Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50102 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50102 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 15/12/2020 dal Tribunale di Biella nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e altri non ricorrenti, qualificando fatto, originariamente contestato come violazione dell’art. 624 bis cod. pen., quale furto aggravato in concorso, con rideterminazione della pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno.
2. NOME COGNOME propone ricorso censurando la sentenza per violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con particolare riferimento all’art. 192 comma 2, cod. proc. pen., nonchè per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di distinzione tra semplice sospetto, indizio ed elemento di prova. La difesa aveva eccepito che i dati dei tabulati telefonici fossero l’unico elemento indiziario a sostegno dell’ipotesi accusatoria e che erano, pertanto, probatoriamente insufficienti a determinare la pronuncia di condanna, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1 -bis, d.l. 30 settembre 2021, n.132 conv. dalla legge 23 novembre 2021, n.178. La Corte di appello ha disatteso l’eccezione ritenendo esistenti più elementi di prova, che tuttavia risultano dal frazionamento dell’unico elemento costituito dai dati acquisiti dai tabulati telefonici, trattandosi di informazioni che discendono da quell’unica fonte.
Con un secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett.b) ed e), cod. proc. pen. con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 58-59 legge 24 novembre 1981, n.689 sulle cause di esclusione dell’applicazione delle sanzioni sostitutive. La Corte di appello, nel negare accesso alla richiesta sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ha travisato il senso e i significato dell’art. 59 della legge n.689/81 in quanto tale norma prevede che la pena non possa essere sostituita nei confronti di una persona che ha compiuto il reato durante l’esecuzione di un’altra pena sostitutiva, quindi introduce un divieto di accesso solo per lo specifico reato consumato durante l’esecuzione di altra pena sostitutiva mentre nel caso in esame la richiesta attiene a un episodio delittuoso del 2012, estraneo a quello commesso in costanza della libertà controllata. Anche il riferimento alla revoca della libertà controllata è del tutto inconferente in quanto il divieto normativo è circoscritto 1:emporalmente nei confronti di chi abbia subito la revoca nei tre anni precedenti e si tratta in ogni caso di un divieto relativo, fatta salva la possibilità di applicare una sanzione sostitutiva più grave di quella revocata. La difesa ritiene errato il richiamo alla pericolosità come elemento impeditivo alla sostituzione della pena detentiva in
quanto il criterio generale di applicabilità delle nuove pene sostitutive è la previsione che tali sanzioni contribuiscono alla rieducazione e che, anche attraverso opportune prescrizioni, prevengono il pericolo che la persona commetta altri reati. Il concetto di pericolosità utilizzato dalla Corte è estraneo alla cornice valutativa dell’art. 58 e fa riferimento a fatti collocati a distanza dieci-quindici anni dal giudizio in esame. Nella valutazione della pericolosità la Corte non si è confrontata con il certificato prodotto dalla difesa, ossia la disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, che aveva dato atto della frequentazione costante e senza alcuna soluzione di continuità sin dal 2017 del COGNOME con significativi esiti di risocializzazione.
NOME COGNOME propone ricorso censurando la sentenza per violazione dell’art. 163 cod. pen. e per l’erronea indicazione, anche con riferimento alla posizione del COGNOME, di una richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità mai formulata, posto che il difensore si era limitato a depositare procura speciale per accettare l’eventuale sostituzione della pena, facendo nelle conclusioni esclusivo riferimento al fatto che il COGNOME non avesse mai usufruito della sospensione condizionale. La Corte di appello non ha fornito motivazione adeguata alla propria decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena né la sostituzione della pena cori i lavori di pubblica utilità, essendosi limitata a elencare i precedenti a carico del prevenuto senza specificarne l’epoca e il contesto, ricavandone una prognosi negativa che si basa su fatti accaduti decenni prima senza considerare la condotta dell’imputato nel tempo intercorso sino all’emissione della sentenza. In particolare, la difesa evidenzia come il COGNOME non abbia riportato condanne nè abbia procedimenti penali pendenti a suo carico dal 2011 e come, anzi, sia stato ritenuto meritevole di accedere all’affidamento ai servizi sociali dal Tribunale di Sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE per un residuo di pena per fatti risalenti sempre il 2011. 4. il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure non superano il vaglio di ammissibilità n quanto risultano pedissequamente reiterative di motivi di appello già ampiamente esaminati, con motivazione esente da vizi, dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.
2. Ai ricorrenti era contestato di essersi impossessati, in concorso con altri complici, di merce caricata sui camion della RAGIONE_SOCIALE; ognuno dei complici guidava i camion con il carico a bordo, dopo essere usciti dai locali dell’impresa proprietaria previa forzatura della porta del cancello per consentire ai mezzi di partire; cagionando alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità con recidiva specifica, reiterata infraquinquennale per COGNOME NOME e con recidiva specifica per COGNOME NOME.
2.1. Il Tribunale aveva accertato che, nella notte tra il 22 e 23 ottobre 2012, erano stati sottratti dal parcheggio della ditta RAGIONE_SOCIALE in Verrone provincia di Biella quattro camion carichi di merce, segnatamente prodotti per animali, pronta per la consegna; un quinto furgone era stato abbandonato con le chiavi inserite perché aveva problemi di accensione; la porta d’ingresso dell’ufficio ove erano custoditi i documenti e le chiavi dei veicoli era stata forzata, così come il cancello elettrico di uscita dei veicoli. Si trattava di merce di valore pari a circa 45.000 euro, come da querela sporta il 23 ottobre 2012 da NOME, amministratore di RAGIONE_SOCIALE Dalla visione dei filmati tratti dall’impianto di videosorveglianza era emerso che, verso le 2,15 del 23 ottobre, sei individui si erano avvicinati ai veicoli nel piazzale di posteggio dopo essersi introdotti dal retro dell’azienda sfondando una barriera di recinzione; prelevate le chiavi e i documenti di trasporto, avevano raggiunto nuovamente i veicoli mettendone in moto quattro e, dopo aver forzato il cancello di uscita, si erano allontanati a bordo dei mezzi mentre due di loro erano rimasti all’interno dileguandosi. Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza presso la società RAGIONE_SOCIALE si era appreso che i veicoli erano entrati in autostrada al casello di Santhià tra le ore 3,19 e le ore 3,22 ed erano usciti tutti al casello di Mercallo sul Masiero in provincia di RAGIONE_SOCIALE tra le 4,10 e le 4,9. Il 24 ottobre uno degli autocarri era stato rinvenuto in Olgiate Olona mentre il 26 ottobre altri due autocarri erano stati rinvenuti in Saronno, parcheggiati davanti a un concessionario di auto; infine, il 29 ottobre era stato rinvenuto il quarto autocarro, sempre in Olgiate Olona, a un centinaio di metri di distanza dal luogo di rinvenimento del primo. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2. Tra gli autori del furto era stato individuato tale COGNOME NOMENOME NOME quale aveva offerto in vendita al rappresentante della «RAGIONE_SOCIALE» di Ghisalba merce proveniente dalla ditta RAGIONE_SOCIALE a prezzo molto conveniente. L’11 settembre 2013 era stata eseguita una perquisizione nei confronti di COGNOME NOME, rinvenendosi parte della merce provento di furto cusodita in un garage pertinente all’abitazione. COGNOME aveva ammesso di aver partecipato al furto con altre cinque persone a lui sconosciute e l’acquisizione dei tabulati del traffico telefonico aveva consentito di individuare i soggetti che in orario corrispondente all’esecuzione del furto avevano avuto contatto con COGNOME e COGNOME, tra i quali
COGNOME e COGNOME. I dati emersi dai tabulati erano corroborati dal rapporto di conoscenza tra COGNOME e COGNOME (i due, pochi mesi prima del furto ai danni della RAGIONE_SOCIALE, avevano commesso un furto in Tradate), dal rapporto di parentela e di frequentazione tra COGNOME e COGNOME.
2.3. Con particolare riferimento al COGNOME, i giudici avevano evidenziato come fosse pregiudicato per reati contro il patrimonio e legato a tale NOME, indicato quale mandante del furto; la sera del furto la sua utenza aveva agganciato le celle presenti nell’itinerario percorso dei furgoni, da ciò desumendosi che fosse uno degli autisti dei furgoni rubati.
E’ ben vero che anche la geolocalizzazione costituisce un dato ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile, dunque un dato che promana dalla medesima fonte delle conversazioni intercettate, ma gli altri elementi di prova che devono, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1 -bis, dl. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, corroborare i dati relativi al traffico telefonico, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicchè possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma ance quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare le acquisizioni inerenti ai predetti tabulal:i telefonici (Sez. 5 n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 – 02).
3.1. In coerenza con tale princìpio, e contrariamente a qJanto sostenuto nel primo motivo di ricorso del COGNOME, che risulta dunque meramente reiterativo di analogo motivo di appello, la Corte territoriale ha diffusamente illustrato quali fossero gli elementi corroboranti i dati provenienti dai tabulati telefonici.
3.2. In particolare, i giudici hanno ritenuto che i legami di tale imputato con soggetti individuati quali partecipi dell’azione criminosa, segnatamente con COGNOME, COGNOME e COGNOME, in assenza di plausibili spiegazioni alternative, comprovasse la partecipazione dell’imputato al furto. Circa l’asserita violazione del disposto dell’art.1, comma 1 -bis, d.l. n.132/2021, vari elementi di prova sono stati ritenuti idonei a comprovare la fondatezza dell’ipotesi di accusa: i dati emersi dalla visione dei filmati e degli accertamenti svolti presso la società RAGIONE_SOCIALE, indicativi del numero dei soggetti coinvolti nell’esecuzione del furto e del percorso seguito dai furgoni; le dichiarazioni di COGNOME, che avevano consentito di ricostruire le modalità del furto e di definire anche la destinazione finale dei furgoni trafugati; i dati ricavati dai tabulati e i contatti nel fratte intercorsi tra COGNOME e COGNOME nell’imminenza dell’orario concordato per l’esecuzione del furto, nonché la collocazione dell’utenza del COGNOME in zona
contigua al luogo del furto in orario prossimo all’uscita dei furgoni dal parcheggio della RAGIONE_SOCIALE. Tali elementi sono stati valutati unitamente alle dichiarazioni rese da COGNOME sulle frequenti visite a Biella del cugino COGNOME e sull’abitudine di andare in giro insieme, nonché alle dichiarazioni rese dal rappresentante della «RAGIONE_SOCIALE» comprovanti la disponibilità in capo al COGNOME di parte della refurtiva e all’accertato rapporto di conoscenza tra COGNOME e COGNOME, altro soggetto coinvolto nel furto. Ulteriore elemento di prova è stata considerata la condivisione di imprese criminose tra COGNOME e COGNOME, anch’egli dichiaratamente partecipe del furto. Sono stati ritenuti, con motivazione congrua, elementi sufficienti a comprovare la responsabilità dell’imputato.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso del COGNOME e al motivo unico di ricorso del COGNOME, la Corte ha messo in luce un giudizio di rilevante pericolosità degli imputati, emergente dal certificato penale, tale da costituire valido argomento ostativo tanto all’applicazione di sanzione sostitutiva quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena.
4.1. In tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 58, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena sostitutiva, è legata ai medesimi criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, tra i quali rientra la capacità a delinquere del colpevole desumibile dalla vita anteatta.
4.2. Con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, occorre, inoltre, ricordare che, pur non sussistendo le condizioni ostative previste dagli artt.163 e 164 cod. pen., cionondimeno rientra nella discrezionalità dell’autorità giudiziaria valutare se il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n.4073 del 23/02/1996, Avena, Rv. 205188). Nel valutare la concedibilità del beneficio, inoltre, il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art.133 cod. pen., potendo limitarsi a menzionare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 37Q70 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 260136; Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, COGNOME, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, COGNOME, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, COGNOME, Rv. 195225).
4.3. La decisione impugnata, che ha formulato per entrambi i ricorrenti una prognosi negativa elencando precedenti condanne per 14 episodi di furto a carico di COGNOME, rimarcando che quest’ultimo ha commesso il fatto per cui si procede un mese dopo aver terminato di espiare la pena per altro reato di furto commesso il 29 febbraio 2012, e sottolineando le condanne precedenti inflitte a COGNOME per violazione della normativa in materia di armi, simulazione di reato e
quattro episodi di furto, nonché per partecipazione ad associazione per delinquere, presenta, dunque, una motivazione congrua e conforme al dettato normativo per cui il giudice deve concedere o negare la pena sostitutiva o la sospensione condizionale sulla base dei criteri di politica criminale che governano l’istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la pronuncia favorevole possa costituire per il condannato una controspinta al delitto, essendo conseguentemente congrua la motivazione del diniego fondata sui medesimi parametri, dai quali al contrario il giudice abbia desunto. un giudizio prognostico sfavorevole.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2023
igl re estensore
Il Presidente