Tardività della querela: quando il ricorso in Cassazione è un buco nell’acqua
La questione della tardività della querela rappresenta un tema cruciale nel diritto processuale penale, poiché incide direttamente sulla procedibilità dell’azione penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i limiti entro cui tale eccezione può essere sollevata, specialmente in sede di legittimità. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, poiché basato su motivi che non potevano trovare accoglimento davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di truffa (art. 640 c.p.), proponeva ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza era incentrato sulla violazione di legge in merito alla presunta tardività della querela presentata dalla persona offesa. Secondo la difesa, la querela era stata sporta oltre i termini previsti dalla legge.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già affrontato e respinto tale argomento, ricostruendo il momento consumativo del reato di truffa, commesso tramite assegni privi di provvista, e ritenendo tempestiva l’azione della vittima. Il ricorrente, non soddisfatto, riproponeva le medesime argomentazioni dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la natura ripetitiva dei motivi del ricorso e l’impossibilità di procedere a una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni sulla tardività della querela e i limiti del giudizio di legittimità
La Suprema Corte ha innanzitutto qualificato il ricorso come ‘indeducibile’. I motivi presentati non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente spiegato, citando la giurisprudenza di legittimità, come fosse stato correttamente individuato il momento consumativo della truffa, punto di partenza per calcolare il termine per la querela.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il ricorrente, nel contestare la tardività della querela, proponeva una ricostruzione dei fatti ‘alternativa’ a quella accertata in sede di merito. Tale operazione è preclusa in Cassazione.
La Corte ha richiamato una propria precedente sentenza (n. 23689/2021) per sottolineare che, sebbene la procedibilità dell’azione penale sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, quando la determinazione del ‘dies a quo’ (il giorno da cui far decorrere il termine) richiede un ‘giudizio di fatto’, tale valutazione non può essere compiuta per la prima volta in sede di legittimità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge o difetti di motivazione evidenti e non può trasformarsi in un pretesto per ottenere un nuovo esame del merito della vicenda. Chi intende sollevare questioni come la tardività della querela deve farlo con argomentazioni solide nei gradi di merito, dove il giudice ha il potere di accertare e valutare i fatti. Proporre in Cassazione una mera rilettura degli eventi o una ripetizione delle censure già respinte è una strategia destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza della condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso sulla tardività della querela è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: in primo luogo, perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello; in secondo luogo, perché si basava su una ricostruzione alternativa dei fatti, chiedendo alla Corte di Cassazione una valutazione di merito che è preclusa in sede di legittimità.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione la tardività della querela?
Sì, la questione della procedibilità dell’azione penale può essere sollevata anche per la prima volta in Cassazione. Tuttavia, ciò è possibile solo se la decisione non richiede un giudizio di fatto per determinare il momento iniziale del termine (‘dies a quo’), poiché tale accertamento è riservato ai giudici di merito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere i motivi già presentati in appello?
Se il ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice precedente, viene considerato inammissibile. La Corte di Cassazione non riesamina questioni già adeguatamente motivate, ma si concentra su violazioni di legge o vizi logici manifesti della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla tardività della querela quanto al reato di cui all’art. 640 cod. pen., indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 6 della sentenza impugnata ove la Corte, menzionando specificamente la giurisprudenza di legittimità, ricostruisce correttamente il momento consunnativo del fatto dell’ipotesi di truffa commessa mediante il pagamento con assegni privi di provvista;
Considerato, altresì, che la tardività della querela viene dedotta sulla base di inammissibili valutazioni di merito, in quanto basata su una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito. Va, infatti, ricordato che In tema applicazione delle disposizioni di cui all’art. 129 cod. proc. peni, la questione attinente alla procedibilità dell’azione penale è bensì rilevabile d’ufficio in og stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il “dies a quo” non debba essere determiNOME con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità (Sez. 5 – , Sentenza n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 – 01).
A fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritt vigenti in materia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell’a’ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 202-4
Il Consigliere Estensore
Il Presidente