Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41676 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41676 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Modena il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità de ricorso;
udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza per vizio motivazionale.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/02/2025, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 7/7/2021 dal Tribunale di Modena- che aveva dichiarato COGNOME NOME (e il coimputato NOME,) responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 81 cp, 40 d. Igs 540/1995(capo a) e 110 cod.pen. 4 d.lgs 74/2000 (capo b) e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 7.860.000,00 di multa – dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena in ordine al reato di cui al capo 2) in anni 1 e mesi di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’art. 132, 15, par. 1 della Direttiva 2002/58/CE, 1-bis del dl n. 132 del 2021, conv. In I n. 178 del 2021, inutilizzabilità dei tabulati telefonici sulla bas dei quali era stata fondata la responsabilità del ricorrente, quale amministratore di fatto, delle violazioni fiscali.
Premesso che COGNOME NOME era stato condannato per le violazioni fiscali quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, rappresenta che nel corso del giudizio era emersa una dicotomia all’interno della società, con dipartimenti tra loro non comunicanti ed assetti differenti, sia in territorio emiliano che in quello campano; i Giudici di merito, invece, non avevano riconosciuto una insanabile impermeabilità tra i due ambiti operativi, utilizzando unicamente come prova i dati ricavati dai tabulati telefonici in atti; i tabulati telefonici inutilizzabili e, quindi, doveva venir meno la prova che COGNOME fosse amministratore di fatto anche del dipartimento campano della società e, quindi, l’importo a base della contestazione di cui all’art. 4 d,Igs 74/2000, doveva scendere al di sotto della soglia di punibilità, come calcolato dal ct di parte.
I tabulati telefonici, infatti, erano stati acquisiti nel corso delle indag preliminari con decreto del pubblico ministero in base all’art 132, comma 3, d,Igs 196/2003; la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva affermato che l’art. 15, par, 1, della Direttiva 2002/58 doveva essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai da relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale; la Corte di cassazione aveva affermato che la disciplina transitoria introdotta dall’art. 1-bis di n. 132/2021, contempla una regola legale di valutazione della prova che deroga espressamente
al principio del tempus regit actum ed ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che i tabulati telefonici acquisiti in procedimenti penali instaurati prima dell’entrata in vigore del d.l. in questione, possono essere utilizzati come prova a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati nell’art. 132, comma 3, d.lgs n. 196/2003.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale e depositato memoria, nella quale ha dedotto motivo nuovo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per vizio di motivazione della sentenza di appello, lamentando che la Corte di appello non aveva fornito adeguata risposta al motivo di appello che contestava la riferibilità a COGNOME degli affari connessi alla sede di RAGIONE_SOCIALE aperta dal coimputato COGNOME a Torre del Greco.
Il PG ha depositato memoria nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; il difensore del ricorrente ha depositato ulteriore memoria, nella quale ha replicato alla memoria del Pg e ribadito il motivo nuovo, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Deve osservarsi, in premessa, che al momento dell’acquisizione dei tabulati rappresentanti i dati dell’utenza mobile del ricorrente, la relativa normativa, e segnatamente l’art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, prevedeva, al comma 3, che detti dati fossero acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero senza che, da un lato, fossero tipizzati, anche solo con riferimento alla sanzione applicabile, i reati rispetto ai quali ciò fosse possibile o individuate comunque categorie di reati di particolare gravità (risultando dunque detta acquisizione indifferenziata), e, dall’altro, contemplato un controllo dell’autorità giurisdizionale. Solo successivamente la Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Camera, del 2 marzo 2021, NOME COGNOMENOME COGNOME, sia pure in relazione ad un caso riguardante la legislazione dell’Estonia, statuiva che l’art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, letto alla luce degli artt. 7, 8 e 11 e 52, paragrafo 1, CFUE doveva essere interpretato nel senso di ostare a una normativa nazionale che, da un lato, potesse consentire l’accesso di autorità pubbliche a un insieme di dati relativi al traffico telefonico/informatico o di dati rela all’ubicazione delle apparecchiature terminali, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza una specifica delimitazione a “forme
gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica” e dall’altro individuasse nel pubblico ministero, e non in un giudice, l’autorità competente ad autorizzare detto accesso. Veniva così a prospettarsi la questione, già affiorata in precedenza (vedasi Sez. 2, n. 5741 del 2020, Dedey, Ry.278568), della compatibilità o meno anche dell’assetto normativo italiano con i principi di cui alla direttiva citata (considerata in particolare la ordinaria, generale, efficac ex tunc delle sentenze della Corte di Giustizia) nonché della sorte dei dati telefonici acquisiti anteriormente alla pronuncia in oggetto. A tale pronuncia, nelle more comunque valutata da questa Corte come non produttiva, di per sé sola, di immediata applicazione nell’ordinamento giuridico interno (Sez.2, n. 33116 del 07/09/2021, Avram, non massimata), faceva seguito il d.l. 30 settembre 2021, n. 132, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, di modifica del terzo comma dell’art. 132 d. 1gs. n. 196 del 2003; in particolare, per quanto qui di interesse, la novella ha previsto che i dati relativi al traffico telefonic e telematico possono essere acquisiti se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l’accertamento dei fatti. Ha altresì previsto che tali dati siano acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private e che la violazione di tal disposizioni comporti, inoltre, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti (comma 3-quater) L’art. 1, comma 1-bis della legge n. 178 del 2021 di conversione del decreto ha, infine, introdotto una disciplina transitoria consentendo l’utilizzabilità, a caric dell’imputato, dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 132 del 2021, a condizione che questi siano valutati unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’art. 4 cod. proc. pen., e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Tanto osservato, va evidenziato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall’art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021 n. 132, inserito, in sede di conversione, nella legge 23 novembre 2021, n. 178, contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando
espressamente al principio del “tempus regit actum”, ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell’entrata in vigore del citato d.I., sicché questi ultimi possono essere utilizzati carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Sez.3, n. 47034 del 17/10/2023, Rv.285419 – 01; Sez.2, n. 11283 del 03/02/2023, Rv. 284600 – 01; Sez.6, n. 40 del 22/09/2022, dep.03/01/2023, Rv.284104 – 01; Sez.3, n. 11991 del 31/01/2022, Rv.283029 – 01)
E si è precisato che, in tema di acquisizione dei dati relativi al traffic telefonico e telematico, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, di. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. “dati esteriori” delle conversazioni, ai fini del giudizio colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma (Sez.4 n. 50102 del 05/12/2023, Rv. 285469 – 01; Sez.5, n. 8968 del 24/02/2022, Rv.282989 – 02).
4. Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che, nella specie, la Corte territoriale, nel confermare il ruolo dell’imputato quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto suespo evidenziando come il dato tratto dai tabulati telefonici costituisse solo uno dei plurimi elementi di prova che comprovavano che COGNOME NOME fosse colui che effettivamente gestiva l’attività della predetta società, sia con riferimento alla sede principale in Modena che a quella secondaria in Campania.
I Giudici di appello hanno esaminato tutti gli elementi di prova tratti dal complessivo quadro probatorio: dichiarazioni rese dai coimputati COGNOME e COGNOME, riscontrate da quelle del COGNOME, dalle quali emergeva che lo COGNOME era colui che aveva preso l’inziativa della costituzione della società e che allo stesso erano riconducibili tutte le scelte fondamentali e le attività di amministrazione; sommarie informazioni di COGNOME e COGNOME, che riferivano del ruolo gestorio svolto dallo COGNOME; presenza dello COGNOME, impegnato a movimentare quantitativi consistenti di merci, al momento della perquisizione del 14/10/2015; reperimento di materiale contabile riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE in magazzino nella disponibilità dello COGNOME e nella vettura in uso allo stesso; contenuto delle mail estrapolate dal telefono cellulare dello COGNOME, e, in particolare, il riferimento all coordinate bancarie di RAGIONE_SOCIALE; volturazione di sei schede Sinn dallo COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE; apertura della sede secondaria della società in
Campania da parte del consulente contabile e fiscale della RAGIONE_SOCIALE, dott. COGNOME, che agiva di concerto con lo COGNOME, il quale aveva il controllo generale delle attività aziendali.
Da tanto discende, come anticipato, la manifesta infondatezza della doglianza proposta.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza dei motivi proposti, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell’art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/11/2025