Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 748 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 748 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN LEUCIO DEL SANNIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla parte civile costituita;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio d violazione di legge per omessa declaratoria d’improcedibilità dell’azione penal ragione della tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appel secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3 c proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato n sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestar specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01);
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la tardività della querela n può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di ecc che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non esse stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio” 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438 – 02);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per travisamento della prova post fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 6 nr. 11, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono in una mera e tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 2732 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01) (si vedano, in particolare, pagine 2 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE risulta processuali, la cui ricostruzione non pare affetta da vizi logici ed argoment decisivi, dove si è valorizzata la portata RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona o la loro credibilità nonostante la presenza di lievi discrasie, ritenutinon dec che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappre una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compen motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legitti salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circost assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/201 COGNOME, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 23934201);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d
euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE e che nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv, 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Nulla sulla richiesta di rifusione RAGIONE_SOCIALE spese della parte civile.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.