Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nata a PATTI il 04/04/1980 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chies l’annullamento senza rinvio in relazione al capo C) dell’imputazion improcedibilità per difetto di querela con revoca delle statuizioni l’inammissibilità del ricorso nel resto; uditi gli Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME del Foro di Patti per la parte civile NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, deposit conclusioni e nota spese, nonché l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma in difesa di NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnato provvedimento della Corte d’appello di Messina ha riforma la sentenza del Tribunale di Patti, condannando l’imputata alla pena pecuni C 2.000,00 ai sensi dell’art. 52 d.p.r. 274/2000 per il reato di modific stato dei luoghi di cui all’art. 632 cod. pen., così riqualificata la inizi invasione e danneggiamento di proprietà da cui l’imputata era stata asso primo grado. La sentenza di primo grado è stata invece confermata in relazi
due ulteriori imputazioni, concernenti abusi edilizi commessi nella ristruttur di un immobile.
Con il ricorso l’imputata formula tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art.606 lett. d) cod. pen., per mancata valutazione dei seguenti elementi di prova:
documenti e istanza di rinnovazione istruttoria dedotti con memori contenente motivi nuovi, ignorata dalla sentenza d’appello;
mancata rinnovazione dell’istruttoria, richiesta con l’atto d’appello, riassunzione di un testimone, a conferma dell’usucapione di una partic immobiliare ‘contesa’ e con la riassunzione di un testimone su circostanze dimostrare l’epoca di realizzazione degli interventi, risalenti al novembre 20
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lett. b) cod. pen., in relazione all’art. 124 cod. pen. per tardività della querela giacch ex art. 632 cod. pen., commesso, a tutto concedere nel giugno 2018, è s oggetto della querela presentata il 22 giugno 2019.
2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio motivazionale per contraddittorie manifesta illogicità della motivazione che ha ignorato e travisato testimonia documenti acquisiti in primo grado.
Per ragioni di chiarezza e di logica espositiva, appare opportuno pa dall’esame delle questioni attinenti alla imputazione del capo C e, tra ques secondo motivo, per la sua natura pregiudiziale.
Ebbene, sostiene la ricorrente, ancorché si ammettesse la fondatez dell’accusa, la tardività della querela, condizione necessaria per la procedib reato ex art. 632 cod. pen., preclude l’affermazione di responsabilit condanna.
Il rilievo è corretto. In effetti, l’accesso agli atti del processo, co questo caso dalla natura in procedendo della questione di cui trattasi (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, più recentemente, Sez. U n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME non mass. sul punto) consente di rilevare la querela non fu presentata prima del mese di giugno 2019 da parte della pers offesa, poi costituitasi parte civile, a fronte della modificazione dei luoghi almeno un anno prima (giugno 2018) secondo la sentenza stessa, se non settembre 2017, secondo la prospettazione difensiva.
Il reato previsto dall’art. 632 cod. pen. è un reato di regola istant sebbene si sia altresì affermato che esso possa assumere carattere permane allorché il protrarsi della modificazione in alieno sia la conseguenza di un’attività continua o ininterrotta dell’agente (Sez. 2, n. 17439 del 09/04/2019, Di Giro
Rv. 276443 – 01), tuttavia di una tale condotta non v’è traccia né nella se di primo né in quella di secondo grado.
Di qui, l’improcedibilità dell’azione penale per tardività della qu l’annullamento senza rinvio della sentenza in parte qua. In particolare, son da intendersi annullate e revocate, tanto la sanzione di € 2.000,00, irro relazione al reato non procedibile, quanto le statuizioni civili pronunciate i di appello.
Passando al primo ed al terzo motivo di ricorso, se ne rileva la mani infondatezza, con conseguente inammissibilità del ricorso in relazione ad essi
4.1. Con il primo motivo, come detto sopra, si contesta la mancata valutazi di istanze di rinnovazione istruttoria contenute rispettivamente in una mem con motivi nuovi, nemmeno esaminata dalla Corte d’appello, e nell’atto di appel
In proposito appare opportuna una preliminare delimitazione del tema, sì escludere, per evidente superfluità (frustra probatur quod probatum non relevat), le istanze di rinnovazione concernenti circostanze che afferiscono al reato og del terzo capo di imputazione.
Sotto tale prisma, vengono innanzitutto travolte dalla regola euri pluralitas non fit sine necessitate sia la richiesta di rinnovazione indicata nell’intestazione del motivo con la lettera B che quella della lettera C, in dirette a provare circostanze che nulla hanno a che vedere con i contestati edilizi, concentrandosi piuttosto sulle condizioni storiche della disputata ‘pa 6’ nonché sull’epoca della contesa e dell’intervento invasivo dell’altrui prop
Per quanto concerne invece la memoria asseritamente obliterata e le richie ivi contenute, l’accesso agli atti, consentito anche in questo caso alla permette di verificare la fondatezza della tesi difensiva della mancata devolu del documento all’attenzione della Corte d’appello. E tuttavia, l’omissione vitiatur sed non vitíat.
Innanzi tutto, perché, per le ragioni già indicate, è superflua, ai fi decisione che ora la Corte deve assumere, la acquisizione dei quattro docume allegati alla memoria, che descrivono la situazione proprietaria delle partice nulla dicono in relazione alle violazioni edilizie in contestazione.
Residua la richiesta di rinnovazione istruttoria per la riassunzione della testimoniale dell’Ing. NOME COGNOME al fine di provare lo stato di necessi ha imposto gli interventi di rifacimento dell’immobile, per la vetustà delle s e trutture, senza la possibilità di ottenere la preventiva autorizzazione del Genio Civile.
Per affrontare correttamente la dedotta omissione motivazionale, preliminarmente ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di ques Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non m espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, con i moti
nuovi o nelle conclusioni formulate in udienza, quando ne risulti il rigetto motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500).
Con riferimento alla rinnovazione dell’audizione dell’Ing. COGNOME occo allora osservare che la motivazione della Corte d’appello aveva escluso o rilevanza alla evocata scriminante (pg.4) in ragione della esecuzione di ‘ strutturali deliberatamente compiuti in difformità del titolo, essendo il ca pericolante della struttura preesistente noto dall’inizio’. Lo stato di nece come giustificazione, ex ante, dei lavori, quindi, ma come scusa strumentale, elaborata ex post.
Pertanto, in presenza di un giudizio della Corte di merito volto ad esclude radice la tenuta logica della difesa, fondata su un espediente difensivo, m sulla oggettiva realtà dei fatti, eventuali considerazioni difensive non po comunque trovare accoglimento. A ciò va aggiunto che la difesa si limita a riba la tesi dello stato di necessità, senza tuttavia confutare quanto conside motivazione (che, cioè, le condizioni dell’edificio fossero tali da rendere preve ed anzi previsti, ab origine gli interventi che poi sono stati posti in essere in d’urgenza).
4.2 Infine, sul terzo motivo di impugnazione, che deduce contraddittoriet manifesta illogicità della motivazione, frutto, si legge nella rubrica e nel del carente esame se non del travisamento delle testimonianze e dei documen acquisiti nel corso del giudizio, se ne rileva la manifesta infondatezza.
Infatti, lungi dal delineare critiche di legittimità, il motivo si limita a questioni attinenti alla valutazione del fatto senza tuttavia enucleare alc parametri dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., attraverso i qua Corte può esercitare il proprio sindacato sulla motivazione dei giudici di mer proponendo piuttosto una lettura alternativa dei fatti di causa, nella prospet un terzo grado di giudizio di merito, ciò che non è consentito (Sez. U, n. 640 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428).
A fronte di motivazioni del tutto adeguate e congrue tanto in relazione insussistenza dello stato di necessità (come già visto) che in relazio particolare tenuità del fatto (esclusa per l’entità della trasformazione nuova destinazione turistica dell’immobile), il motivo risulta manifestam infondato.
Da ciò, deriva l’inammissibilità del ricorso nel resto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo C) perché reato è improcedibile per tardività della querela.
Revoca le statuizioni civili.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 4 dicembre 2024