Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11226 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11226 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERVETERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello contro la sentenza proscioglimento pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 612 co.2 cod. pen relazione all’art. 339 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione.
Premesso che l’imputato ha sviluppato quattro motivi di ricorso che deducono rispettivamente:1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per propo impugnazione ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen.; 2) violazione di legge in ordine al giudiz penale responsabilità per il reato di minaccia aggravata; 3) violazione del diritto di difesa p mancata assunzione di una prova decisiva; 4) violazione di legge in relazione all’applicazion della confisca delle armi, segnatamente del fucile.
Premesso, altresì, che solo il primo motivo di ricorso riguarda l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la tardività dell’appello, e che le altre censure sono del tu aspecifiche, perché l’unica valutazione che questa Corte può fare è quella circa la correttezz della dichiarazione di tardività dell’appello.
Considerato che nel primo motivo di ricorso si sostiene che l’appello non fosse tardivo perché la motivazione della sentenza di primo grado non sarebbe stata redatta in maniera contestuale, traendo tale conclusione da un passaggio della sentenza stessa, ove si legge che l’udienza si era tenuta il 2 ottobre 2024 e non il 10 ottobre 2024, data del deposito d motivazione.
Considerato che la doglianza è di carattere processuale, il che legittima questa Corte ad un controllo degli atti, a prescindere dalle ragioni della sentenza impugnata.
Considerato che il controllo degli atti ha condotto a rilevare che la sentenza di primo gra era stata redatta con motivazione contestuale il 10 ottobre 2024 e che quella era effettivamente la data dell’udienza in cui il processo di primo grado si è concluso, mentre l’indicazione d ottobre costituisce un mero refuso dell’estensore della motivazione.
Considerato che l’appello era stato proposto 1’8 novembre 2024, quindi oltre i quindici giorni previsti dall’art. 585 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle’ ammende.
Così deciso il 11 marzo 2026