Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24274 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
Depositata in Caiwelleria
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
i 9 G U. 20
,
Ltu:,
avverso la sentenza del 20/10/2023 della Corte di appello di Messina
Oggi,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Messina, che insiste per l’ac- coglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la quale ha condannato NOME COGNOME alla pena di quindici giorni di arresto, condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, comma 1, 221, comma 2, T.u.l.p.s., perché, nella sua qualità di presidente dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, sita in San Filippo del Mela e gestore della relativa sala giochi, dopo aver installato e messo in esercizio sei apparecchi videoterminali denominati Totem privi di seriali identificativi, sottoposti a sequestro amministrativo per le violazioni di cui all’a 100, commi 6, 7, 9 lett.f -quater T.u.l.p.s., non esponeva all’interno del locale la relativa tabella prevista per i giochi proibiti.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Argomenta il difensore che l’imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto da reato a lui contestato, perché l’affermazione della penale responsabilità si fonda esclusivamente sul teste dell’accusa, il quale, peraltro, non aveva alcuna competenza tecnica, né si era accertato che le apparecchiature sequestrate potessero rientrare nella categoria di giochi per i quali sono previsti titoli autorizzativi, tandosi, invece, di meri video-terminali. Il difensore, inoltre deduce l’illegittimi costituzionale della norma sulla cui base è stato emesso l’avviso di accertamento impugnato, a fronte del carattere sproporzionato e fisso della sanzione da essa prevista; l’avviso di accertamento, inoltre, sarebbe affetto da vizi formali relativ alla violazione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo.
Il ricorso è inammissibile perché attacca profili ricostruttivi del fatto, quindi esula dalle ipotesi tassativamente previste dall’art. 606, comma 1, cod. pen.
Invero, in maniera convergente, i giudici di merito hanno accertato che nel circolo privato gestito dall’associazione, di cui il ricorrente è il legale rapprese tante, vi erano sei apparecchiature “Totem” destinate al gioco, installate senza la prescritta licenza ex art. 86 T.u.l.p.s. e senza che fosse esposta, all’interno dei locali, la cd. tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, in violazione dell’art. 110, comma 1, T.u.l.p.s., ciò che integra il reato in esame, dovendosi ribadire che l’obbligo di esporre la tabella in esame si applica a “tutte le sale da
biliardo o da gioco”, e, con riferimento agli “altri esercizi, compresi i circoli priva solo a quelli muniti di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 del citato r.d. (cfr. S 3, n. 23947 del 21/03/2023, COGNOME, Rv. 284682), come, appunto, accertato nel caso in esame.
Nel misurarsi con le argomentazioni difensive, qui pedissequamente riproposte, la Corte di merito ha quindi ribadito che le apparecchiature in esame non erano semplici monitor, come opinato dal ricorrente, perché, tramite esse, si accedeva al gioco proibito mediante l’inserimento di una moneta da un euro e di un codice pin, come accertato dagli operanti con l’ausilio di personale dell’RAGIONE_SOCIALE, prontamente e appositamente giunto in loco durante il sopralluogo, e come peraltro confermato da un cliente, il quale aveva spontaneamente dichiarato di aver avuto accesso alle siot mediante, appunto, l’inserimento della moneta di un euro.
A fronte di tale accertamento fattuale, il ricorrente si limita a contestare la ricostruzione operata dai giudici di merito, confezionando motivi di contenuto valutativo, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Le residue doglianze, relative all’asserita illegittimità costituzionale “della norma sulla cui base è stato emesso l’avviso di accertamento impugnato” e all’illegittimità di un non meglio precisato avviso di accertamento, sono formulate in modo oscuro e, in ogni caso, sono del tutte prive di rilevanza rispetto al fatto oggetto del processo.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.