rv. 281531 – 01).
Nel caso di specie, dunque, il riferimento è al 1 agosto 2024; essendo stata sporta, la querela, in data 22 novembre 2019, risultava già spirato il termine di legge di tre mesi (cfr. art. 124 cod. pen.) per poter utilmente sporgere la querela che, nel caso di specie, pertanto deve essere considerata tardiva.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, essendo il reato improcedibile per difetto di querela; per l’effetto le statuizioni civili devono essere revocate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso il 13/06/2024