Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8575 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8575 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d’appello di Perugia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Perugia ha confermato (salvo che con riferimento a ll’applicazione delle pene accessoria) la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Terni nei confronti di NOME COGNOME, in relazione a diciotto furti in abitazione (consumati e tentati), rispetto ai ventuno allo stesso originariamente ascritti, commessi in Terni, San Gemini (Tr), Magliano Sabina (Ri), Riano (Rm), Roma, Monterotondo (Rm) e Forano (Ri), tra l’ ottobre 2020 ed il maggio 2021.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, per i capi da 2 a 12 e da 15 a 21, poggiasse su un compendio
probatorio costituito dalle risultanze dei tabulati del traffico telefonico dell’utenza ritenuta nella disponibilità del ricorrente e da ulteriori elementi di prova, atti a confortare i c.d. ‘dati esteriori’ delle conversazioni, come richiesto dalla norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1 -bis del d.l. 30 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021 n. 178 e, in particolare, dalle registrazioni di telecamere situate in prossimità dei luoghi dei furti, intercettazioni telefoniche, dal riconoscimento personale dell’imputato da parte dei testi di p.g.
Il ricorso proposto dai difensori di fiducia del COGNOME si articola in quattro motivi, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari alla motivazione come previsto dall’art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.), perché la Corte di appello sarebbe pervenuta alla conferma della sentenza di condanna di primo grado in assenza di elementi probatori tali da superare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato.
Per tutti gli episodi in contestazione, infatti, l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente poggerebbe solo sulla sua ritenuta presenza, il giorno dei fatti, in prossimità dei luoghi dei furti, ricavata dai dati dei tabulati telefonici e, solo in alcuni casi, dalla registrazione dei passaggi delle autovetture, ritenute nella sua disponibilità, ripresi da telecamere ivi installate, senza tener conto di possibili spiegazioni alternative legate all’attività di compravendita di auto usate d a parte d ell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo viene lamentato il vizio di illogicità della motivazione, per aver la Corte di appello ritenuto utilizzabili i risultati dei tabulati telefonici pur in assenza di ulteriori elementi di riscontro, in violazione di quanto stabilito dalla disciplina transitoria della legge n. 178 del 2021, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e senza, per di più, tener conto della non piena affidabilità delle localizzazioni ricavate dall’aggancio delle utenze mobili alle celle telefoniche dislocate sul territorio.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili, in quanto atti irripetibili, una serie di atti di polizia giudiziaria in realtà privi di tale carattere e dunque non acquisibili in dibattimento senza il consenso della difesa, come alcune relazioni di servizio della polizia giudiziaria, atti di osservazione, controllo e pedinamento e l’informativa finale di reato, sebbene solo nella parte, ritenuta documentale dalla Corte di appello, costituita da «rilevazioni cartografiche, immagini estrapolate dai filmati, rilevazioni dei tabulati».
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo si deduce vizio di motivazione per non avere la Corte di appello di Perugia fornito risposta alla doglianza relativa
all’assenza di giustificazione dell’entità degli aumenti a titolo di continuazione per i reati satellite, parificando, sul piano sanzionatorio, episodi caratterizzati da differente gravità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché deducono entrambi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente sulla base di elementi insufficienti, in assenza di ‘ ulteriori elementi di riscontro’ ai dati ricavabili dai tabulati acquisiti, in violazione, dunque, anche di quanto stabilito dalla disciplina transitoria della legge n. 178 del 2021.
2.1. I motivi non sono fondati. Con il decreto-legge del 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021 n. 178, come noto, è stato modificato l’articolo 132 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. ‘codice della privacy’) e dettat a una disciplina di maggiore garanzia per l’acquisizione dei dati di traffico ‘esterno’ telefonico e telematico a fini di indagine penale (‘tabulati’), limitando la possibilità di acquisizione solo in relazione a reati ‘gravi’ (sanzionati con la pena dell’ ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni) e prevedendo il necessario intervento autorizzativo del giudice.
L’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178 del 2021, di conversione del decreto legge, ha poi introdotto una disciplina transitoria consentendo l’utilizzabilità, a carico dell’imputato, dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2021, sempre che si proceda per reati sanzionati con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni (oltre che nei casi di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi), e che tali dati vengano valutati ‘ unitamente ad altri elementi di prova ‘.
Questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla possibile natura dei dati di riscontro, ha sin da subito precisato che gli “altri elementi di prova”, che devono confortare i cd. dati “esteriori” delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e
idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285469 01; Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282989 -02).
Tra i riscontri di carattere logico, nel caso di realizzazione di una pluralità di reati, deve ritenersi ricompresa anche la possibilità di enucleare una serie di elementi comuni, connotati da significativa specificità (come ad esempio le identiche modalità esecutive, la prossimità dei luoghi di commissione dei fatti, la concentrazione degli stessi in un lasso temporale ristretto, l’ utilizzo di medesimi mezzi, ecc.), che dimostrino l’identità dell’autore dei diversi fatti sulla base di una valutazione unitaria e non frammentabile di una determinata vicenda.
In altri termini, una volta accertata, grazie ai dati esterni del traffico telefonico o telematico, la presenza di un soggetto sul luogo e nel tempo di commissione di due reati tra loro strettamente connessi, se per uno solo dei due episodi vi sono elementi di riscontro oggettivo che provino la commissione del reato da parte di un determinato soggetto , per l’altro reato , ‘l’ulteriore elemento di prova’ , da coniugare al dato ricavato dal tabulato, potrà anche essere costituito dalla razionale riconducibilità dei due reati allo stesso autore, secondo un modello di ragionamento inferenziale non dissimile da quello pacificamente utilizzabile per valutare in modo unitario le dichiarazioni di un teste assistito in relazione ad una pluralità di fatti-reato, alcuni dei quali non autonomamente riscontrati ma strettamente collegati ad altri che, invece, lo sono (in relazione a tale ultimo punto, vi veda esemplificativamente Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367 -01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265355 -01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713 -01).
2.2. Ebbene, venendo alla vicenda in esame, deve rilevarsi che sia dalla sentenza di primo grado che da quella della Corte di appello (che si integrano vicendevolmente, secondo il modello della ‘doppia conforme sentenza di condanna’, più volte posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a decisioni tra loro conformi e basate sul medesimo percorso valutativo, si veda Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 -01) emerge che i dati di traffico telefonico e telematico riguardanti il ricorrente, come ricavati dai tabulati acquisiti, sono stati valutati unitamente ad una pluralità di elementi di riscontro, relativi sostanzialmente a quasi tutti i furti in abitazione per i quali vi è stata condanna, inquadrabili, con evidenza, in un contesto unitario di progettazione ed esecuzione che viene invece indebitamente frammentato dal ricorrente.
Deve preliminarmente rilevarsi che al NOME sono state attribuite, in modo tutt’altro che ‘apodittico’ (come lamentato dalla difesa) , ma con certezza, sia utenze telefoniche che autovetture: l’utenza NUMERO_TELEFONO (come emerge dalla
sentenza di primo grado) era intestata all’imputato e d in suo uso, come desumibile dal fatto che, nelle conversazioni intercettate su tale utenza, fosse stata riconosciuta la sua voce e abbondassero i riferimenti alla sua identità; analogamente per la sim NUMERO_TELEFONO.7825491 (intestata a soggetto fittizio) veniva riconosciuta la voce dell’imputato ed il COGNOME veniva spesso indicato con il proprio nome di battesimo; altre utenze telefoniche, indicate nelle sentenze di merito, erano poi certamente in uso allo stesso COGNOME o a soggetti a lui strettamente legati, come dimostrano i frequentissimi contatti tra le varie Sim.
Relativamente ai veicoli, l’autovettura BMW TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO era intestata alla compagna dell’odierno ricorrente, il quale, in data 16.12.2020 (ovvero nello stesso periodo dei furti) veniva identificato a bordo dell’auto; altre auto nella disponibilità del ricorrente erano una Alfa 156 TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, al cui interno l’imputato veniva riconosciuto dal teste di p.g. COGNOME in occasione della perpetrazione dei quattro furti del 2 dicembre 2020, ed una Renault Clio, al cui interno il NOME veniva identificato in occasione di controlli avvenuti il 12 aprile e 9 maggio 2021.
Partendo dai quattro furti (consumati o tentati) perpetrati il 2 dicembre 2020, in località tra loro vicine e a poche ore di distanza l’uno dagli altri (capi 12 , 13, 14 e 1 5), i dati ricavati dal tabulato telefonico dell’utenza intestata al ricorrente, che lo collocano prima sul percorso tra Roma (luogo di sua dimora) e la provincia di Terni, ove venivano consumati i furti, e poi nei pressi di una delle abitazioni svaligiate, sono stati riscontrati dalla deposizione di un teste (vicino di casa di una delle persone derubate) che aveva visto uno dei malfattori scappare da una delle case svaligiate e salire a bordo d ell’ TARGA_VEICOLO. Poco dopo, come riferito in dibattimento dal teste di p.g. COGNOME, una pattuglia delle forze dell’ordine intercettava l ‘ autovettura, l’agente di p.g. riusciva ad aprire la portiera e a riconoscere il NOME come uno degli occupanti, i quali, tuttavia, riuscivano comunque a darsi alla fuga. L’auto, con all’interno arnesi atti allo scasso, veniva poi rinvenuta qualche ora dopo in diversa località, ove insiste una cella telefonica, agganciata quella notte dall’utenza del NOME.
Per i capi 6, 7, 8, 9 e 11 l’aggancio, da parte dell’utenza del ricorrente, delle celle posizionate lungo il percorso dalla sua dimora sino alle abitazioni oggetto dei furti, in orari pienamente compatibili con quelli di consumazione dei reati (quasi sempre in tarda serata), sono suffragati dall’accertata presenza suoi luoghi dell’autovettura TARGA_VEICOLO ( come detto, certamente in uso all’imputato), ripresa dalle telecamere situate lungo il percorso e nelle immediate adiacenze delle abitazioni e notata anche da un teste.
In relazione ai furti di cui ai capi 16, 17, 18 e 19, perpetrati tra la tarda serata del 22 e le prime ore del 23 aprile 2021, la presenza sul luogo dei furti da parte del COGNOME è stata accertata anche attraverso il servizio di cd. positioning che, nelle
more, era stato attivato sull’utenza del ricorrente (si veda p. 6 della sentenza di primo grado), nonché dalle intercettazioni telefoniche. In relazione a tali fatti, tra l’altro, emerge che il COGNOME , dopo aver raggiunto dalla sua abitazione il grande raccordo anulare, alle 20.23 disattivava la propria utenza ordinaria (spegnendo l’apparecchio cellulare, che veniva riacceso solo alle 04.58 del giorno seguente) e, contestualmente, attivava l’utenza NUMERO_TELEFONO (a lui certamente in uso per quanto osservato in precedenza) per raggiungere i luoghi dei furti.
Grazie alle intercettazioni attivate venivano altresì captate delle conversazioni nelle quali il COGNOME ed i suoi complici, in piena notte, si scambiavano informazioni sui furti in quel momento in corso, come dettagliatamente ricostruito dal Tribunale di Terni (si veda p. 6 della sentenza di primo grado).
Identiche accortezze (spegnimento dell’utenza ufficiale e attivazione di quella intestata al prestanome) venivano utilizzate anche per il furto di cui al capo 20, in relazione al quale, tra l’altro, risulta intercettata altra conversazione, nella quale il COGNOME comunica al proprio interlocutore che quella notte avrebbe dovuto recarsi ‘a lavoro’ e che sarebbe rientrato la mattina seguente; mentre per il capo 21 la presenza sul luogo del furto del NOME è confermata dai dati del rilevatore gps posizionato sulla Renault Clio e del controllo subito dal ricorrente ad opera delle RAGIONE_SOCIALE orze dell’ordine nella stessa data del furto , ulteriormente confermata anche da altra intercettazione telefonica (si veda p. 7 sentenza di primo grado).
Per i residui capi di imputazione sarebbe riduttivo ritenere che la responsabilità dell’imputato sia stata ricavata dal mero dato della sua presenza nelle date di consumazione dei fatti in località prossime a quelle dei furti, perché in realtà, come evidenziato in entrambe le pronunce dei giudici territoriali, è stato ricostruito, a posteriori, tutto il tragitto percorso dall’imputato, partendo dalla propria abitazione, sita in Roma, per raggiungere i luoghi di commissione dei fatti, ove è stata accertata la sua permanenza nei pressi delle abitazioni delle persone offese esattamente per il tempo strettamente necessario alla consumazione dei furti o poco più (come nel caso relativo al capo 2).
Tali risultanze, inoltre, non possono essere interpretate in modo avulso rispetto a quella che è risultato essere il modus operandi del ricorrente in tutti gli altri episodi delittuosi, assolutamente analoghi per tipologia, oggetto del reato, località interessate, modalità di esecuzione dei furti, ecc., né rispetto al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali emerge che il COGNOME, in quel periodo, era stabilmente dedito alla consumazione di furti in abitazione.
Oltre alle conversazioni già citate in relazione ai singoli capi di imputazione, il Tribunale di Terni ha evidenziato, ad esempio, quelle capate sull’utenza in uso alla compagna del COGNOME in data 10 aprile e 6 maggio 2021, dalle quali emerge che la donna fosse ‘preoccupata’ per la rischiosa attività cui si era dedicato il compagno
(p. 3 sentenza di primo grado). Elementi che riscontrano pienamene, sul piano logico, i precisi dati ricavabili dall’esame dei tabulati telefonici e telematici.
Tutte le doglianze difensive sviluppate nel ricorso, relative alla non piena affidabilità dei dati dei tabulati e circa la possibile ‘coincidenza’ del dato della presenza sul luogo dei furti del COGNOME nell’espletamento della sua attività di rivendita di auto usate, sono state confutate, con argomentazioni esaustive e pienamente logiche, sia dal Tribunale di Terni che dalla Corte di appello di Perugia, avendo i giudici territoriali evidenziato che tale attività era stata indicata in modo estremamente generico dal ricorrente e che, in ogni caso, al di là dell’inverosimiglianza della commissione di diciotto furti in abitazione esattamente nelle località in cui il NOME si era recato e nelle stesse ore, la maggior parte degli stessi risulta commesso in orari (serali e notturni) incompatibili con lo svolgimento dell’attività lecita indicata, senza altresì contare gli elementi, del tutto inequivocabili, che possono essere tratti dai quattro furti realizzati il 2 dicembre (ove uno degli occupanti della BMW nera tg. TARGA_VEICOLO , in uso all’imputato, veniva sorpreso a scappare da una delle abitazioni svaligiate) o dalle ricordate conversazioni telefoniche intercettate.
I motivi di ricorso non si confrontano adeguatamente con la motivazione delle sentenze di merito e ripropongono questioni già esaustivamente vagliate.
Il terzo motivo di ricorso è in parte vago ed infondato per la sua parte determinabile.
Il ricorrente lamenta che i giudici di merito avrebbero ritenuto irripetibili (e dunque acquisibili al fascicolo del dibattimento, anche senza il consenso della difesa) una serie di atti che non avrebbero in realtà tale caratteristica.
Al di là del fatto che il ricorrente non specifica in quale misura la pretesa inutilizzabilità di alcuni atti inciderebbe sull’accertamento effettuato dai giudici di merito (come invece prescritto a pena di inammissibilità del motivo da questa Corte, si veda Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 -01), la stessa individuazione degli atti è generica.
Nella parte espositiva del motivo viene, infatti, fatto riferimento al genus di ‘relazioni di servizio’ , notoriamente riferibile ad un’ampia categoria di atti dal contenuto molto diverso e, dunque, sottoposti a diverso regime di acquisizione, (cfr. Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, C., Rv. 276081 – 01). L ‘unico riferimento più concreto è il richiamo al contenuto della p. 4 della motivazione della sentenza impugnata, ove tuttavia si precisa che gli atti di polizia giudiziaria, della cui acquisizione la difesa si doleva con i motivi di appello, erano stati acquisiti solo al fine di evitare lo scorporo della parte strettamente ‘ documentale ‘ e limitatamente ad essa ( ‘ rilevazioni cartografiche, immagini estrapolate da filmati, rilevazioni di
tabulati ‘ ), mentre, in relazione ai servizi di osservazione, pedinamento e controllo, ne era stato acquisito solo uno, quello relativo al servizio del 9 maggio 2021.
3.1. Tenendo dunque conto delle indicazioni fornite dalla Corte di appello di Perugia, non contestate ed anzi richiamate dal ricorrente, deve rilevarsi, anzitutto, che i rilievi cartografici e le immagini tratte da filmati rientrano perfettamente nella definizione codicistica di documenti, ovvero «scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo».
Nella giurisprudenza di questa Corte, del resto, non è stata mai minimamente posta in discussione la possibilità di acquisire riprese video (ed immagini da esse estrapolate), sia nel caso di riprese effettuate al di fuori e a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale (come nel caso in esame, trattandosi di filmati registrati da telecamere di sicurezza installate sui luoghi dei fatti), sia di video registrati in luoghi aperti al pubblico da parte della stessa polizia giudiziaria nell’ambito dell’a ttività di indagine, potendo, al più, porsi una questione di distinzione tra documenti e prove atipiche (sul punto ex multis Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, COGNOME, Rv. 234267 -01; Sez. 2, n. 47875 del 19/10/2023, COGNOME, Rv. 285439 -01; Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, COGNOME, Rv. 282164 -01; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279345 -01).
Medesime considerazioni valgono per i rilievi aerofotogrammetrici o satellitari, (Sez. 3, n.48178 del 15/09/2017, COGNOME; Rv. 271313 -01; Sez. 3, n. 27118 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 264021 -01; Sez. 5, n. 7585 del 11/01/2011, COGNOME, Rv. 249512 -01; Sez. 3, n. 19968 del 16/04/2008, Milazzo, Rv. 240048 -01) e per cartografie, planimetrie, mappe, per le quali può eventualmente porsi solo un problema di affidabilità della ricostruzione della conformazione del territorio o di un immobile.
Anche in ordine alle ‘rilevazioni dei tabulati’ , è del tutto pacifica la loro acquisizione in dibattimento nel rispetto di quanto attualmente previsto dalla disciplina dettata dall’art. 132 del cd. codice della privacy e della normativa transitoria in precedenza ricordata.
La Corte di appello di Perugia, tra l’altro, ha precisato che i ‘tabulati’ sono stati acquisiti nella loro integralità in un supporto CD, mentre la doglianza difensiva circa l’opportunità di richiedere ai verbalizzanti precisazioni e chiarimenti avrebbe semplicemente dovuto indurre la difesa a chiederne tempestivamente l’escussione.
3.2. Solo in relazione ai verbali di osservazione, pedinamento e controllo, in passato si sono registrate posizioni diverse, in giurisprudenza, sulla possibilità della loro acquisizione quali atti irripetibili, ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
A fronte di alcune pronunce di segno contrario, l’ultima delle quali risale nte a oltre 20 anni fa (Sez. 6, n. 39230 del 08/06/2004, COGNOME, Rv. 230375 -01), l’orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene che i verbali di appostamento, pedinamento ed osservazione siano atti irripetibili e siano dunque acquisibili al fascicolo del dibattimento anche in assenza dell’accordo delle parti ( Sez. 3, n. 44413 del 09/11/2011, A., Rv. 251613 -01; Sez. 5, n. 39995 del 12/10/2005, COGNOME, Rv. 232380 -01; Sez. 2, n. 2353 del 12/01/2005, Ara, Rv. 230618 -01).
Le Sezioni unite si sono poi occupate del tema in due occasioni.
In una prima pronuncia – Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212758 -01 – hanno posto in evidenza che «I verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 431, lett. b), c.p.p. (Nell’occasione la Corte ha precisato che l’irripetibilità deriva dall’impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto temporale, spaziale e modale non rinnovabile, la quale verrebbe altrimenti dispersa ai fini probatori)».
In una seconda decisione, al fine di meglio precisare i criteri di distinzione tra atti ripetibili ed irripetibili, il massimo consesso nomofilattico ha chiarito che «Non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, COGNOME, Rv. 234906 -01).
Nella motivazione di tale ultima sentenza, invero, vi è un passaggio che potrebbe dal luogo ad equivoci, nella parte in cui una serie di attività investigative (di osservazione, constatazione, ecc.) vengono indicate come generalmente ‘ripetibili’ in dibattimento, attraverso la deposizione dell’agente di polizia giudiziaria, senza la ‘ perdita di informazioni probatorie genuine ‘ . Immediatamente dopo, tuttavia, le stesse Sezioni unite aggiungono che «se però, nel corso di queste attività, sorge la necessità di documentare una situazione modificabile dei luoghi, delle persone o delle cose i relativi rilievi possono assumere natura di atti non ripetibili e (per questa sola parte) divenire inseribili nel fascicolo per il dibattimento», con ciò ribadendo che, a l di là della denominazione dell’atto e delle esemplificazioni richiamate, ciò che qualifica un atto come irripetibile è la possibilità di riprodurlo in dibattimento senza la «perdita dell’informazione probatoria e della sua genuinità».
Principio che è stato ribadito anche nelle pronunce più recenti delle Sezioni semplici, che hanno altresì posto in evidenza il carattere più apparente che reale del contrasto interpretativo sopra segnalato: «La relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un’attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo per il dibattimento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all’ufficiale di polizia giudiziaria o consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini. (Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, C., Rv. 276081 -01, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva qualificato come atto irripetibile, utilizzandola per la prova del tempus commissi delicti , una relazione di servizio attestante la mera constatazione e acquisizione della notizia di reato).
3.3. Orbene, posto che la risoluzione della questione relativa alla natura dei verbali di osservazione e pedinamento è del tutto irrilevante nel caso di specie riguardando un singolo servizio di osservazione, quello del 9 maggio 2021, non determinante ai fini dell’accertamento della responsabilità del COGNOME per il corrispondente capo 21 dell’imputazione , ricavabile in realtà dai dati di aggancio della sua utenza a celle telefoniche situate in prossimità del luogo di commissione del fatto, all’identità del le modalità esecutive del furto rispetto agli altri accertati e alla captazione di alcune conversazioni telefoniche sull’utenza in uso alla compagna del ricorrente (come spiegato a p. 7 della sentenza de Tribunale di Terni) – questa Corte ritiene di dover ribadire che, anche alla luce del criterio discretivo sostanziale dettato dalle Sezioni unite del 2006, i verbali di osservazione, controllo e pedinamento, salvo che non si esauriscano nell’acquisizione della notizia di reato o nella mera narrazione dello sviluppo delle indagini, assumano il carattere della irripetibilità nella parte in cui forniscono una descrizione di una situazione, soggetta a mutamento, secondo una precisa scansione spazio-temporale, come percepita in un determinato momento e consacrata in un atto redatto contestualmente (o immediatamente dopo), e ciò in quanto la rievocazione di tale attività mediante l’esame testimoniale del teste determinerebbe inevitabilmente una perdita di informazioni rilevanti e ne comprometterebbe la sua genuinità.
Il nostro codice di rito, come noto, non fornisce una definizione di ‘atti non ripetibili’, eppure, all’art. 431, comma 1, prevede espressamente che ‘i verbali di atti non ripetibili’, compiuti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal difensore, debbano essere acquisiti al fascicolo del dibattimento.
La norma fa ovviamente riferimento all’irripetibilità genetica (giacché per quella sopravvenuta sarà eventualmente applicabile l’art. 512 cod. proc. pen.) e fornisce comunque una prima indicazione rilevante nella parte in cui detta, per l’attività della polizia giudiziaria (oltre che del P.M. e della difesa), una disciplina differente rispetto a quella degli altri soggetti eventualmente da escutere in dibattimento.
Mentre infatti l ‘acquisizione di informazioni da parte di un teste comune dovrà necessariamente avvenire con la sua escussione in dibattimento nel rispetto del l’ oralità e nel contraddittorio tra le parti , come consacrato nell’art. 111 della Cost., per le attività della polizia giudiziaria il codice di rito stabilisce che quelle ‘irripetibili’ sono trasfuse in verbali direttamente acquisibili.
Pacificamente ‘irripetibili’, secondo la dottrina e la giurisprudenza, sono i verbali di perquisizione, di sequestro, di arresto, di fermo, di ispezione di luoghi o persone (solo a titolo esemplificativo, Sez. 5, n. 15800 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275630 – 01; Sez. 3, n. 2576 del 06/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275739 – 01; Sez. 4, n. 14588 del 14/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269850 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 32343 del 13/06/2007, COGNOME, Rv. 237075 – 01; Sez. 6, n. 7045 del 12/03/1996, P.m. in proc. Deiana, Rv. 205443 – 01).
Volendo enucleare un carattere comune di tali atti, lo stesso sembra ravvisabile nel fatto di avere un contenuto meramente descrittivo di una situazione constatata dall’operante nella sua oggettività e riprodotta in un atto che ne preservi il più possibile la genuinità, rispetto al pericolo di alterazione derivante dalla mutevolezza della situazione osservata.
Qualsiasi attività di polizia giudiziaria, ovviamente, potrebbe essere descritta dall’operante a distanza di tempo (eventualmente avvalendosi della consultazione degli atti sottoscritti) ma, in relazione a specifiche attività, nelle quali assume particolare rilievo collocare un intervento in una precisa cornice spaziale e temporale o precisare la scansione degli eventi (la privazione della libertà personale di un soggetto, le attività di ricerca e di rinvenimento di un oggetto ritenuto significativo sul piano probatorio, la descrizione di un luogo destinato a mutare), deve ritenersi che il legislatore abbia ritenuto più affidabile l’acquisizione della descrizione dell’evento effettuata nell’immediatezza, rispetto alla sua rievocazione a distanza di tempo.
Le attività di osservazione e pedinamento, compiute dalla polizia giudiziaria, presentano dei caratteri perfettamente sovrapponibili a quelli degli atti irripetibili sopra indicati (in particolare ai verbali di ispezioni di luoghi e persone) e con sistono, in linea generale, in un’asettica e non valutativa descrizione di ciò che il verbalizzante percepisce in un determinato momento e del verificarsi di
determinati eventi secondo una precisa (e tendenzialmente rilevante) scansione temporale.
Si tratta di una sorta di ‘fotografia’, in forma narrativa, di ciò a cui il verbalizzante ha assistito e che è stato immediatamente trasfuso in un atto (il più delle volte, tra l’altro, corredato proprio da rilievi fotografici o video a supporto del servizio) che ha connotati di genuinità e completezza evidentemente non comparabili rispetto alla sua rievocazione postuma.
Le attività di osservazione e pedinamento catturano infatti eventi unici, dinamici e non ripetibili in futuro, rievocabili solo con un elevato rischio di omissioni, distorsioni e suggestioni (anche alla luce dell’esito delle indagini) , direttamente proporzionali alla complessità del servizio espletato.
La rievocazione di tale attività in dibattimento, infatti, si tradurrebbe di fatto o in una sostanziale rilettura dell’atto redatto all’epoca, ai sensi dell’art. 499, comma 5, cod. proc. pen. (con un rispetto meramente apparente dell’oralità) oppure in un resoconto approssimativo, se non addirittura parziale o alterato, dell’attività espletata, con un concreto rischio di ‘perdita’ di informazioni rilevanti , che costituisce la giustificazione essenziale posta alla base della previsione della categoria di atti irripetibili, secondo le stesse Sezioni unite di questa Corte, ed in contrasto con l’espressa previsione normativa di atti che, per il loro contenuto di irripetibilità, sono acquisibili al fascicolo del dibattimento.
Naturalmente, così come per l’acquisizione di qualsiasi altro verbale di atto irripetibile, nulla vieta di richiedere l’escussione del verbalizzante che ha proceduto al servizio di osservazione e pedinamento, laddove vi sia la necessità di ottenere informazioni aggiuntive e precisazioni; escussione a cui invece la difesa, nel caso in esame, di fatto rinunciava, non opponendosi alla richiesta di revoca della deposizione testimoniale dei verbalizzanti avanzata dal P.M., come si ricava dalla lettura dei verbali del procedimento.
Il motivo deve pertanto ritenersi infondato.
Anche il quarto motivo, con cui ci si duole della mancata motivazione da parte dei giudici territoriali in ordine all’entità dell’aumento di pena per ciascun reato satellite, è infondato.
Questa Corte, come noto, ha più volte posto in evidenza che « In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Le stesse Sezioni unite hanno tuttavia precisato che la motivazione sull’aumento di pena per i reati satellite è correlato all’entità degli stessi ed è
funzionale a garantire che vengano rispettati il rapporto di proporzione tra le pene, i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e l’applicazione della disciplina del cumulo giuridico delle pene in luogo di quello materiale.
L’impegno motivazionale richiesto, pertanto, è direttamente proporzionale all’entità degli aumenti di pena.
In linea con quanto stabilito dalle Sezioni unite, si è dunque posto in evidenza che «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 01); e che «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800 – 01).
Nel caso in esame, come emerge dal ricorso, il COGNOME lamenta il fatto che il Tribunale di Terni, una volta individuato il reato più grave, abbia poi applicato per ogni reato satellite (tutti da furti in abitazione, consumati o tentati, talvolta pluriaggravati dalla violenza sulle cose, dalla cd. ‘minorata difesa’ e dal fatto di essere stati commessi in almeno tre persone) un aumento omogeneo, distinguendo solo tra reati consumati e tentati.
Dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge che il Tribunale di Terni, dopo aver fatto riferimento ai «criteri di cui agli articoli 133 e 133 bis cod. pen.», determinava per i reati satellite la pena di due mesi di reclusione ed euro 40 di multa per ciascun furto consumato e venti giorni di reclusione ed euro 20 di multa per ciascun furto tentato.
Ebbene, per quanto si tratti di una motivazione sintetica, l’aumento di pena applicato dal Tribunale per ciascun reato satellite è stato così modesto (rispetto ad una fattispecie di reato che prevede, per le ipotesi non aggravate, la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 927 a 1500 euro) che alcun vizio di motivazione è ravvisabile, avendo il giudice evidentemente livellato verso il ‘basso’ la pena per i reati in continuazione, applicando a tutti gli episodi quella ritenuta congrua per il meno grave di essi e distinguendo solo tra ipotesi consumate e tentate, a tutto vantaggio del ricorrente.
L’infondatezza dei motivi del ricorso, ne comporta il rigetto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in data 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME