Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26021 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26021 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 1163/2025
CC – 17/06/2025
R.G.N. 14521/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il 16/10/1975
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga rigettato, con condanna alle spese in favore della parte civile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 07/02/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 16/05/2024, ha riqualificato il fatto ascritto a NOME COGNOME (artt. 646, 61 n. 11, cod. pen.) nella fattispecie di cui allÕart. 640 cod. pen. ed esclusa la contestata circostanza aggravante, ha
rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 640, 646 cod. pen.; la Corte di appello ha errato in diritto non ricorrendo nel caso concreto alcun artificio o raggiro, atteso che il ricorrente svolgeva effettivamente il ruolo di agente assicurativo ed in tale veste aveva anche rilasciato quietanza di pagamento; non si è tenuto conto del fatto che non è inusuale pagare lÕagente piuttosto che direttamente la Compagnia assicurativa. La circostanza rileva anche quanto alla presenza di valida querela, che avrebbe dovuto essere proposta dalla Compagnia e non dal soggetto che aveva consegnato lÕassegno.
2.2. Violazione di legge e violazione di norme processuali quanto alla tardivitˆ della querela anche in relazione al delitto di truffa cos’ come riqualificata la condotta ascritta allo Scuderi; la motivazione della Corte di appello sul punto è apodittica e sostanzialmente omessa, limitandosi a richiamare quanto dichiarato in querela dalla persona offesa, che sosteneva di avere appreso di recente dalla compagnia assicurativa che il premio per lÕanno 2018 non risultava pagato; veniva completamente pretermessa la considerazione del lungo tempo trascorso tra la commissione del fatto ascritto (2018) e la presentazione della querela (2021); sul punto la Corte di appello nulla motiva, semplicemente richiamando la presenza della querela.
2.3. Vizio della motivazione perchŽ omessa sempre in correlazione con il tema della tardivitˆ della querela; dalla comunicazione del 19/11/2021 emerge esclusivamente che lÕassegno era stato incassato dallo Scudieri, mentre nulla è stato affermato quanto alla effettiva consapevolezza della persona offesa in ordine al mancato pagamento del premio, a seguito della condotta asseritamente truffaldina posta in essere dal ricorrente.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Sia il secondo che il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avuto riguardo alle reciproche interazioni, sono complessivamente fondati per le ragioni che seguono; ne consegue lÕannullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
Occorre in via preliminare evidenziare come la Corte di appello, senza sollecitare il contraddittorio tra le parti – non potendosi effettivamente ritenere il fatto per come riqualificato descritto materialmente nella imputazione, nonostante quanto affermato a pag. 3 della motivazione – solo in sede di decisione, in procedimento caratterizzato da trattazione scritta, abbia riqualificato lÕoriginaria imputazione elevata nei confronti dello Scuderi ai sensi dellÕart. 646, 61 n. 11 cod. pen.
Il fatto ascritto per il quale il ricorrente è stato condannato è stato riqualificato come truffa semplice ed è stata esclusa la circostanza aggravante, che la Corte di appello ha ritenuto Òontologicamente inapplicabile vista la mancata diretta correlazione con unÕopera prestata in favore di una societˆ assicurativa di riferimentoÓ. Nel giungere a tale conclusione, tuttavia, la Corte di appello ha omesso di vagliare il tema della procedibilitˆ in relazione alla condotta per come riqualificata, con particolare riferimento alla ipotesi di truffa semplice; tema che era giˆ stato puntualmente introdotto con riferimento alla originaria contestazione, quanto alla tempestivitˆ della querela (presentata nel 2021 in relazione a condotta posta in essere nel 2018) e che viene riproposto e sollecitato in questa sede, in considerazione della ricorrenza di una motivazione sostanzialmente apparente e dunque, di fatto, omessa.
Il motivo sul punto proposto è fondato, non risultando effettivamente valutato il tema devoluto; tema chiaramente rilevante anche in relazione alla intervenuta diversa qualificazione del fatto come truffa semplice. In tal senso, si deve rilevare come dalla considerazione delle due decisioni di merito è riscontrabile esclusivamente che: – la querela è stata presentata in data 20/10/2021; – il fatto imputato, e
riqualificato, risulta commesso in data 08/10/2018; – la persona che aveva consegnato lÕassegno allo Scuderi aveva successivamente ricevuto comunicazione del mancato pagamento della polizza (ma i giudici di merito non hanno individuato specificamente data e momento di tale comunicazione, per come indicato a pag. 3 della sola sentenza di primo grado, che ha affermato in modo generico come Òsuccessivamente il COGNOME riceveva comunicazione dalla compagnia assicurativa circa la mancata corresponsione del premio relativo allÕanno 2018Ó); – la presenza di missiva Unicredit del 19/11/2021, quanto allÕincasso dellÕassegno n. NUMERO_DOCUMENTO da parte dello Scuderi. Non emerge, in altri termini, in modo chiaro e univoco quando la persona offesa abbia avuto conoscenza del fatto come riqualificato, al fine di valutare la tempestivitˆ della querela.
La motivazione sul punto si deve in conclusione ritenere omessa e in parte apparente (non avendo effettivamente affrontato il tema devoluto).
5. La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrˆ conseguentemente affrontare il tema, che comporta un accertamento di merito, nellÕambito della propria piena discrezionalitˆ, quanto alla tempestivitˆ della querela. Il primo motivo resta conseguentemente assorbito. La liquidazione delle spese della parte civile, COGNOME deve essere rimessa al definitivo.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
Rimette al definitivo la liquidazione delle spese della parte civile.
Cos’ deciso il 17/06/2025.
La Cons. Est. NOME COGNOME Turtur
Il Presidente NOME COGNOME