Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37470 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte d’appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ; uditi gli AVV_NOTAIO ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento d el ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’ appello di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno di condanna di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso all’estero e in Italia e in particolare in Livorno e COGNOME dal novembre 2011 sino al luglio 2012) (capo A) e al delitto di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 comma 4 e 6, d.P.R. n. 309/90 e art. 3 e 4 legge 146/2006 (commesso all’estero e in Italia in particolare a Livorno e COGNOME il 10 marzo 2012) (capo B), ha rideterminato la pena in anni 8 e mesi 8 di reclusione con conferma nel resto.
Nelle conformi sentenze di merito è stata ritenuta provata la partecipazione di NOME COGNOME (unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti separatamente giudicati) a un’associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente del tipo hashish, importata dal Marocco e trasportata attraverso il territorio francese in Italia, ove veniva rivenduta tramite i canali di spaccio operativi in territorio campano; COGNOME, in seno alla associazione, si occupava del trasporto della droga e della fornitura di apporti logistici ai concorrenti, mettendo a disposizione anche la propria imbarcazione quale mezzo per il trasporto di partite di sostanza stupefacenti in Italia. E’ stato, altresì, ritenuto provato il coinvolgimento di COGNOME in un delitto scopo, consistito nell’acquisto, introduzione nel territorio nazionale, trasporto e detenzione di kg 112,503 di sostanza stupefacente del tipo hashish: introdotta in Italia, la droga, il 10 marzo 2012, era stata trasportata da NOME (e da NOME COGNOME) in COGNOME e qui era stata occultata per poi essere rinvenuta e sequestrata il 3 aprile 2012.
Per quanto di rilievo in questa sede, si deve dare atto che nel processo di primo grado era stata acquisita, ex art. 238 bis cod. proc. pen., la sentenza passata in giudicato che aveva condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e ritenuto accertati i reati contestati al COGNOME.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’ imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 132 comma 3 del d.lgs n. 196/2003 come modificato dall’art. 1 del d.l n. 132/2021 in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici contenenti anche i dati di localizzazione acquisiti da pubblico ministero e non già dal giudice. La Corte di appello ha ritenuta l ‘ analoga censura proposta con i motivi di impugnazione infondata, sul presupposto che la norma transitoria contenuta
nella legge 23 novembre 2021 n. 178, in deroga al principio tempus regit actum , ha convalidato la pregressa modalità acquisitiva effettuata attraverso il decreto motivato del Pubblico Ministero nel caso in cui sussistano, con riferimento al alcuni reati, altri elementi di prova, quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale. Nel caso di specie, secondo la Corte, tali elementi sarebbero ravvisabili nelle sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238 bis cod. proc. pen. e nelle relazioni relative agli appostamenti effettuati dalla polizia giudiziaria. Il difensore rileva in proposito che i citati riscontri non riguardano l’ipotizzato trasporto di stupefacente dal Marocco alla Corsica e da Livorno ad COGNOME, ovvero il reato in ordine al quale era stata formulata la censura, sicché il dato indiziario ricavabile dalla geolocalizzazione RAGIONE_SOCIALE utenze telefoniche in uso a COGNOME e al coimputato COGNOME, nonché dai messaggi scambiati tra quest’ultimo e COGNOME, non sarebbe corroborato da alcun ulteriore elemento di prova. Le sentenze acquisite ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. valgono a documentare solo lo scambio dei messaggi fra COGNOME e COGNOME, insufficiente a dimostrare l’esistenza di un carico di droga trasferito dal Marocco in Corsica e poi dalla Corsica a Livorno. Quanto ai pedinamenti e agli appostamenti, la Corte non avrebbe chiarito a quali atti si doveva fare riferimento, in quanto in merito al trasporto da Livorno ad COGNOME non risulta essere stata compiuta alcuna attività di osservazione.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 495 comma 4 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla limitazione della lista testi depositata dalla difesa, sul presupposto che il quadro probatorio fosse già ‘assolutamente esaustivo, coerente e solido ‘ . Secondo il difensore tale argomentazione sarebbe apparente e apodittica. Invero erano state revocate la testimonianza del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e la testimonianza del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dedotte in ordine ai rapporti commerciali intrattenuti da RAGIONE_SOCIALE anche in territorio marocchino: l’audizione di tali testi avrebbe dimostrato che COGNOME intratteneva con COGNOME rapporti esclusivamente lavorativi e che i contatti con alcuni soci del RAGIONE_SOCIALE erano collegati appunto a ragioni lavorative.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. La Corte aveva fondato la prova del coinvolgimento del COGNOME nei reati a lui ascritti sui seguenti elementi:
-l ‘ intestazione al ricorrente di una imbarcazione che sarebbe stata acquistata per un primo tentativo di prelevamento e trasporto della droga dal Marocco, non andato a buon fine per condizioni meteo avverse. In realtà, in ordine a tale episodio, non era stata raggiunta alcuna prova, meno che mai nei confronti di COGNOME. Dagli atti era emerso solo che la ragione del primo
trasferimento della imbarcazione da Castellamare a Bastia era stata determinata dalla maggiore convenienza dell’ormeggio e che i successivi trasferimenti erano stati determinati da avarie. In ordine al trasporto di droga del marzo 2012, nessun atto di indagine aveva confermato l’utilizzo di tale imbarcazione, che era stata acquistata solo in vista della gestione di un lido in Corsica nell’ambito del quale il natante sarebbe stato utilizzato per gite turistiche; il fatto che nel corso di alcune conversazioni del maggio del 2012 COGNOME avesse riferito ad un addetto alla motonautica di Villasimius che la barca era stata acquistata da COGNOME, a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, non valeva a provare alcunchè;
la partecipazione all’incontro in Roma presso l’ hotel President con NOME COGNOME in data 2 aprile 2012 nel corso del quale COGNOME, COGNOME e COGNOME avrebbero discusso del piazzamento della droga. In realtà, secondo il ricorrente non vi sarebbe alcuna prova della conoscenza da parte di COGNOME dell’oggetto dell’incontro: unici dati certi erano che l’incontro era avvenuto fra COGNOME, COGNOME e COGNOME (peraltro soci in affari del tutto leciti) e che quest’ultimo era stato accompagnato in loco da COGNOME, il quale, secondo quanto da lui stesso dichiarato, si era recato al bar dell’albergo e aveva raggiunto gli altri solo per la cena;
-il tenore della conversazione con il COGNOME del 26 marzo 2012. Secondo la Corte i due avrebbero parlato del viaggio che COGNOME aveva fatto in Marocco, quando in realtà si era trattato solo del dialogo fra un socio, COGNOME, con il dipendente, COGNOME, di altro socio, ovvero COGNOME, tanto più che detto dialogo era transitato su un’utenza che COGNOME utilizzava per lavoro;
-l’ occultamento da parte del ricorrente, insieme a NOME COGNOME, della droga, trasportata insieme a COGNOME. Secondo il difensore non vi era alcuna prova che COGNOME conoscesse il luogo ove la sostanza stupefacente era stata riposta e anzi la conversazione n. 3338 del 7 giugno 2012 fra COGNOME e COGNOME valeva a dimostrare il contrario, giacché in tale occasione COGNOME aveva affermato che ‘neppure NOME lo sapeva che io lo aveva lasciato là, nel ponte’;
-l’acquisto da parte di COGNOME dei biglietti aerei da Cagliari a Napoli per i velisti che avevano portato l ‘ imbarcazione a lui intestata a Villasimius. In realtà COGNOME aveva effettuato tale incombenza su richiesta di COGNOME, quale suo dipendente, nell’ambito del rapporto lavorativo;
-il contenuto della intercettazione ambientale all’interno dell’auto in uso a COGNOME fra questi e COGNOME durante la quale i due parlavano di un campione da prelevare presso il parcheggio di COGNOME di proprietà di NOME COGNOME. In realtà COGNOME aveva spiegato che il campione da prelevare si riferiva alle
‘porte’ in quanto erano sorti contrasti fra la ditta di RAGIONE_SOCIALE e la ditta RAGIONE_SOCIALE.
L’estraneità di COGNOME al contesto associativo sarebbe provata anche dalla circostanza che, dopo che COGNOME, a causa RAGIONE_SOCIALE indagini in corso, aveva avvisato COGNOME di cambiare le utenze telefoniche, COGNOME aveva continuato a utilizzare lo stesso numero di telefono.
Così pure il viaggio dalla Corsica a Livorno e, in macchine separate, da Livorno ad COGNOME di COGNOME e COGNOME non valeva a provare alcunché, non essendo stato dimostrato che in occasione di tale viaggio fosse stata trasportata sostanza stupefacente.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della transnazionalità ex art. 3 e 4 legge 146/2006.
La sussistenza di detta aggravante si fonderebbe esclusivamente sulla considerazione che il reato di cui al capo b) della rubrica sarebbe stato commesso grazie al contributo di un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività illecite in più di uno Stato. In realtà non vi sarebbe alcuna prova della provenienza dal Marocco della sostanza stupefacente, in quanto tale dato era emerso solo nel processo principale, di cui il presente costituisce uno stralcio. Inoltre non era stato accertato che la sostanza stupefacente sequestrata fosse stata fornita grazie all’ausilio di una organizzazione criminale straniera: nessun elemento valeva a dimostrare che, oltre a COGNOME, vi fossero altri soggetti stranieri coinvolti nella vicenda di cui al capo b), né che vi fossero tra i coimputati COGNOME e COGNOME rapporti tali da far desumere che gli stessi agissero in maniera coordinata per il perseguimento di finalità illecite.
3.Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo relativo alla inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti con decreto del pubblico ministero e non già con provvedimento del giudice, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.
E’ noto che ai sensi dell’art. 132, comma 3, del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dall’art. 1 del d.l 132/2021 convertito con modificazione
nella legge 23 novembre 2021 n. 178, per l’acquisizione dei tabulati telefonici e dei dati di geolocalizzazione è necessario il decreto motivato del giudice.
Peraltro in sede di conversione del decreto legge è stata introdotta una norma che detta la disciplina transitoria e stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l n. 132 del 2021 possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati puniti con pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell’art. 4 cod. proc. pen. (oltre che dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono quando la minaccia o il disturbo sono gravi).
A tale norma transitoria si è richiamata la Corte di Appello, che ha rilevato come nel caso di specie sussistessero gli altri elementi di prova rappresentati dalle sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. nei confronti degli altri associati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (nelle quali erano stati ritenuti provati l’associazione finalizzata al traffico di droga e l ‘episodio di importazione di cui al capo b), nonché dall’attività di intercettazione, dall’attività di osservazioni della polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni testimoniali e dalle dichiarazioni dello stesso imputato. Il percorso argomentativo è coerente con il principio per cui in tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. “dati esteriori” RAGIONE_SOCIALE conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell’imminenza dell’orario concordato per l’esecuzione del reato) (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, Rv. 285469 -01; nello stesso senso Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282989 – 02).
Il ricorrente, nel contestare che gli ‘ altri elementi ‘ indicati dalla Corte possano confortare le risultanze ricavate dai tabulati, muove una censura del tutto generica, incentrata su una inammissibile valutazione della consistenza
del quadro probatorio. L’argomento utilizzato dal ricorrente per cui gli altri elementi di prova non riguardavano nello specifico il reato fine contestato al capo b) non tiene conto che, come chiarito, dalle sentenze sopra indicate, i ‘riscontri’ richiesti possono rilevare anche sul piano della mera consequenzialità logica: nel caso di specie, peraltro, la successione cronologica RAGIONE_SOCIALE conversazioni richiamate dalla Corte e il loro contenuto (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata) hanno attinenza specifica anche con l’episodio di importazione e trasporto di sostanza stupefacente effettuato il 10 marzo 2012.
3.Il secondo motivo, incentrato sull’ordinanza di revoca della ammissione di alcuni testi della difesa, è inammissibile.
Nella sentenza di primo grado (pag. 5) si dà atto che, dopo l’esame dei testi dell’accusa erano stati sentiti due testi a difesa e che all’udienza del 24 ottobre 2018 era stata revocata l’ordinanza ammissiva d ell’esame dei rimanenti testi, ‘ divenuto superfluo alla luce RAGIONE_SOCIALE prove documentali e degli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini tecniche captative chieste dalla difesa ‘ .
La Corte di appello ha osservato che rientra nei poteri del giudice del dibattimento limitare la lista testi o revocare l’ordinanza ammissiva RAGIONE_SOCIALE prove, ove sia ritenuto superfluo l’es ame di ulteriori testi, e ha osservato che nel caso di specie tale potere era stato legittimamente e correttamente esercitato dal giudice di primo grado a fronte di un quadro probatorio esaustivo, coerente e solido.
Così ricostruiti i dati di fatto, deve rilevarsi come questa Corte abbia già avuto modo di chiarire che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732 -01; Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680).
Nel caso in esame, dunque, a prescindere dalla valutazione in ordine alla adeguatezza della motivazione adottata dal giudice di primo grado, è dirimente osservare che il ricorrente se ne è lamentato solo con i motivi di appello e, pertanto, quando già si era prodotto l’effetto di sanatoria.
4.Il terzo motivo, incentrato sulla affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto volto a sollecitare un sindacato non consentito.
Le sentenze di merito, da leggere congiuntamente in quanto conformi, contengono una dettagliata indicazione degli elementi (tratti dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, dalle testimonianze assunte e dai servizi di osservazione
come riepilogati nella sentenza di primo grado alle pagg. 7-35 e richiamati dalla sentenza impugnata alle pagg. 13-18) posti a fondamento della affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine ai reati a lui ascritti. La censura del ricorrente, già solo per come è prospettata, ovvero attraverso l’analitica indicazione di tali elementi accompagnata dal giudizio di scarsa significatività, è inammissibile, in quanto inerisce alla valutazione dell’efficacia dimostrativa del compendio probatorio e, in assenza di deduzione di travisamento di tale compendio, mira a sollecitare un sindacato che fuori esce dal perimetro del giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). La censura è inammissibile anche nella parte in cui prospetta una diversa interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, giacché costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01; sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
5.Il quarto motivo, con cui si censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità, è inammissibile per carenza di interesse.
Si deve premettere che tale circostanza è stata ravvisata dal giudice di primo grado, il quale ha dato conto dell’operatività di due distinte organizzazioni criminali, una insediata nel territorio marocchino e l’altra in quello campano con ramificazioni in territorio corso e ha rilevato, altresì, che la dimensione transnazionale del sodalizio era stata accertata processualmente con forza di
giudicato e costituiva, pertanto, un dato storicamente e giuridicamente acquisito nel presente giudizio.
La Corte di appello, pur avendo il ricorrente articolato con l’atto di impugnazione una censura in ordine alla configurabilità di detta aggravante, nulla ha motivato in proposito.
Deve, tuttavia, osservarsi che la Corte, procedendo alla rideterminazione della pena inflitta in primo grado, ha individuato la pena finale nel minimo edittale. Invero il Tribunale aveva riconosciuto a COGNOME le circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto alla contestata aggravante, pur se aveva operato una diminuzione in misura inferiore al massimo consentito, e aveva determinato la pena nel modo seguente: pena base per il reato associativo di anni 10 di reclusione (pari al minimo edittale), ridotta ex art. 62 bis cod. pen. alla pena di anni 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato satellite alla pena di anni 10 di reclusione. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha invece operato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima consentita, addivenendo alla seguente determinazione: pena base per il reato associativo di anni 10 di reclusione (pari al minimo edittale), ridotta ex art. 62 bis cod. pen. alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato satellite alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione.
Alla individuazione da parte della Corte della pena nel minimo edittale, a seguito del riconoscimento della circostanza aggravante della transnazionalità come subvalente rispetto alla ravvisata circostanza attenuante, consegue l’assenza di interesse da parte del ricorrente a coltivare il motivo in esame. Il principio generale, dettato dall’art. 568 comma 4 cod. proc. pen, è quello per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l’attivazione dello strumento di controllo all’esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l’impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv.202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato
vantaggioso», e più di recente Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 in tema di legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato). L’interesse deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione (Sez. U, 7/09/1995, COGNOME; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep.17/02/2012, COGNOME, Rv. 251694).
Proprio in forza di tali principi, secondo l’orientamento maggioritario di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità (Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Rv. 286342 -01; Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144 -01; Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 275962-01; Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, Rv. 269942-01; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Rv. 267442-01; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015, dep. 2016, Rv. 266056-01; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Rv. 264803-01; Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep.2015, Rv. 262022-01; Sez. 1, n. 16398 del 14/01/2008, Rv. 239579-01), ogni qualvolta il ricorso sia volto ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante che sia stata già ritenuta -come nel caso di specie- subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti, non sussiste l’interesse dell’imputato ad impugnare.
Altro indirizzo (v., ad es., Sez. 6, n. 19188 del 10/01/2013, P., Rv. 25507101) ammette comunque l’interesse ad impugnare, pur a fronte dell’anzidetto giudizio di subvalenza, quando l’aggravante, in quanto indice della gravità del fatto abbia avuto una qualche concreta influenza sulla determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., anche a prescindere dagli esiti del giudizio di bilanciamento.
Nel caso di specie, come detto, i giudici hanno applicato la pena nel minimo edittale e, a seguito del giudizio di prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della transnazionalità, hanno operato la diminuzione massima consentita.
Il ricorrente, d’altronde, non ha indicato un interesse concreto e attuale alla eliminazione della statuizione relativa alla circostanza aggravante, tale non potendo intendersi quello evocato dal difensore in sede di discussione e ricollegato ad eventuale futuro provvedimento di clemenza che potrebbe escludere dal suo ambito di applicazione i reati aggravati ex art. 3 e 4 legge n. 146/1990.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere